CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 novembre 2020 il Gup presso il Tribunale di Ragusa applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 697 e 648 cod.pen., 2 e 7 legge n. 895/1967 e 23 legge n. 110/1975. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla erronea qualificazione del fatto ex art. 648 cod. pen., in presenza degli elementi costitutivi integranti - in tesi - il diverso reato ex art. 712 cod. pen. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge medesima. 3.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile per la assoluta genericità dei motivi addotti, essendo stata solo introdotta la doglianza ma non essendo stata esplicitata alcuna ragione concreta a sostegno della pretessa necessità di derubricazione del capo relativo alla ricettazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente