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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25917/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 25 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo ricompreso tra il 17 luglio 2019 e il 17 luglio 2020.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che nessun episodio riportato nel provvedimento reclamato era idoneo a giustificare il mancato accoglimento della richiesta, considerando il buon comportamento tenuto da Fracella a seguito delle offese arrecate al [OSCURATO:PERSONA] e considerando che il Tribunale di Lecce lo aveva assolto dal reato di oltraggio a un pubblico ufficiale e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di evasione per particolare tenuità del fatto.

La violazione della prescrizione commessa il 3 gennaio 2020, inoltre, non era stata particolarmente grave e per il reato di lesioni personali era intervenuta remissione della querela, con relativa accettazione.

Il procedimento a suo carico per appropriazione indebita, infine, era stato commesso nel 2017, in un periodo antecedente ai semestri in oggetto.

Il ricorrente, poi, evidenzia che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con il provvedimento del 20 febbraio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Lecce, che aveva riconosciuto il medesimo beneficio per il semestre ricompreso nel periodo tra il 17 luglio 2020 e il 17 gennaio 2021, evidenziando l'assenza di elementi ostativi all'accoglimento della richiesta.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di liberazione anticipata, un fatto negativo posto in essere dall'interessato possa avere effetti sulla valutazione dei semestri anteriori solo quando la condotta realizzata sia particolarmente grave e sintomatica di una sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato - come nel caso di specie - abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una chiara e lineare motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che Fracella, anche nell'arco di tempo di cui ai semestri oggetto della richiesta, aveva posto in essere comportamenti penalmente rilevanti, circostanza sintomatica di una sua scarsa adesione all'opera rieducativa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 gm)(2_0Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4 ico F• rdalisi [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 25 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo ricompreso tra il 17 luglio 2019 e il 17 luglio 2020. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che nessun episodio riportato nel provvedimento reclamato era idoneo a giustificare il mancato accoglimento della richiesta, considerando il buon comportamento tenuto da Fracella a seguito delle offese arrecate al [OSCURATO:PERSONA] e considerando che il Tribunale di Lecce lo aveva assolto dal reato di oltraggio a un pubblico ufficiale e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di evasione per particolare tenuità del fatto. La violazione della prescrizione commessa il 3 gennaio 2020, inoltre, non era stata particolarmente grave e per il reato di lesioni personali era intervenuta remissione della querela, con relativa accettazione. Il procedimento a suo carico per appropriazione indebita, infine, era stato commesso nel 2017, in un periodo antecedente ai semestri in oggetto. Il ricorrente, poi, evidenzia che l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con il provvedimento del 20 febbraio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Lecce, che aveva riconosciuto il medesimo beneficio per il semestre ricompreso nel periodo tra il 17 luglio 2020 e il 17 gennaio 2021, evidenziando l'assenza di elementi ostativi all'accoglimento della richiesta. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di liberazione anticipata, un fatto negativo posto in essere dall'interessato possa avere effetti sulla valutazione dei semestri anteriori solo quando la condotta realizzata sia particolarmente grave e sintomatica di una sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato - come nel caso di specie - abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una chiara e lineare motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che Fracella, anche nell'arco di tempo di cui ai semestri oggetto della richiesta, aveva posto in essere comportamenti penalmente rilevanti, circostanza sintomatica di una sua scarsa adesione all'opera rieducativa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 gm)(2_0Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4 ico F• rdalisi [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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