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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08792/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, dal giudice di pace per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Castel di Lama il 27 e il 28 giugno 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di travisamento delle prove, che può essere fatta valere in Cassazione solo tramite il vizio di motivazione ex art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, dal giudice di pace per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Castel di Lama il 27 e il 28 giugno 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce il vizio di travisamento delle prove, che può essere fatta valere in Cassazione solo tramite il vizio di motivazione ex art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 08792/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris