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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04218/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13020/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato da sé stesso;; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Giudice d i Pace di Palermo n. 230/2022 , depositata il 14/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneex art. 111 Cost., basato su tre motivi, contro l’ordinanza del G iudice di pace di Palermoindicata in epigrafe, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento dei compensi professionali relativi alla difesa di detta cliente in una causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Palermo.

Con il ricorso il legale chiese l’ingiunzione per la somma pari a quella liquidata, a carico del soccombente, con la sentenza del Tribunale di Palermo, che avevadefinito la lite vittoriosamente per la propria assistita. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto che la controversia, proposta con il rito ordinario, dovessedefinirsi con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.

Quindi ha disposto il mutamento del rito e poi ha definito la causa nel senso sopra indicato, ponendo le spese di lite a carico dell’ingiungente, in base al rilievo che, dopo il deposito del ricorso, ma prima della sua emissione, l’ingiunto aveva pagato la sorte dovuta in base al provvedimento.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrent e , è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del d. lgs. 150 del 2011, dell’art. 702-bis c.p.c. e dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L’ordinanza impugnata è censurata, fra l’altro , per avere disposto il mutamento del rito in difetto dei presupposti normativi.

Si sostiene da parte del ricorrente che il ricorso per ingiunzionenon riguardava una parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine per attività difensiva svolta dinanzi al giudice di pace.

La domanda monitoria concerneva, invece, spese giudiziali liquidate da un diverso giudice a carico del soccombente e in favore del proprio cliente, vittorioso nella causa patrocinata dall’attuale ricorrente, non rientrando l’ipotesi nella previsione dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.

2. Il motivo è manifestamente fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

Ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, «Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

Il tribunale decide in composizione collegiale».

La norma configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera, seppure non inderogabile (Cass. n. 3354/2024).

Si riconosce che la procedura prevista dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è applicabile ai procedimenti avanti il giudice di pace (Cass.n. 8929/2023, n. 19905/2023; n. 19710/2024), sempre che la domanda sia riferita a competenze relative a controversia instaurat a dinanzi a quel giudice.

Nel caso in esame la situazione è diversa.

Il giudice di pace fu investito, con ricorso per decreto ingiuntivo, di una domanda di pagamento in relazione a compensi per attività difensiva svolta davanti al Tribunale (i compensi furono richiesti in misura pari a quelli liquidati con la sentenza in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e a carico del soccombente).

Insomma, si trattava di una domanda di pagamento di compensi in relazione a lite definita da un diverso giudice.

Il problema dell’applicabilità del rito previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 si poneva semmai con riferimento al Tribunale di Palermo, e non al giudice di pace, evidentemente adito in base al criterio del valore.

Il giudice di pace, pertanto, avrebbe dovuto decidere la causa con il rito ordinario, non rientrando la controversia proposta dinanzi a lui nell’ambito di quelle da decidere con il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150.

Sono assorbiti gli altri motivi (il secondo, riguardante il difetto di motivazione, il terzo la regolamentazione delle spese di lite).

3. Pertanto, la pronuncia impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Giudice di pace di Palermo, inpersona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato , anche per le spesedel presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13020/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato da sé stesso;; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Giudice d i Pace di Palermo n. 230/2022 , depositata il 14/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneex art. 111 Cost., basato su tre motivi, contro l’ordinanza del G iudice di pace di Palermoindicata in epigrafe, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento dei compensi professionali relativi alla difesa di detta cliente in una causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Palermo. Con il ricorso il legale chiese l’ingiunzione per la somma pari a quella liquidata, a carico del soccombente, con la sentenza del Tribunale di Palermo, che avevadefinito la lite vittoriosamente per la propria assistita. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto che la controversia, proposta con il rito ordinario, dovessedefinirsi con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Quindi ha disposto il mutamento del rito e poi ha definito la causa nel senso sopra indicato, ponendo le spese di lite a carico dell’ingiungente, in base al rilievo che, dopo il deposito del ricorso, ma prima della sua emissione, l’ingiunto aveva pagato la sorte dovuta in base al provvedimento. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrent e , è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del d. lgs. 150 del 2011, dell’art. 702-bis c.p.c. e dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’ordinanza impugnata è censurata, fra l’altro , per avere disposto il mutamento del rito in difetto dei presupposti normativi. Si sostiene da parte del ricorrente che il ricorso per ingiunzionenon riguardava una parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine per attività difensiva svolta dinanzi al giudice di pace. La domanda monitoria concerneva, invece, spese giudiziali liquidate da un diverso giudice a carico del soccombente e in favore del proprio cliente, vittorioso nella causa patrocinata dall’attuale ricorrente, non rientrando l’ipotesi nella previsione dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. 2. Il motivo è manifestamente fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, «Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale». La norma configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera, seppure non inderogabile (Cass. n. 3354/2024). Si riconosce che la procedura prevista dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è applicabile ai procedimenti avanti il giudice di pace (Cass.n. 8929/2023, n. 19905/2023; n. 19710/2024), sempre che la domanda sia riferita a competenze relative a controversia instaurat a dinanzi a quel giudice. Nel caso in esame la situazione è diversa. Il giudice di pace fu investito, con ricorso per decreto ingiuntivo, di una domanda di pagamento in relazione a compensi per attività difensiva svolta davanti al Tribunale (i compensi furono richiesti in misura pari a quelli liquidati con la sentenza in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e a carico del soccombente). Insomma, si trattava di una domanda di pagamento di compensi in relazione a lite definita da un diverso giudice. Il problema dell’applicabilità del rito previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 si poneva semmai con riferimento al Tribunale di Palermo, e non al giudice di pace, evidentemente adito in base al criterio del valore. Il giudice di pace, pertanto, avrebbe dovuto decidere la causa con il rito ordinario, non rientrando la controversia proposta dinanzi a lui nell’ambito di quelle da decidere con il rito previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150. Sono assorbiti gli altri motivi (il secondo, riguardante il difetto di motivazione, il terzo la regolamentazione delle spese di lite). 3. Pertanto, la pronuncia impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Giudice di pace di Palermo, inpersona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato , anche per le spesedel presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di
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