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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )uLk, N. 1035/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 della legge 27 settembre 2021, n. 134 è del tutto generico, risolvendosi in mere asserzioni senza indicazione delle specifiche ragioni di diritto a sostegno; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, è parimenti formulato in termini del tutto generici, sostanziandosi in una semplice enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )uLk, N. 1035/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 della legge 27 settembre 2021, n. 134 è del tutto generico, risolvendosi in mere asserzioni senza indicazione delle specifiche ragioni di diritto a sostegno; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, è parimenti formulato in termini del tutto generici, sostanziandosi in una semplice enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 20752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris