CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 19 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver versato, nella qualità di legale rappresentante e di presidente della società, le ritenute dovute entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, relativa al periodo d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rchj2£1-erirtrofter, con un unico motivo, lamenta violazione degli artt. 45 cod. pen. e 10 bis d.lgs. 74 del 2000 e vizio della motivazione, posto che il giudice di merito ha negato la configurabilità di una causa di forza maggiore, costituita dalla improvvisa e imprevedibile crisi di liquidità a lui non imputabile, tale da rendere impossibile l'adempimento tributario, e pur avendo il ricorrente tentato di poter regolarizzare la posizione con l'Erario mediante le rateizzazione del debito, la rottamazione delle cartelle e avendo richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5, 6 e 7 della sentenza gravata, laddove ha affermato l'irrilevanza della crisi finanziaria, che si è manifestata negli anni successivi a quelli in contestazione, dal 2018, e non avendo il ricorrente fornito alcuna prova della assoluta impossibilità rrajariar di assolvere l'obbligazione tributaria, né di non aver determinato, con il proprio comportamento, tale condizione imprevedibile ed inevitabile. Al contrario, il ricorrente ha riferito una semplice crisi di liquidità che egli aspirava di poter superare, regolarizzando in seguito i debiti, senza addurre precisi fatti non imputabili all'imprenditore. Il giudice di merito ha quindi fatto buon governo del consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo il quale occorre l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv. 259190 - 01). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il C