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Cassazione n. 21014/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 8961-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 34 del 2024, depositata il 31 gennaio 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 26lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 8961-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 34 del 2024, depositata il 31 gennaio 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 26lugl
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