CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 22243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto 30 settembre 2022 del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria di applicazione del regime di sorveglianza particolare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, essendo stato accertato che il detenuto si era reso responsabile di unico episodio, per il quale aveva riportato sanzione disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza rilevato che in una occasione il ricorrente era stato concorrente in una condotta violenta mentre in altra occasione era stato autore di aggressione fisica nei confronti dello stesso detenuto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 202