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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16019/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26130/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avverso la sentenza n. 1293/18/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 26/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, di cui in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale di egli contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva annullato l’avviso di accertamento solo per la parte relativa alle sanzioni.

La controversia, infatti, prende origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, per l’anno 2001, con il quale venivano accertati, con metodo induttivo, a carico di [OSCURATO:PERSONA], evasore totale, maggiori ricavi e, quindi, maggiore Irpef (euro 50.551,83), maggiore Irap (euro 5.465,15) e maggiore Iva (euro 8.299,46), oltre interessi e sanzioni.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia un vizio di inosservanza di norme processuali (omesso esame della tempestività della notifica dell’appello principale proposto dall'Ufficio «in quanto la copia notificata al contribuente risultava sprovvista di timbro di spedizione postale dal quale poter vincere che la spedizione fosse avvenuta nei termini»), per il quale, divenendo questa Corte di Cassazione giudice del fatto processuale, occorre acquisire i fascicoli di merito, con rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio per acquisizione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26130/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 avverso la sentenza n. 1293/18/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 26/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, di cui in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto, per quanto di ragione, l’appello incidentale di egli contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva annullato l’avviso di accertamento solo per la parte relativa alle sanzioni. La controversia, infatti, prende origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, per l’anno 2001, con il quale venivano accertati, con metodo induttivo, a carico di [OSCURATO:PERSONA], evasore totale, maggiori ricavi e, quindi, maggiore Irpef (euro 50.551,83), maggiore Irap (euro 5.465,15) e maggiore Iva (euro 8.299,46), oltre interessi e sanzioni. 2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia un vizio di inosservanza di norme processuali (omesso esame della tempestività della notifica dell’appello principale proposto dall'Ufficio «in quanto la copia notificata al contribuente risultava sprovvista di timbro di spedizione postale dal quale poter vincere che la spedizione fosse avvenuta nei termini»), per il quale, divenendo questa Corte di Cassazione giudice del fatto processuale, occorre acquisire i fascicoli di merito, con rinvio a nuovo ruolo della trattazione del giudizio. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26130/2015 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 16019/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio per acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 16019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris