Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14803/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 5517 /201 5 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen- tantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, via Ottaviano, n. 42, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] e logiu- [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] – Operazionioggettiva- menteinesistenti –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3100 / 45 /201 5 depositata il 2 aprile 201 5 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 20 23 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Viste le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba,nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Na- poli n.735/23/2013 volta avente ad oggetto il provvedimento di ir- rogazionesanzioni [OSCURATO:PERSONA] ex art.8 comma 2 d.l. n.16/2012 per l’anno diimposta 2009, emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]- nationalS.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti poste in es- serecon fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitaria,da cui derivavano le impugnate sanzioni. 2.Il provvedimento di irrogazione sanzioni veniva emesso a seguito dellacontestazione di dichiarazione infedele e indebita deduzione di componentinegativi non effettivamente sostenuti, nello specifico gli acquistidal fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. considerati oggettivamente inesistentie le cessioni di beni nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., asua volta considerate oggettivamente inesistenti. 3.Separatamente veniva emesso ed impugnato l’avviso di accerta- menton.TF3030205040/2012 per II.DD. e IVA relativ o a operazioni soggettivamenteed oggettivamente inesistenti, tra cui quelle da cui derivavanole sanzioni impugnate in questa sede .

4. La società ricorreva alla CTP deducendo la violazione dell’art.12 comma5 della l. n.212/2000 per essere l’attività di verifica durata oltrei trenta giorni e, nel merito, l’esistenza delle operazioni conte- state.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, sul presuppostoche l’avviso di accertamento relativo alle imposte da cui lesanzioni traevano origine era stato annullato dalla CTP.

Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo non for- nitala prova della consapevolezza da parte della contribuente della partecipazionealla contestata frode carosello . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’Agenzia , affidato acinque motiv i , cui resiste la contribuente con controricorso .

Consideratoche:

6. Con il primo motivo di ricorso , in relazione all'art.360 primo comman.4 c od. p roc. c iv., l ’Agenzia ha lamentato la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 132 n . 4 c od. p roc. c iv. da parte della sen- tenza impugnata , con conseguente sua nullità per assoluta man- canzao mera apparenza della motivazione , avendo il giudice d’ap- pellomotivato con riferimento all’avviso e non all’atto impugnato di irrogazione sanzioni, e non con riferimento all’imposizione diretta bensìall’IVA, senza considerare infine che le sanzioni erano relative adoperazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti . 7.Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato violazione e falsa appli- cazionedell'art. 8 comma 2 d.l. 16/12, convertito con modificazioni in legge 44/12, dell'art.109 TUIR e dell'art. 2697 c od. c iv. poiché, essendoincontroversa la natura di mere “cartiere” delle società in- tracomunitarie e nazionali con cui la contribuente ha intrattenuto rapporticommerciali negli anni 2008 e 2009, da tale circostanza non potrebbeche discendere l'indeducibilità dei componenti negativi per cuiè causa, perché a loro volta non effettivamente sostenuti o co- munque privi del requisito della concreta determinabilità, anche a prescinderedall'eventuale buona fede della Italvideo, del tutto irri- levanteai fini della deduzione dal reddito in materia di Ires.8.L’Agenzia, in via subordinata, ha poi riproposto tre ulteriori motivi relativiall’avviso di accertamento, non oggetto del presente giudizio , maoggetto della decisione impugnata. 8.1.Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione la falsa applica- zionedegli artt. 41 d.l. 331/1993 e 21 comma 7 d.

P .

R . n . 633/72 peravere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il regime di non imponibilitàex art. 41 d.l. 331/93 invocato dalla contribuente , no- nostantela mancanza del relativo presupposto materiale e giuridico ecioè la cessione intracomunitaria, posto che le fatture erano state emessenei confronti di mere cartiere . 8.2.Con il quarto motivo, l’Agenzia si duole, agli effetti dell'art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applica- zionedegli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 d.P.R. n. 633/72, nonché degliartt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto provata labuona fede della Italvideo e cioè che la stessa avesse dimostrato di non essere consapevole di partecipare ad una cosiddetta frode carosello. 8.3.Con il quinto motivo, l’Amministrazione ha prospettato, ex art. 360primo comma n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoe controverso oggetto di discussione tra le parti, non avendo laCommissione esaminato le specifiche circostanze dedotte dall'uf- ficioa pagina 10 del ricorso in appello idonee ad escludere la buona fededella contribuente 9.Il primo motivo è infondato.

La Corte rammenta che per giurispru- denza consolidata (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232) l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per- chérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di in- tegrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.10.Nella sentenza impugnata l’esposizione del fatto processuale non è totalmente mancante e identifica l’oggetto del contendere sia nell’intestazioneche nel la ver a e propri a esposizione del “ fatto ” nelle primedue pagine della motivazione.

D all’intestazione della sentenza edalla lettura della parte espositiva nello svolgimento del processo èidentificato l’oggetto del contendere , ossia « la sanzione per inde- bitadeduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, inrelazione al tributo IRES ».

Si coglie poi agevolmente dalla lettura dellepagg.3-5 della sentenza quale sia la ratio decidendi , incentrata sullamancata prova della partecipazione della società alla contestata frodecarosello. 11.Il secondo mezzo di impugnazione è fondato , con assorbimento deirestanti. 11.1.La sentenza impugnata, nella parte in “diritto” (pp.3 - 5) ha in- centratola motivazione della decisione esclusivamente sul recupero neiconfronti della società dell'Iva per l'annualità 2009, oggetto in- sieme ad altre riprese di un avviso di accertamento separatamente impugnato, ed ha motivato con riferimento all’elemento soggettivo rilevante in riferimento alle operazioni contestate come soggettiva- menteinesistenti. 11.2.Sono state perciò falsamente applicate le previsioni norm ativ e oggettodel secondo motivo, in quanto l’Amministrazione, con l’atto impugnatoin questa sede, non ha recuperato il tributo bensì ha ir- rogatole sanzioni contestando al l'Ufficio la presentazione di dichia- razioneinfedele per indicazione di indebita deduzione di componenti negativinon effettivamente sostenuti, nell'ambito di un sistema di frodefiscale applicata sugli scambi intracomunitari . 11.3.Inoltre, non si verte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.C ome evincibile anche d alla esposizione in “ fatto ” della sentenza,l'atto impugnato ha ad oggetto l'irrogazione nei confronti dellacontribuente della sanzione amministrativa per l’ anno di impo- sta2009 ai fini Ires ex articolo 8 comma 2 dl 16/12 in dipendenza daoperazioni (gli acquisti dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e le ces- sionidi beni nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].) contestat e uni- camentecome oggettivamente inesistenti .

C onseguentemente, non è pertinente il ragionare da parte del giudice circa l’elemento sog- gettivoai fini della partecipazione alla frode , elemento posto a base dellaratio decidendi . 12.I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall’accoglimento della censura, la sentenza impugnata dev’essere cassata e la con- troversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado,in diversa composizione, per il profilo indicato, per quelli ri- mastiassorbiti e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M. laCorte: accoglieil secondo motivo di ricorso , rigettato il primo ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 5517 /201 5 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen- tantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto in Roma, via Ottaviano, n. 42, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL] e logiu- [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] – Operazionioggettiva- menteinesistenti –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3100 / 45 /201 5 depositata il 2 aprile 201 5 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 20 23 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Viste le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Erba,nel senso dell’accoglimento del ricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Na- poli n.735/23/2013 volta avente ad oggetto il provvedimento di ir- rogazionesanzioni [OSCURATO:PERSONA] ex art.8 comma 2 d.l. n.16/2012 per l’anno diimposta 2009, emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]- nationalS.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti poste in es- serecon fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitaria,da cui derivavano le impugnate sanzioni. 2.Il provvedimento di irrogazione sanzioni veniva emesso a seguito dellacontestazione di dichiarazione infedele e indebita deduzione di componentinegativi non effettivamente sostenuti, nello specifico gli acquistidal fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. considerati oggettivamente inesistentie le cessioni di beni nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., asua volta considerate oggettivamente inesistenti. 3.Separatamente veniva emesso ed impugnato l’avviso di accerta- menton.TF3030205040/2012 per II.DD. e IVA relativ o a operazioni soggettivamenteed oggettivamente inesistenti, tra cui quelle da cui derivavanole sanzioni impugnate in questa sede . 4. La società ricorreva alla CTP deducendo la violazione dell’art.12 comma5 della l. n.212/2000 per essere l’attività di verifica durata oltrei trenta giorni e, nel merito, l’esistenza delle operazioni conte- state. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, sul presuppostoche l’avviso di accertamento relativo alle imposte da cui lesanzioni traevano origine era stato annullato dalla CTP. Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo non for- nitala prova della consapevolezza da parte della contribuente della partecipazionealla contestata frode carosello . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’Agenzia , affidato acinque motiv i , cui resiste la contribuente con controricorso . Consideratoche: 6. Con il primo motivo di ricorso , in relazione all'art.360 primo comman.4 c od. p roc. c iv., l ’Agenzia ha lamentato la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 132 n . 4 c od. p roc. c iv. da parte della sen- tenza impugnata , con conseguente sua nullità per assoluta man- canzao mera apparenza della motivazione , avendo il giudice d’ap- pellomotivato con riferimento all’avviso e non all’atto impugnato di irrogazione sanzioni, e non con riferimento all’imposizione diretta bensìall’IVA, senza considerare infine che le sanzioni erano relative adoperazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti . 7.Con il secondo motivo, in rapporto all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato violazione e falsa appli- cazionedell'art. 8 comma 2 d.l. 16/12, convertito con modificazioni in legge 44/12, dell'art.109 TUIR e dell'art. 2697 c od. c iv. poiché, essendoincontroversa la natura di mere “cartiere” delle società in- tracomunitarie e nazionali con cui la contribuente ha intrattenuto rapporticommerciali negli anni 2008 e 2009, da tale circostanza non potrebbeche discendere l'indeducibilità dei componenti negativi per cuiè causa, perché a loro volta non effettivamente sostenuti o co- munque privi del requisito della concreta determinabilità, anche a prescinderedall'eventuale buona fede della Italvideo, del tutto irri- levanteai fini della deduzione dal reddito in materia di Ires.8.L’Agenzia, in via subordinata, ha poi riproposto tre ulteriori motivi relativiall’avviso di accertamento, non oggetto del presente giudizio , maoggetto della decisione impugnata. 8.1.Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione la falsa applica- zionedegli artt. 41 d.l. 331/1993 e 21 comma 7 d. P . R . n . 633/72 peravere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il regime di non imponibilitàex art. 41 d.l. 331/93 invocato dalla contribuente , no- nostantela mancanza del relativo presupposto materiale e giuridico ecioè la cessione intracomunitaria, posto che le fatture erano state emessenei confronti di mere cartiere . 8.2.Con il quarto motivo, l’Agenzia si duole, agli effetti dell'art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applica- zionedegli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 d.P.R. n. 633/72, nonché degliartt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto provata labuona fede della Italvideo e cioè che la stessa avesse dimostrato di non essere consapevole di partecipare ad una cosiddetta frode carosello. 8.3.Con il quinto motivo, l’Amministrazione ha prospettato, ex art. 360primo comma n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoe controverso oggetto di discussione tra le parti, non avendo laCommissione esaminato le specifiche circostanze dedotte dall'uf- ficioa pagina 10 del ricorso in appello idonee ad escludere la buona fededella contribuente 9.Il primo motivo è infondato. La Corte rammenta che per giurispru- denza consolidata (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232) l a motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per- chérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di in- tegrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.10.Nella sentenza impugnata l’esposizione del fatto processuale non è totalmente mancante e identifica l’oggetto del contendere sia nell’intestazioneche nel la ver a e propri a esposizione del “ fatto ” nelle primedue pagine della motivazione. D all’intestazione della sentenza edalla lettura della parte espositiva nello svolgimento del processo èidentificato l’oggetto del contendere , ossia « la sanzione per inde- bitadeduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, inrelazione al tributo IRES ». Si coglie poi agevolmente dalla lettura dellepagg.3-5 della sentenza quale sia la ratio decidendi , incentrata sullamancata prova della partecipazione della società alla contestata frodecarosello. 11.Il secondo mezzo di impugnazione è fondato , con assorbimento deirestanti. 11.1.La sentenza impugnata, nella parte in “diritto” (pp.3 - 5) ha in- centratola motivazione della decisione esclusivamente sul recupero neiconfronti della società dell'Iva per l'annualità 2009, oggetto in- sieme ad altre riprese di un avviso di accertamento separatamente impugnato, ed ha motivato con riferimento all’elemento soggettivo rilevante in riferimento alle operazioni contestate come soggettiva- menteinesistenti. 11.2.Sono state perciò falsamente applicate le previsioni norm ativ e oggettodel secondo motivo, in quanto l’Amministrazione, con l’atto impugnatoin questa sede, non ha recuperato il tributo bensì ha ir- rogatole sanzioni contestando al l'Ufficio la presentazione di dichia- razioneinfedele per indicazione di indebita deduzione di componenti negativinon effettivamente sostenuti, nell'ambito di un sistema di frodefiscale applicata sugli scambi intracomunitari . 11.3.Inoltre, non si verte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.C ome evincibile anche d alla esposizione in “ fatto ” della sentenza,l'atto impugnato ha ad oggetto l'irrogazione nei confronti dellacontribuente della sanzione amministrativa per l’ anno di impo- sta2009 ai fini Ires ex articolo 8 comma 2 dl 16/12 in dipendenza daoperazioni (gli acquisti dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e le ces- sionidi beni nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].) contestat e uni- camentecome oggettivamente inesistenti . C onseguentemente, non è pertinente il ragionare da parte del giudice circa l’elemento sog- gettivoai fini della partecipazione alla frode , elemento posto a base dellaratio decidendi . 12.I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall’accoglimento della censura, la sentenza impugnata dev’essere cassata e la con- troversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado,in diversa composizione, per il profilo indicato, per quelli ri- mastiassorbiti e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. laCorte: accoglieil secondo motivo di ricorso , rigettato il primo ed
Sentenza Cassazione n. 14803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris