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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 35075/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4008/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza SS.

Apostoli n 66, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - Sanzioni art. 8, c.3-bis d.lgs. n. 471/1997-def. agevolata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , sezione staccata di Brescia, n. 4410 / 6 7 /20 14 pronunciata in data 12/05/2014e depositata in data 22/08/2014; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 29 /0 9/2023 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4410/67/2014 depositata in data 22/08/2014 la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto i ricorsi, distintamente proposti e poi riuniti, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro i provvedimenti di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, per la omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi degli anni 2006 e 2007,dei costi sostenuti per acquisti di beni e servizi da imprese fornitrici [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la CTR riteneva che, avendo la parte contribuente dato prova delle circostanze che le davano diritto alla deroga prevista dall’art. 110, comma 11, t.u.i.r., poiché gli avvisi di accertamento erano stati annullati dalla CTP di Bergamo, non trovasseapplicazione la sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, prevista in misura pari al 10% dell’importo dei costi non separatamente indicati, ma la diversa sanzione di cui all’art. 8, comma 1, che prevede un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 2.065,00.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate.

Resiste con controricorso la società contribuente.Il PM hadepositato conclusioni scritte, per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cui si è riportato in udienza.

Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con avviso di trattazione comunicato a mezzo p.e.c., per la controricorrente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - successivamente alla data fissata per l’udienza di discussione della causa è pervenutopresso la cancelleria l’ elenco di cui all’art. 40 , comma 3,del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dalcomma 197 del medesimo articolo 1; - nel l’elenco sono indicati il giudizio in esame e i due atti di irrogazione sanzioni che ne sono oggetto (T9FIRA100006/2011 e T9FIRA100007/2011) ed è dato atto del versamento, rispettivamente, degli importi di euro 6.531,00 ed euro 4.445,00, in data 6/07/2023; - l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.

«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201); - p ertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; - i n ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4008/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza SS. Apostoli n 66, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - Sanzioni art. 8, c.3-bis d.lgs. n. 471/1997-def. agevolata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , sezione staccata di Brescia, n. 4410 / 6 7 /20 14 pronunciata in data 12/05/2014e depositata in data 22/08/2014; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 29 /0 9/2023 tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4410/67/2014 depositata in data 22/08/2014 la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto i ricorsi, distintamente proposti e poi riuniti, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro i provvedimenti di irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, per la omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi degli anni 2006 e 2007,dei costi sostenuti per acquisti di beni e servizi da imprese fornitrici [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la CTR riteneva che, avendo la parte contribuente dato prova delle circostanze che le davano diritto alla deroga prevista dall’art. 110, comma 11, t.u.i.r., poiché gli avvisi di accertamento erano stati annullati dalla CTP di Bergamo, non trovasseapplicazione la sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, prevista in misura pari al 10% dell’importo dei costi non separatamente indicati, ma la diversa sanzione di cui all’art. 8, comma 1, che prevede un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 2.065,00. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate. Resiste con controricorso la società contribuente.Il PM hadepositato conclusioni scritte, per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cui si è riportato in udienza. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con avviso di trattazione comunicato a mezzo p.e.c., per la controricorrente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - successivamente alla data fissata per l’udienza di discussione della causa è pervenutopresso la cancelleria l’ elenco di cui all’art. 40 , comma 3,del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dalcomma 197 del medesimo articolo 1; - nel l’elenco sono indicati il giudizio in esame e i due atti di irrogazione sanzioni che ne sono oggetto (T9FIRA100006/2011 e T9FIRA100007/2011) ed è dato atto del versamento, rispettivamente, degli importi di euro 6.531,00 ed euro 4.445,00, in data 6/07/2023; - l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201); - p ertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; - i n ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M.
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