CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19999/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Pordenone n. 2703/2019 depositata il02/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] assisteva l'Associazione Agricoltori1519/2017 e R.G. 297/2015), per compensi complessivi pari a € 15.275,53.Con ricorso del 24 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] introduceva procedimentosommario ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 per laliquidazione dei compensi. L'Associazione si costituiva negando l'an delNumero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026credito ed eccependo un accordo complesso del 2013 con il proprio legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbeprestato gratuitamente la propria opera in cambio dell'indirizzamento dellaclientela e della fornitura di visure camerali e catastali; in viariconvenzionale domandava l'accertamento dell'accordo, la sua risoluzioneper inadempimento, il risarcimento dei danni e il compenso per l'attività disupporto.Con ordinanza n. 2703/2019, depositata il 2 luglio 2020, il Tribunaleaccoglieva la domanda, liquidando i compensi ai parametri medi del d.m. n.55 del 2014, e rigettava le domande riconvenzionali, ritenendo non provatol'accordo di gratuità dedotto dalla resistente.[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione ex art. 111 co. 7 Cost., affidato a cinque motivi. L'avvocatoRAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 111 Cost., laviolazione dell'art. 2233 co. 3 c.c., dell'art. 13 co. 2 e 3 della l. n. 247 del2012 e dell'art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale considerato nullo ex art.2233 co. 3 c.c. e non provato il contratto intercorso tra le parti, laddove lanorma speciale dell'art. 13 della legge professionale non richiederebbeformalità di sorta e il contenuto del contratto risulterebbe provato dalladocumentazione in atti e dalla condotta del resistente, che nulla avrebbecontestato.Il motivo è infondato.In difetto di atto scritto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] meramente verbale del 2013 —, l'asserito accordo di gratuità delleprestazioni difensive è radicalmente nullo ex art. 2233 co. 3 c.c. per difettodi forma, indipendentemente dal suo contenuto. Secondo l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità, l'accordo di determinazione delNumero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026compenso professionale tra avvocato e cliente ha da rivestire la formascritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplinaintrodotta dall'art. 13 co. 2 della l. n. 247 del 2012, il quale ha innovato ilsolo profilo del momento della stipula del negozio, lasciando invariato ilrequisito di forma (Cass. 717/2023). L'art. 13, nel disporre che il compensospettante al professionista è pattuito di regola per iscritto, non derogaall'art. 2233 co. 3 c.c., ma indica la forma normale della pattuizione,risolvendosi in norma di indirizzo deontologico-professionale; la successivadisposizione del comma 3, secondo cui la pattuizione dei compensi è libera,concerne la libera determinazione del quantum, non la libertà di forma.Prevale dunque la disciplina codicistica.Quanto alla non contestazione, la mancata contestazione del fatto storicodello svolgimento delle singole prestazioni senza emissione di fattura nonequivale alla non contestazione del patto di gratuità, che richiede distintoaccertamento causale. Il Tribunale ha ritenuto, con apprezzamento dimerito non sindacabile in sede di legittimità, che la mancata richiesta dicompensi potesse spiegarsi in via alternativa con la convenienza del legalea preservare la clientela indirizzata; né l'art. 115 c.p.c. può essere invocatoper sottrarsi al requisito di forma scritta imposto dall'art. 2233 co. 3 c.c.,posto che un negozio nullo per difetto di forma solenne non è sanabile pervia di non contestazione processuale.2. - Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 111 Cost., laviolazione degli artt. 2233, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonchédell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, per avere il Tribunale qualificato comemeri elementi presuntivi le prove offerte dalla ricorrente e, comunque, pernon averle valutate globalmente secondo il paradigma dell'art. 2729 c.c.Il motivo è infondato.Il regime probatorio dell'accordo sulla gratuità della prestazione ègovernato dall'art. 2233 co. 3 c.c., che esige forma scritta ad substantiam(supra, § 1). In presenza di tale requisito di forma solenne la prova perNumero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026presunzioni è ammessa nei soli casi di perdita incolpevole del documentoex artt. 2724 e 2725 c.c., qui non allegata né ricorrente: la questione se ladocumentazione in atti integri una prova presuntiva idonea è dunquepreclusa dal regime formale.In ogni caso, la censura di cattiva applicazione dell'art. 2729 c.c. nelragionamento presuntivo del Tribunale sollecita una rivalutazione di meritodella forza probatoria degli elementi offerti. Il giudizio sulla gravità,precisione e concordanza è apprezzamento tipico del giudice di merito, noncensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione deicanoni valutativi: il Tribunale ha vagliato gli elementi offerti — assenza dirichieste di compenso, visure, interlocuzioni — e ne ha motivato l'inidoneità;la censura traduce in violazione di legge un mero dissenso sulla valutazioneprobatoria.Quanto alla presunta ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di aver ritardato la richiestadi pagamento per alcune pratiche di modesto valore (memoria autorizzatadell'11 marzo 2020), la circostanza non è univoca nel senso prospettatodalla ricorrente: il ritardo nella richiesta di compenso, comportamentodiffuso nella prassi forense per pratiche di scarso valore economico, non èdi per sé segnale di un accordo generale di gratuità. Il giudice di merito haimplicitamente valutato la circostanza nel quadro globale delle prove,ritenendola non decisiva.3. - Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 111 Cost., laviolazione dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, dell'art. 183 c.p.c. e dell'art.14 d.lgs. n. 150 del 2011, per non avere il Tribunale ammesso alcuneistanze di prova testimoniale, idonee secondo la ricorrente a dimostrare lasussistenza dell'accordo intercorso.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle prove testimoniali conduplice ratio concorrente: la genericità dei capitoli, riferiti al solo contenutodell'accordo senza contestualizzazione di luogo, tempo e modalitàNumero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026formative; e il divieto di prova testimoniale ex art. 2233, ultimo comma,c.c. per i contratti a forma scritta ad substantiam. Ciascuna delle duerationes è autonomamente idonea a sostenere il capo di decisione:l'inammissibilità per genericità dei capitoli è di per sé reggente,indipendentemente dalla questione della forma.La censura investe esclusivamente la ratio del divieto di provatestimoniale, lasciando intatta quella della genericità dei capitoli. Secondoconsolidato orientamento, quando una decisione è sorretta da una pluralitàdi rationes decidendi autonomamente reggenti, la mancata censura di unadi esse rende inammissibile il motivo per difetto di interesse, restandosufficiente la ratio non censurata a sostenere il provvedimento. Il motivo èdunque inammissibile nella parte in cui non investe la genericità dei capitoli.Per la parte residua — censura della ratio sul divieto di prova testimoniale— l'infondatezza discende da quanto esposto supra, § 1: la forma scritta èrichiesta ad substantiam ex art. 2233 co. 3 c.c., con conseguenteoperatività del divieto di prova testimoniale ex art. 2233, ultimo comma,c.c.4. - Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 111 Cost., laviolazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, per avereil Tribunale, di fatto, assegnato efficacia di giudicato a un decreto ingiuntivonon opposto, intervenuto tra le stesse parti.Il motivo è infondato.La censura muove da un fraintendimento del passaggio argomentativocensurato. Il Tribunale ha escluso espressamente che al decreto ingiuntivonon opposto del Giudice di pace del 22 novembre 2019 potesse attribuirsiefficacia di giudicato nel presente giudizio, riconoscendo la diversità deititoli; ha invece valorizzato il provvedimento come elemento logico-indiziario nella valutazione globale del comportamento delle parti: lamancata opposizione di un decreto ingiuntivo emesso per compensianaloghi tra le stesse parti — che lo aveva reso definitivo — è stata ritenutaNumero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026incompatibile con la tesi dell'accordo di gratuità. Tale valorizzazione rientranel libero apprezzamento del giudice di merito sulle massime di esperienzaex art. 116 c.p.c., non nella disciplina del giudicato sostanziale.La censura trasporta sul piano dell'art. 2909 c.c. un apprezzamento cheil Tribunale aveva espressamente collocato fuori da quel piano. L'art. 2909c.c. regola gli effetti della sentenza passata in giudicato sul themadecidendum, non la libera valutazione del giudice su comportamentiprocessuali rilevanti come indizi: il giudicato come precetto vincolante vadistinto dalla valenza indiziaria di accertamenti pregressi o di fattiprocessuali.5. - Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 111 Cost., laviolazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidatoil compenso ai parametri medi senza tener conto del fatto che la causa percui il difensore chiedeva la retribuzione era andata perduta in giudizio.Il motivo è inammissibile.La determinazione del compenso professionale tra i valori minimi emassimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis neltesto modificato dal d.m. n. 37 del 2018, è rimessa all'apprezzamento delgiudice di merito e non richiede una specifica motivazione quando si attestisui valori medi; un obbligo motivazionale sorge soltanto allorquando ilgiudice se ne discosti in misura apprezzabile, in aumento o in diminuzione,non potendo comunque la liquidazione scendere al di sotto dei valori minimi.Nel caso di specie il Tribunale ha liquidato i compensi ai valori medi, senzache ciò imponesse alcuna motivazione aggiuntiva. La censura non denunciail superamento dei massimi né l'inosservanza dei minimi, ma invoca unaliquidazione inferiore ai medi in ragione dell'esito sfavorevole delle causepatrocinate, così sollecitando un riesame della modulazione discrezionaledel compenso, riservata al giudice di merito: il compenso del professionistaremunera l'attività prestata e non è commisurato all'esito vittorioso dellalite.Numero registro generale 25831/2020Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 19999/2026Data pubblicazione 15/06/2026È inammissibile anche la deduzione dell'asserito errore redazionaledell'atto d'appello predisposto da [OSCURATO:PERSONA], valorizzata dalla ricorrente comeindice di negligenza professionale rilevante per la liquidazione: la cognizionesulla negligenza professionale del legale esula dal perimetro dellacontroversia ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che ha per oggetto laliquidazione dei compensi e non la responsabilità professionale deldifensore, materia riservata al giudizio ordinario di responsabilità.6. - Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzionedell'intimato.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente a quella prevista peril ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 04/06/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO