CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48136/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che con sentenza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. . 4, comma 3 ultima parte, della legge n. 110 del 1975 per la particolare tenuità del fatto. 2. Rilevato che l'imputato ha proposto appello, convertito, in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione considerata la natura della sentenza impugnata che ha disposto il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. per un reato per il quale potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda ht444.4.7» 1/4rC4"" 3. Rilevato che il ricorso è stato(difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 20