Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18235/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

n calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma alla Via in Arcione n. 98;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania - Napoli n. 10104/49/2016, depositata il 15/11/2016;Numero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;In data 5 aprile 2013, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, inseguito a un controllo, redassero un processo verbale di constatazionesulla base del quale fu emesso l’avviso di accertamento n.TFM030401034/13 ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2010,notificato il 5/7/2013, irrogando anche una sanzione pecuniaria.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società” o“la contribuente”) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Benevento, cheaccolse in parte le doglianze, con esclusione di quelle relative aimaggiori componenti positivi di reddito derivanti dalla vendita di merceasseritamente restituita con apposite note di credito.Su appello principale della società e appello incidentaledell’amministrazione, la C.T.R. della Campania riformò totalmente lasentenza di primo grado in senso pienamente favorevole all’Agenziadelle Entrate, confermando le riprese contenute nell’avviso diaccertamento.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve darsi atto che il contraddittorio è integro: anchese non si è riuscito a comunicare l’avviso di udienza al difensore, perinesistenza della pec, detto avviso è stato comunque notificato inmodalità analogica alla legale rappresentante della società.1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazioner.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuentecontesta l’utilizzazione, ai fini della ripresa fiscale, del metodoinduttivo, di cui non vi sarebbero stati i presupposti.1.1.

Il motivo è inammissibile.La C.T.R., nella sentenza impugnata, si è presa cura di motivareche nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’accertamentoanalitico-induttivo di cui al primo comma dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973.In particolare, ha spiegato che l’accertamento analitico-induttivodeve ritenersi legittimo anche in presenza di una contabilitàformalmente regolare, qualora quest’ultima possa considerarsicomplessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteridella ragionevolezza, anche sotto il profilo della rilevataantieconomicità della gestione.E proprio sulla scorta della rilevata antieconomicità della gestionela C.T.R. ha giustificato la ricostruzione del reddito d’impresa con ilmetodo induttivo.La contribuente non tiene conto della motivazione della sentenzaimpugnata in punto di esistenza dei presupposti per l’accertamento conmetodo analitico-induttivo, sicché il motivo in esame rappresenta, insostanza un inammissibile tentativo di devolvere a questa Corte ilgiudizio di fatto sull’esistenza dei presupposti per l’accertamento di cuiall’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla censura di cui all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente afferma che non sarebbestata messa in grado di controdedurre rispetto al motivo di appelloincidentale dell’Agenzia che ha devoluto alla C.T.R. la questione relativar.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026al calcolo del ricarico sulla merce venduta in nero e contesta lametodologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate, validata dalla C.T.R.,per determinare il maggiore imponibile derivante dalla vendita di mercea nero.

In particolare, la contribuente censura la sentenza impugnataper aver ritenuto congruo il metodo della media aritmetica semplice deiricarichi effettuati sulla merce venduta, anziché quello della mediaponderata, deducendo che la disomogeneità dei prodotticommercializzati non poteva giustificare il ricorso alla media aritmeticasemplice.2.1.

Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, deve darsi atto che questa Corte, con giurisprudenzacostante afferma che “nel processo tributario, l'onere d'impugnazionespecifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma specialerispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazionefinanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragionied argomentazioni poste a sostegno della legittimità del propriooperato già dedotte in primo grado” (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25191del 19/09/2024, Rv. 672376-02), sicché l’appello incidentaledell’amministrazione risultava ammissibile.Del resto, la contribuente non si confronta adeguatamente con lasentenza impugnata, che, in primo luogo, afferma che il metodoricostruttivo fondato sulla media aritmetica semplice è inattendibile, edunque illegittimo, solo “quando tra i vari tipi di merce esiste unanotevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano unapercentuale di ricarico molto inferiore a quello risultante dal ricaricomedio”.Si tratta di una affermazione con la quale la contribuente non siconfronta.La C.T.R. afferma che la società non ha provato il caratteredisomogeneo delle merci vendute, e tale asserzione non è statar.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026contestata dalla contribuente, che oppone inammissibilmente allaricostruzione di fatto compiuta dai giudici di appello una propriapersonale ricostruzione.Deve inoltre darsi atto che la C.T.R. ha comunque riconosciuto chel’Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva dei maggiori ricaviutilizzando il criterio della media ponderata, e tale affermazione non èstata efficacemente censurata con il motivo in esame.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione alla censuradi cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha convalidato il recuperod’imposta fondato sulla vendita “a nero” della merce asseritamenterestituita, oggetto delle note di credito, di cui i verificatori non avevanotrovato traccia nella contabilità.In particolare, la maggior parte di questa merce (tranne quelle dicui alle note nn. 13, 14 e 15 riportata nelle rimanenze), non risultavaoggetto di fatture di vendita né di scontrini fiscali, e dunque l’Ufficioera giunto induttivamente alla conclusione che quella merce era statavenduta in evasione d’imposta.Deduce la contribuente che vi erano scontrini che comprovavano lacircostanza che la merce resa era stata venduta regolarmente e chenon sarebbe valsa l’obiezione, mossa dall’Ufficio e ripresa dalla C.T.R.,che non vi fosse coincidenza di prezzi tra gli scontrini e originari importifatturati, potendo essere varie le ragioni per le quali i prezzi noncoincidevano.Inoltre, la società deduce l’esistenza di una doppia imposizione nelrecupero effettuato dall’amministrazione.3.1.

Il motivo è inammissibile.r.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026La società contesta la ripresa fiscale formulando ipotesi econgetture non suffragate da specifiche e comprovate circostanze e, insostanza, propone una ricostruzione dei fatti totalmente diversa ealternativa rispetto a quella fornita dall’ufficio e convalidata dallasentenza impugnata.4.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 12912/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma alla Via in Arcione n. 98;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania - Napoli n. 10104/49/2016, depositata il 15/11/2016;Numero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;In data 5 aprile 2013, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, inseguito a un controllo, redassero un processo verbale di constatazionesulla base del quale fu emesso l’avviso di accertamento n.TFM030401034/13 ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2010,notificato il 5/7/2013, irrogando anche una sanzione pecuniaria.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società” o“la contribuente”) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Benevento, cheaccolse in parte le doglianze, con esclusione di quelle relative aimaggiori componenti positivi di reddito derivanti dalla vendita di merceasseritamente restituita con apposite note di credito.Su appello principale della società e appello incidentaledell’amministrazione, la C.T.R. della Campania riformò totalmente lasentenza di primo grado in senso pienamente favorevole all’Agenziadelle Entrate, confermando le riprese contenute nell’avviso diaccertamento.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve darsi atto che il contraddittorio è integro: anchese non si è riuscito a comunicare l’avviso di udienza al difensore, perinesistenza della pec, detto avviso è stato comunque notificato inmodalità analogica alla legale rappresentante della società.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazioner.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026alla censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuentecontesta l’utilizzazione, ai fini della ripresa fiscale, del metodoinduttivo, di cui non vi sarebbero stati i presupposti.1.1. Il motivo è inammissibile.La C.T.R., nella sentenza impugnata, si è presa cura di motivareche nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’accertamentoanalitico-induttivo di cui al primo comma dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973.In particolare, ha spiegato che l’accertamento analitico-induttivodeve ritenersi legittimo anche in presenza di una contabilitàformalmente regolare, qualora quest’ultima possa considerarsicomplessivamente inattendibile, in quanto confliggente con i criteridella ragionevolezza, anche sotto il profilo della rilevataantieconomicità della gestione.E proprio sulla scorta della rilevata antieconomicità della gestionela C.T.R. ha giustificato la ricostruzione del reddito d’impresa con ilmetodo induttivo.La contribuente non tiene conto della motivazione della sentenzaimpugnata in punto di esistenza dei presupposti per l’accertamento conmetodo analitico-induttivo, sicché il motivo in esame rappresenta, insostanza un inammissibile tentativo di devolvere a questa Corte ilgiudizio di fatto sull’esistenza dei presupposti per l’accertamento di cuiall’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla censura di cui all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente afferma che non sarebbestata messa in grado di controdedurre rispetto al motivo di appelloincidentale dell’Agenzia che ha devoluto alla C.T.R. la questione relativar.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026al calcolo del ricarico sulla merce venduta in nero e contesta lametodologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate, validata dalla C.T.R.,per determinare il maggiore imponibile derivante dalla vendita di mercea nero. In particolare, la contribuente censura la sentenza impugnataper aver ritenuto congruo il metodo della media aritmetica semplice deiricarichi effettuati sulla merce venduta, anziché quello della mediaponderata, deducendo che la disomogeneità dei prodotticommercializzati non poteva giustificare il ricorso alla media aritmeticasemplice.2.1. Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, deve darsi atto che questa Corte, con giurisprudenzacostante afferma che “nel processo tributario, l'onere d'impugnazionespecifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma specialerispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazionefinanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragionied argomentazioni poste a sostegno della legittimità del propriooperato già dedotte in primo grado” (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 25191del 19/09/2024, Rv. 672376-02), sicché l’appello incidentaledell’amministrazione risultava ammissibile.Del resto, la contribuente non si confronta adeguatamente con lasentenza impugnata, che, in primo luogo, afferma che il metodoricostruttivo fondato sulla media aritmetica semplice è inattendibile, edunque illegittimo, solo “quando tra i vari tipi di merce esiste unanotevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano unapercentuale di ricarico molto inferiore a quello risultante dal ricaricomedio”.Si tratta di una affermazione con la quale la contribuente non siconfronta.La C.T.R. afferma che la società non ha provato il caratteredisomogeneo delle merci vendute, e tale asserzione non è statar.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026contestata dalla contribuente, che oppone inammissibilmente allaricostruzione di fatto compiuta dai giudici di appello una propriapersonale ricostruzione.Deve inoltre darsi atto che la C.T.R. ha comunque riconosciuto chel’Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva dei maggiori ricaviutilizzando il criterio della media ponderata, e tale affermazione non èstata efficacemente censurata con il motivo in esame.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione alla censuradi cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha convalidato il recuperod’imposta fondato sulla vendita “a nero” della merce asseritamenterestituita, oggetto delle note di credito, di cui i verificatori non avevanotrovato traccia nella contabilità.In particolare, la maggior parte di questa merce (tranne quelle dicui alle note nn. 13, 14 e 15 riportata nelle rimanenze), non risultavaoggetto di fatture di vendita né di scontrini fiscali, e dunque l’Ufficioera giunto induttivamente alla conclusione che quella merce era statavenduta in evasione d’imposta.Deduce la contribuente che vi erano scontrini che comprovavano lacircostanza che la merce resa era stata venduta regolarmente e chenon sarebbe valsa l’obiezione, mossa dall’Ufficio e ripresa dalla C.T.R.,che non vi fosse coincidenza di prezzi tra gli scontrini e originari importifatturati, potendo essere varie le ragioni per le quali i prezzi noncoincidevano.Inoltre, la società deduce l’esistenza di una doppia imposizione nelrecupero effettuato dall’amministrazione.3.1. Il motivo è inammissibile.r.g. n. 12912/2017 a.c. 10/4/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 12912/2017Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 18235/2026Data pubblicazione 06/06/2026La società contesta la ripresa fiscale formulando ipotesi econgetture non suffragate da specifiche e comprovate circostanze e, insostanza, propone una ricostruzione dei fatti totalmente diversa ealternativa rispetto a quella fornita dall’ufficio e convalidata dallasentenza impugnata.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 12912/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18235/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris