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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46095/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza resa il 12 ottobre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore generale, dichiarando l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 316 ter, primo comma, cod. pen. e lo ha condanna alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione.

A differenza del primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo, desunto dalla circostanza che il Mannino, emigrato in Messico dal 2006, non aveva comunicato all'Inps il trasferimento all'estero, che faceva 4 1, venir meno il diritto a percepire gli assegni sociali erogati dall'Inps, ma che egli . aveva continuato a percepire dal dicembre 2010 al settembre 2015, quando tornava in Italia e prelevava somme dal conto sul quale venivano erogati.

Considerato che l'erogazione del beneficio è ancorati:A alla residenza stabile e continuativa in Italia del destinatario, la Corte di appello ha ritenuto che l'accertata assenza del Mannino dal territorio dello Stato e la mancata comunicazione della circostanza all'Inps, che avrebbe potuto sospendere o/ revocare l'erogazione, integravano il dolo, a nulla rilevando la mancata notifica del provvedimento di iscrizione all'AIRE all'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Mannino, che articola due motivi: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea interpretazione della normativa e dei presupposti per la revoca dell'assegno sociale.

Si assume che la decisione è fondata su una lettura parziale della legge n. 335 del 95, in quanto l'art. 3, comma 6, di detta legge prevede che l'assegno sociale spetti ai cittadini residenti in Italia, ma l'erogazione può essere sospesa se il beneficiario si allontani per periodi superiori al mese e revocata decorso un anno dalla interruzione dell'erogazione, periodo questo coincidente con quello previsto dalla legge n. 470 del 27 ottobre 1988 per l'obbligatoria iscrizione all'AIRE del cittadino non residente.

Oltre a non avere ricevuto la notifica del provvedimento di iscrizione all'AIRE, il Mannino dal luglio 2013 non aveva mai soggiornato all'estero per periodi superiori all'anno cosicché non maturavano i presupposti per la perdita del diritto alla pensione. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si deduce che la disciplina che regola l'erogazione del trattamento pensionistico impone ai beneficiari obblighi informativi, previsti nella circolare Inps n.12886/2008, ma collega allo loro omissione unicamente la sospensione o la revoca solo in caso di perdurante persistenza dell'inadempimento, risultando rilevante a tal fine la comunicazione di provvedimenti sollecitatori: è pertanto, illogico ritenere irrilevante la mancata comunicazione al ricorrente della sua iscrizione all'AIRE, trasmesso erroneamente ad un omonimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

3. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen. è sufficiente l'indebita percezione di pubbliche erogazioni ottenute, alternativamente, mediante l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, restando in esso assorbiti i reati di cui agli artt.483 e 489 cod. pen. (Sez.

U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000) oppure mediante l'omissione di informazioni dovute.

In particolare, sul punto si è precisato che la rilevanza attribuita, nella struttura del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., al mezzo omissivo, equiparato a quello falsificatore, in assenza di induzione in errore dell'ente pubblico erogatore, non investito di un'autonoma attività di accertamento, riflette gli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale e di osservanza delle leggi che, rispettivamente, gli articoli 2 e 54, primo comma, della Costituzione impongono a tutti i cittadini (così in motivazione, Sez.

F., n. 40959 del 18/08/2015, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2 n. 47064 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Virga, Rv. 271242).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione evidenziando che l'imputato aveva omesso di comunicare all'Inps il trasferimento all'estero sin dal 2006 e la sua permanenza all'estero era stata accertata dalla Guardia di Finanza, che ne aveva verificato l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 30 dicembre 2010, data dalla quale decorre l'indebita percezione degli assegni sociali non spettanti ai residenti all'estero.

La

I. n.355/95 stabilisce infatti, che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale spettante ai cittadini residenti e non esportabile all'estero, in quanto la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza e della dimora stabile e continuativa in Italia è elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, sicché l'allontanamento dal territorio dello Stato e la permanenza all'estero comportano il venir meno del presupposto, cui è ancorata l'erogazione della prestazione.

E' ben vero che l'ente pubblico può procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese e alla revoca, decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, previa verifica del permanere di tale situazione, ma non può attribuirsi rilievo alla permanenza all'estero del Mannino per periodi inferiori all'anno dedotta nel ricorso, trattandosi di circostanza di fatto contrastante con gli accertamenti della Guardia di Finanza, di cui danno atto i giudici di merito.

Correttamente il dolo è stato desunto dall'omessa comunicazione all'ente previdenziale dell'emigrazione in Messico e dalla consapevole, perdurante omissione informativa, nonostante la percezione delle prestazioni indebitamente erogate; altrettanto correttamente è stata ritenuta irrilevante la mancata comunicazione all'imputato di iscrizione all'Aire, non essendo correlato a tale atto amministrativo l'obbligo informativo del trasferimento all'estero, peraltro, risalente al giugno 2006 secondo gli accertamenti degli inquirenti, rappresentando piuttosto l'iscrizione anagrafica un elemento che agevola i controlli o gli accertamenti dell'ente erogatore, laddove venga a conoscenza di circostanze di fatto che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile e continuativa in Italia del beneficiario e, quindi, sulla permanenza dei requisiti indicati dall'interessato nella domanda di pensione.

Peraltro, la norma incriminatrice non distingue tra le omissioni funzionali all'indebito conseguimento di pubbliche erogazioni, sicché il reato sussiste anche nel caso in cui l'errore dell'amministrazione protrattosi nel tempo, sebbene non indotto da condotta fraudolenta, possa essere rimosso mediante le dovute informazioni, consapevolmente e volontariamente omesse dall'illegittimo beneficiario della prestazione previdenziale.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 18 novembre 2021 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza resa il 12 ottobre 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore generale, dichiarando l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 316 ter, primo comma, cod. pen. e lo ha condanna alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione. A differenza del primo giudice, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo, desunto dalla circostanza che il Mannino, emigrato in Messico dal 2006, non aveva comunicato all'Inps il trasferimento all'estero, che faceva 4 1, venir meno il diritto a percepire gli assegni sociali erogati dall'Inps, ma che egli . aveva continuato a percepire dal dicembre 2010 al settembre 2015, quando tornava in Italia e prelevava somme dal conto sul quale venivano erogati. Considerato che l'erogazione del beneficio è ancorati:A alla residenza stabile e continuativa in Italia del destinatario, la Corte di appello ha ritenuto che l'accertata assenza del Mannino dal territorio dello Stato e la mancata comunicazione della circostanza all'Inps, che avrebbe potuto sospendere o/ revocare l'erogazione, integravano il dolo, a nulla rilevando la mancata notifica del provvedimento di iscrizione all'AIRE all'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Mannino, che articola due motivi: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per erronea interpretazione della normativa e dei presupposti per la revoca dell'assegno sociale. Si assume che la decisione è fondata su una lettura parziale della legge n. 335 del 95, in quanto l'art. 3, comma 6, di detta legge prevede che l'assegno sociale spetti ai cittadini residenti in Italia, ma l'erogazione può essere sospesa se il beneficiario si allontani per periodi superiori al mese e revocata decorso un anno dalla interruzione dell'erogazione, periodo questo coincidente con quello previsto dalla legge n. 470 del 27 ottobre 1988 per l'obbligatoria iscrizione all'AIRE del cittadino non residente. Oltre a non avere ricevuto la notifica del provvedimento di iscrizione all'AIRE, il Mannino dal luglio 2013 non aveva mai soggiornato all'estero per periodi superiori all'anno cosicché non maturavano i presupposti per la perdita del diritto alla pensione. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si deduce che la disciplina che regola l'erogazione del trattamento pensionistico impone ai beneficiari obblighi informativi, previsti nella circolare Inps n.12886/2008, ma collega allo loro omissione unicamente la sospensione o la revoca solo in caso di perdurante persistenza dell'inadempimento, risultando rilevante a tal fine la comunicazione di provvedimenti sollecitatori: è pertanto, illogico ritenere irrilevante la mancata comunicazione al ricorrente della sua iscrizione all'AIRE, trasmesso erroneamente ad un omonimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen. è sufficiente l'indebita percezione di pubbliche erogazioni ottenute, alternativamente, mediante l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, restando in esso assorbiti i reati di cui agli artt.483 e 489 cod. pen. (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000) oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. In particolare, sul punto si è precisato che la rilevanza attribuita, nella struttura del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., al mezzo omissivo, equiparato a quello falsificatore, in assenza di induzione in errore dell'ente pubblico erogatore, non investito di un'autonoma attività di accertamento, riflette gli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale e di osservanza delle leggi che, rispettivamente, gli articoli 2 e 54, primo comma, della Costituzione impongono a tutti i cittadini (così in motivazione, Sez. F., n. 40959 del 18/08/2015, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2 n. 47064 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Virga, Rv. 271242). Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione evidenziando che l'imputato aveva omesso di comunicare all'Inps il trasferimento all'estero sin dal 2006 e la sua permanenza all'estero era stata accertata dalla Guardia di Finanza, che ne aveva verificato l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 30 dicembre 2010, data dalla quale decorre l'indebita percezione degli assegni sociali non spettanti ai residenti all'estero. La I. n.355/95 stabilisce infatti, che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale spettante ai cittadini residenti e non esportabile all'estero, in quanto la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza e della dimora stabile e continuativa in Italia è elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, sicché l'allontanamento dal territorio dello Stato e la permanenza all'estero comportano il venir meno del presupposto, cui è ancorata l'erogazione della prestazione. E' ben vero che l'ente pubblico può procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese e alla revoca, decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, previa verifica del permanere di tale situazione, ma non può attribuirsi rilievo alla permanenza all'estero del Mannino per periodi inferiori all'anno dedotta nel ricorso, trattandosi di circostanza di fatto contrastante con gli accertamenti della Guardia di Finanza, di cui danno atto i giudici di merito. Correttamente il dolo è stato desunto dall'omessa comunicazione all'ente previdenziale dell'emigrazione in Messico e dalla consapevole, perdurante omissione informativa, nonostante la percezione delle prestazioni indebitamente erogate; altrettanto correttamente è stata ritenuta irrilevante la mancata comunicazione all'imputato di iscrizione all'Aire, non essendo correlato a tale atto amministrativo l'obbligo informativo del trasferimento all'estero, peraltro, risalente al giugno 2006 secondo gli accertamenti degli inquirenti, rappresentando piuttosto l'iscrizione anagrafica un elemento che agevola i controlli o gli accertamenti dell'ente erogatore, laddove venga a conoscenza di circostanze di fatto che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile e continuativa in Italia del beneficiario e, quindi, sulla permanenza dei requisiti indicati dall'interessato nella domanda di pensione. Peraltro, la norma incriminatrice non distingue tra le omissioni funzionali all'indebito conseguimento di pubbliche erogazioni, sicché il reato sussiste anche nel caso in cui l'errore dell'amministrazione protrattosi nel tempo, sebbene non indotto da condotta fraudolenta, possa essere rimosso mediante le dovute informazioni, consapevolmente e volontariamente omesse dall'illegittimo beneficiario della prestazione previdenziale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 18 novembre 2021 Il c
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