CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 19/05/2022 del G.u.p. di Trani, ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione ed 4600,00 di multa ad esito della istanza di concordato dallo stessa presentata e ad anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 4400, 00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ad esito della rinuncia parziale ai motivi per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, articolando motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con i quali hanno dedotto: - violazione di legge, quanto ai capi a)b)e) in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile, con richiamo alla sentenza di primo grado; - violazione di legge in relazione ai capi a) e b) della rubrica perché la Corte di appello avrebbe dovuto mandare assolti gli imputati ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.; - violazione di legge in relazione al capo e) in mancanza di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; il materiale probatorio in atti avrebbe imposto una pronuncia di assoluzione, mancando qualsiasi condotta rilevante, anche nella forma del tentativo; - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio quanto alla recidiva ed alla attenuante di cui all'art. 61 n.4 cod. pen., nonché quanto all'aumento per la continuazione, ed anche violazione dell'art. 56 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile quanto al Patruno per mancanza di valida procura al fine di ricorrere avverso la sentenza impugnata (la procura predisposta dal difensore, pur autenticata dallo stesso, non risulta sottoscritta dal Patruno); quanto al Balducci per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati atteso l'accesso da parte dello stesso al concordato in appello, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata. I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama dunque all'evidenza elementi che, oltre che totalmente generici ed aspecifici, non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle