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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18497/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 1° febbraio 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con pronuncia del 21 giugno 2022 in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 agosto 2015 con condotta perdurante (capo B), avendo tuttavia i giudici di appello eliminato la prescrizione cui era stata subordinata la riconosciuta sospensione condizionale della pena, beneficio di cui è stata pertanto disposta l'immediata esecutività.

Rilevato che i primi due motivi del comune ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno valorizzato gli approfonditi accertamenti operati dalla P.G., da cui è emerso, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che gli imputati, al pari di altri soggetti, hanno compiuto in maniera non occasionale plurime operazioni di carico e scarico, di trasporto e di incendio di rifiuti, principalmente ferrosi, nella discarica abusiva limitrofa al campo rom stanziante in [OSCURATO:PERSONA], avendo gli autori di tali condotte percepito anche dei compensi a seguito di tali iniziative, ripetutesi nel tempo in maniera costante, per cui, stante la "professionalità" delle attività illecite, è stato legittimamente ritenuto immune da censure l'inquadramento dei fatti nel reato di cui all'art. 260 del d.

Igs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452 quaterdecies cod. pen.).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente rimarcato in senso ostativo la reiterazione della condotta e il profitto conseguito, avendo i ricorrenti deciso, per ottenere una qualche forma di sostentamento, di avviare un'attività di gestione di ingenti quantità di rifiuti di ogni tipo, in totale spregio delle norme più elementari di ambiente salubre, non potendosi sottacere, in ogni caso, che la pena è stata irrogata in misura pari al minimo edittale, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato molto rigoroso.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. , P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 1° febbraio 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con pronuncia del 21 giugno 2022 in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 21 agosto 2015 con condotta perdurante (capo B), avendo tuttavia i giudici di appello eliminato la prescrizione cui era stata subordinata la riconosciuta sospensione condizionale della pena, beneficio di cui è stata pertanto disposta l'immediata esecutività. Rilevato che i primi due motivi del comune ricorso, con i quali si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno valorizzato gli approfonditi accertamenti operati dalla P.G., da cui è emerso, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che gli imputati, al pari di altri soggetti, hanno compiuto in maniera non occasionale plurime operazioni di carico e scarico, di trasporto e di incendio di rifiuti, principalmente ferrosi, nella discarica abusiva limitrofa al campo rom stanziante in [OSCURATO:PERSONA], avendo gli autori di tali condotte percepito anche dei compensi a seguito di tali iniziative, ripetutesi nel tempo in maniera costante, per cui, stante la "professionalità" delle attività illecite, è stato legittimamente ritenuto immune da censure l'inquadramento dei fatti nel reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452 quaterdecies cod. pen.). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente rimarcato in senso ostativo la reiterazione della condotta e il profitto conseguito, avendo i ricorrenti deciso, per ottenere una qualche forma di sostentamento, di avviare un'attività di gestione di ingenti quantità di rifiuti di ogni tipo, in totale spregio delle norme più elementari di ambiente salubre, non potendosi sottacere, in ogni caso, che la pena è stata irrogata in misura pari al minimo edittale, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato molto rigoroso. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. , P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l