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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23403/2026

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a Corte d'appello di Reggio calabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso, riportandosi alla memoria in atti, per l'inammissibilità delricorso.Il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitonell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della pronuncia emessa in primo grado – anche - nei confronti diDe [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato, continuato, didiffamazione aggravata ai seni del terzo comma dell’art. 595 cod. pen., ai danni diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena detentiva in quella pecuniaria di euro5.750, 00 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 417.comma 1 lett. b), 429 e 178, lett. a) c.p.p. e dell'art. 179 comma 1 c.p.p. conriferimento alle nullità concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'eserciziodell'azione penale, nonché violazione ai sensi dell'art. 6 § 3 lett. a) dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo – per indeterminatezza, prolissità econfusione dell'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. nonchéconseguente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e)c.p.p., in relazione alla motivazione della sentenza oggetto di gravame, la qualerisulta meramente apparente e, nondimeno, mancante, in quanto fondata suun'imputazione eccessivamente diluita, generica e priva di quella specificità fattualee giuridica richiesta dalla legge.

L’imputazione risulta formulata in violazione deiprincipi di chiarezza, precisione e determinatezza, poiché l'accusa non individua ilfatto nella sua concreta dimensione storico-naturalistica, ma si sostanzia in unarticolato narrativo di eccezionale ampiezza, contenente una pluralità di frasi,passaggi, valutazioni e commenti di natura eterogenea, in gran parte privi diautonoma rilevanza penale.Poiché la contestazione è l'atto genetico dell'azione penale, l'eventualeindeterminatezza incide inevitabilmente sull'iniziativa del pubblico ministero (art.178, lett. b; art 179 co. 1 c.p.p.), nonché sul diritto di difesa (art. 178, lett. c,c.p.p.) determinandone nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. in ragione delle garanzieposte a tutela della conoscenza - riguardo gli addebiti - nei confronti dell'imputato.Siffatta indeterminatezza si traduce - in chiave funzionale e sistematica - in unavera e propria omessa citazione dell’imputato ai sensi dell'art. 179, comma 1,c.p.p., con conseguente nullità assoluta.L'atto d'imputazione così strutturato, infatti, viola il diritto di difesa di cuiall'art. 178, lett. c), c.p.p., incidendo sulla possibilità dell'imputato di parteciparecoscientemente al processo e di orientare consapevolmente la propria strategiadifensiva.

Appare infatti pacifico, che nella nozione di "omessa citazione" rientrino -per identità di ratio - non soltanto i casi di mancata notificazione dell'atto, maanche quelli in cui la citazione. pur materialmente esistente.

Risulti strutturalmenteinidonea a porre l’imputato nella condizione di conoscere l’accusa e di predisporreconsapevolmente la propria difesa.L’atto di imputazione, in quanto redatto in forma confusa e priva didelimitazione, si pone altresì in contrasto con l’art. 6, S

3. leti, a) della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell'Uomo, che impone che ogni persona accusata di un reato siainformata, nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato, della natura e deimotivi dell'accusa formulata a suo carico.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art, 606, commaprimo, leti, e) c,p,p. - contraddittorietà, apparenza ed illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla configurazione della diffamazione in mancanzadell'elemento soggettivo oltre che oggettivo del reato.La motivazione del Giudice di secondo grado si rivela del tutto inadeguata,assertiva e priva di fondamento logico, nella parte in cui, risolvendosi in varieformule di stile, ("è indubbio che sussista la portata diffamatoria dei contenutidivulgati"), le quali sostituiscono l'analisi giuridica con varie affermazioniapodittiche.

In primo luogo, in questo passaggio, la Corte non individua qualiespressioni tra quelle riportate nei capi d'imputazione integrerebbero l'offesa, ma silimita a un giudizio di valore generale sulla "portata diffamatoria" delledichiarazioni.Una tale formulazione non soddisfa i requisiti minimi di motivazione impostidall'art. 125 c.p.p., poiché non consente di comprendere in base a quali passaggitestuali o a quale significato concreto le frasi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero leso lareputazione della persona offesa.

L'intera motivazione si fonda su una presunzionedi offensività, anziché su una verifica analitica dell'effettivo contenuto e del contestocomunicativo.La Corte, infatti, assume come 'indubbia" la volontà dell'imputato di "screditarela reputazione professionale" del Procuratore, senza indicare alcun elementoprobatorio a sostegno di tale intento soggettivo, né spiegare in che modo le frasiespresse - spesso di carattere politico o difensivo - possano tradursi in un attaccopersonale.

Ne deriva un vizio logico evidente: la Corte deduce l'offensività dal ruolopubblico del soggetto leso, anziché dal significato oggettivo delle parolepronunciate.Si finisce così per punire l'esercizio della critica solo perché rivolta a unmagistrato, in aperta violazione del principio di uguaglianza e del diritto di liberamanifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost.L'espressione di un giudizio polemico, volto a denunciare presunte irregolaritào disfunzioni dell'azione giudiziaria, non può essere ritenuta di per sé lesivatravisando il significato delle dichiarazioni dell'imputato, interpretandole come "seriedi attacchi " a un soggetto che "svolgeva una funzione istituzionale presupponenteterzietà mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente inteso rappresentare, dal propriopunto di vista, una situazione di persecuzione giudiziaria e di disparità ditrattamento subita.Ridurre tale rappresentazione - espressa nell'ambito di un dibattito politico emediatico - a un atto di diffamazione significa negare la natura difensiva e politicadella comunicazione, trasformando il diritto di critica in un reato di opinione.A rafforzamento di tale vizio motivazionale, va richiamato il complessivocontesto fattuale e processuale che emerge dagli atti di causa, e che la Corteterritoriale ha del tutto trascurato.

Il ricorrente, infatti, aveva più volterappresentato - anche in sede dibattimentale - di essersi sentito oggetto, sindall'inizio della propria attività politica, di una persecuzione giudiziaria sistematica,caratterizzata da una pluralità di procedimenti penali e accertamenti tributaripromossi, o comunque sollecitati, dal medesimo ufficio requirente.

Già a partire dal2011, il [OSCURATO:PERSONA] - allora sindaco di Fiumedinisi e in rapida ascesa politica - venivaarrestato in modo plateale all'uscita dal consiglio comunale, per fatti che sisarebbero poi rivelati del tutto insussistenti.

A tale episodio seguivano ulterioriiniziative giudiziarie: dapprima un'inchiesta per presunte irregolarità fiscali dellanon deducibili, e successivamente per associazione per delinquere finalizzata allafatturazione fittizia e al riciclaggio, ipotesi che - dopo la depenalizzazioneintervenuta con il d.lgs. n. 158/2015 (c.d.

"riforma Renzi" in materia di reatitributari) — veniva nuovamente riqualificata, fino a concludersi con assoluzioneperché il fatto non sussiste per tutti i capi, e con archiviazione per le residuecontestazioni di peculato.E in questo preciso contesto storico e giudiziario che devono essere lette ledichiarazioni dell'imputato: non già come offesa personale rivolta al ProcuratoreBarbaro, ma come manifestazione di una percezione soggettiva di accanimentogiudiziario, espressa in termini di critica e denuncia politica.

In altri termini, il DeLuca ha reagito pubblicamente a una serie di procedimenti giudiziari da cui èsempre risultato prosciolto, evidenziando, dal proprio punto di vista, un uso distortodell'azione penale nei suoi confronti.Tuttavia, la sentenza impugnata ignora completamente tale quadro fattuale,limitandosi a ritenere sussistente la diffamazione sulla base di un generico giudiziodi offensività, senza individuare quale concreta espressione abbia effettivamenteleso l'onore o la reputazione della persona offesa.

Non viene spiegato - nétantomeno dimostrato - in che modo affermare che 'il Procuratore ha mandato laGuardia di Finanza o che 'il figlio del Procuratore lavora in un ente di formazione "possa costituire lesione dell'altrui reputazione, trattandosi di circostanze vere eriscontrate negli atti.Manca, dunque, qualsiasi accertamento sull'elemento oggettivo del reato,poiché la Corte ha confuso il disappunto espresso dall'imputato nei confronti di unpotere pubblico con un'offesa personale, omettendo di verificare il presuppostologico-giuridico dell'offensività.

Il giudizio di condanna risulta, perciò, privo di basefattuale e di coerenza argomentativa, fondandosi non su un fatto determinato masu una percezione astratta di disvalore, in palese violazione dell'art. 125, comma 3,c.p.p. e dei principi di legalità e tassatività della fattispecie di cui di cui all’art 595c.p.La motivazione della sentenza impugnata si rivela, inoltre, manifestamenteillogica nella parte in cui ravvisa nell'imputato l'intento di offendere la reputazionealtrui, pur a fronte di dichiarazioni che – alla luce degli atti e persino secondo lastessa ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito - trovano fondamento incircostanze reali, oggettivamente verificabili e mai smentite.

Le esternazioni delricorrente, infatti, non si basavano su illazioni gratuite, bensì su fatti storicamenteaccertati: una pluralità di procedimenti penali avviati nei suoi confronti, tra cuiquello del 2011 conclusosi con assoluzione, il successivo arresto nel 2017 perassociazione per delinquere finalizzata alla fatturazione fittizia - con l'indiscriminatocoinvolgimento di dipendenti FENATI - seguito da assoluzione con formula piena"perché il fatto non sussiste"; l'ulteriore tentativo di qualificare la vicenda comepeculato, nonostante la natura privata dell'ente fosse pacificamente stabilita dallanormativa vigente, a riprova di un evidente accanimento investigativo.

Non solo:anche le ulteriori circostanze menzionate dal [OSCURATO:PERSONA] – quali l'assunzione del figliodel Procuratore [OSCURATO:PERSONA] presso un ente di formazione professionale senza specifichequalifiche e la sua partecipazione, con mezzi economici non coerenti con il redditodichiarato, all'acquisto di immobili all'asta giudiziaria (circostanza confermata indibattimento dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di aver operato grazieal sostegno economico familiare) – erano elementi oggettivi e suscettibili dilegittimo scrutinio pubblico, specie da parte di un rappresentante istituzionale.A fronte di un quadro fattuale di tale portata, risulta logicamente insostenibileritenere che il ricorrente avesse agito con dolo di offendere l'onore personale delmagistrato.

La critica - pur aspra - trae origine da fatti reali, da esperienzegiudiziarie subite e concluse con esito favorevole, nonché da circostanze che, per ilruolo istituzionale del soggetto coinvolto, erano oggettivamente di interessepubblico.Dunque, pretendere che tali richiamate vicende, tutte realmente verificatesi,integrino offesa all'onore anziché legittima critica politico-istituzionale e difensiva,rappresenta una conclusione manifestamente illogica e giuridicamentecontraddittoria.Risulta del tutto apparente sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con dolo didiffamazione nel momento in cui egli ha espresso, sia pure in termini polemici, ciòche riteneva vero e corrispondente al proprio vissuto giudiziario.Se l'affermazione si radica nella rappresentazione di fatti effettivi – come gliaccertamenti disposti dalla Guardia di Finanza o l'assunzione del figlio delProcuratore presso un ente pubblico - non può configurarsi alcuna volontà di lederel'altrui onore, poiché l'intento dell'agente si indirizza alla denuncia di uncomportamento, non alla distruzione della reputazione personale di chi ne èprotagonista.La Corte d'Appello ha dunque travisato la nozione di dolo del reato didiffamazione, confondendo la coscienza e volontà di offendere con la sempliceconsapevolezza di esprimere un giudizio critico o scomodo.

Nel caso di specie,l'imputato non ha agito con animo offensivo, ma nella convinzione di esercitare undiritto di cronaca e di critica, fondato su fatti da lui ritenuti veri e di interessepubblico.Ritenere che la rappresentazione di circostanze fattuali, anche qualorapercepite come negative, integri automaticamente il dolo d'offesa significacapovolgere la ratio dell’art. 595 c.p., che tutela la reputazione dalle falsità e dalleoffese gratuite, non dalla manifestazione di opinioni basate su elementi oggettivi.In altri termini, se l'espressione si limita a evidenziare un comportamentorealmente posto in essere dal soggetto destinatario - ancorché in termini di biasimoo riprovazione morale - l'eventuale lesione della reputazione deriva non dal giudizioespresso, ma dalla condotta oggetto della critica.

Pertanto, l'elemento soggettivodel reato non può dirsi integrato, poiché manca la prova dell'intenzione di offenderee risulta invece evidente l'intento di denunciare una vicenda ritenuta ingiusta emeritevole di conoscenza pubblica.In una prospettiva più ampia, la motivazione della sentenza impugnata risultaaltresì gravemente carente nella valutazione delle circostanze di fatto e del contestosoggettivo in cui le dichiarazioni furono rese.E’ del tutto irragionevole - oltre che giuridicamente insostenibile - ritenereintegrato il reato di diffamazione senza considerare il ruolo pubblico dell'imputato ela funzione politico-istituzionale da lui esercitata al momento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante politico e amministratore locale,non solo era titolare del diritto, ma anche del dovere di farsi portavoce delle istanzedi trasparenza, correttezza e moralità pubblica che i cittadini si attendono da chi lirappresenta.

Le dichiarazioni incriminate si collocano pienamente in tale ambito dicritica politico-istituzionale, costituendo l'esercizio - seppur espresso in termini forti- di quella libertà di parola e di denuncia che rappresenta l'essenza stessa delladialettica democratica.Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare attentamente non solo le parolepronunciate, ma anche le ragioni e le circostanze che le hanno determinate: lapercepita persecuzione giudiziaria, la successione di procedimenti conclusisi conassoluzioni piene, il clima di conflittualità mediatica e il ruolo istituzionaledell'imputato quale garante della legalità e della trasparenza amministrativa.Il giudice di merito ha omesso di individuare quale specifica espressione traquelle contestate integri l'offesa all'altrui reputazione, limitandosi a enunciare in viaastratta la "portata diffamatoria" delle dichiarazioni, senza alcuna verifica del lorocontenuto oggettivo, del contesto comunicativo e del significato effettivamentepercepibile.Ne consegue che la sentenza si fonda su una presunzione di offensività e nonsu un accertamento concreto, trascurando del tutto l'analisi necessaria del nessoeziologico tra la condotta e l'asserita lesione della reputazione.La Corte d'appello, inoltre, ha erroneamente sovrapposto il dissenso politico ela critica all'operato giudiziario a una condotta lesiva dell'onore personale,individuando l'offesa non già nel significato oggettivo delle espressioni utilizzate,bensì nella loro mera riferibilità soggettiva a un titolare di funzione pubblica.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma primo,lett. e) c.p.p. - contraddittorietà, apparenza ed illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla erronea esclusione della scriminante ex art. 51 c.p., peravere l'odierno ricorrente esercitato un proprio diritto di critica politica e giudiziaria.In via introduttiva, giova rammentare che, secondo l'elaborazione costantedella dottrina penalistica e della giurisprudenza di legittimità, l'esimentedell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. trova applicazione ogniqualvolta l'offesaapparente all'altrui reputazione si collochi nell'ambito dell'esercizio del diritto dilibera manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 Cosi., purché ricorrano i trepresupposti elaborati dalla teoria generale: la verità o verosimiglianza del fattonarrato, la pertinenza o rilevanza sociale dell'argomento e la continenza espositiva.Tali parametri, non costituiscono formule astratte, ma criteri sostanziali dibilanciamento tra libertà di critica e tutela della reputazione, da applicarsi inconcreto al caso di specie.Nel caso in esame, dunque, i tre requisiti risultano pienamente soddisfatti.Sotto il profilo della verità o verosimiglianza, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si fondanosu circostanze oggettivamente riscontrabili e giudiziarie: i molteplici procedimentipenali che lo hanno visto imputato - tutti seguiti o comunque coordinati dal dott.[OSCURATO:PERSONA], prima come sostituto, poi come procuratore capo e infine con funzioni diprocuratore facente funzioni – si sono conclusi con pronunce di assoluzione "perchéil fatto non sussiste " o con decreti di archiviazione.A ciò si aggiunge la circostanza, emersa in via documentale, dell'assunzionedel figlio del Procuratore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso un ente di formazioneprofessionale, nonché la sua partecipazione ad aste giudiziarie, elementi che, nelcontesto socio-istituzionale siciliano, potevano legittimamente alimentare sospetti dicommistioni e di opacità, rendendo dunque verosimile e in buona fede la percezionedi [OSCURATO:PERSONA] circa un sistema di rapporti poco trasparenti.Sotto il profilo della pertinenza, l'interesse pubblico dell'argomento è evidente:un amministratore locale e rappresentante politico ha il diritto dovere dipromuovere la trasparenza e di denunciare disfunzioni percepite nella pubblicaamministrazione o nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Le dichiarazioni del DeLuca si inseriscono in un dibattito pubblico di elevato rilievo sociale, volto arichiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su dinamiche che, anche e soprattuttoin Sicilia, rappresentano una costante fonte di preoccupazione civica.

La criticaesercitata, dunque, non è diretta a ledere l'onore personale del magistrato, ma astimolare un controllo democratico su condotte potenzialmente distorsivedell'azione istituzionale.Quanto al parametro della continenza, pur essendo i toni forti e appassionati,essi non trascendono nel gratuito insulto o nella contumelia personale.

Lacomunicazione di [OSCURATO:PERSONA] mantiene un profilo argomentativo, ancorato a fatti realie a un intento difensivo e politico, non degenerando, in una gratuita aggressioneverbale.

In tale prospettiva, l'omessa applicazione di tali principi da parte dellaCorte d'appello reggina, attraverso una motivazione carente e meramenteassertiva, ha permesso una completa omissione in ordine all'accertamento dellasussistenza dei presupposti di cui al detto art. 51 c.p., pure puntualmente invocatinei motivi di appello - verità, interesse pubblico e continenza - limitandosi, ilGiudice di secondo grado, a riprodurre formule di stile e a negare la scriminante inbase a generici richiami alla “lesìvità " delle espressioni.Tale omissione integra un macroscopico vizio di motivazione, poiché impediscedi comprendere quale criterio di verità sia stato adottato, quale interesse pubblicosia stato escluso e in che misura la Corte abbia ritenuto superato il limite dellacontinenza.

In tal modo, la sentenza finisce per eludere del tutto il vaglio necessariosulla sussistenza di detta causa di giustificazione, riducendo il diritto di criticapolitica a mera concessione discrezionale, in aperta violazione dei principiconsolidati della Corte di Cassazione e della Corte EDU.

Particolarmente evidente simanifesta il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cuila Corte d'appello affronta il tema del contesto e della finalità delle dichiarazionirese dall'imputato.Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la sentenza impugnataabbia omesso ogni reale scrutinio sulla verità, sull'interesse pubblico e sullacontinenza delle dichiarazioni, limitandosi a replicare formule di stile prive disostanza argomentativa.Ne deriva un vizio motivazionale manifesto e una violazione della legge penalesostanziale, tali da imporre l'annullamento della decisione impugnata, affinchéquesta Corte di legittimità ristabilisca il corretto equilibrio tra libertà di critica,principio di offensività e tutela dell'onore, secondo i canoni costituzionali econvenzionali che presidiano la materia.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127del codice di rito – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'interventodelle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.1.1.

Il primo motivo - con cui, in buona sostanza, la difesa eccepisce la nullitàassoluta derivante dalla indeterminatezza dell’imputazione, che non individuerebbeil fatto nella sua concreta dimensione storico-naturalistica ma si sostanzierebbe inun articolato narrativo di eccezionale ampiezza, contenente una pluralità di frasi,passaggi, valutazioni, commenti di natura eterogenea, in gran parte privi diautonoma rilevanza penale, peccando della mancata selezione degli elementinecessari ai fini di una compiuta e chiara contestazione del fatto - è infondato.Ed invero, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato informa chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descrittiin modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio deldiritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazionenon solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti chefanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023,dep. 05/03/2024, Rv. 286023 - 01).1.2.

Nel caso di specie, l’imputazione, pur nel profluvio di fatti e circostanzeche indica, non può considerarsi priva di quel minimo di chiarezza e precisione checonsente di ritenere adeguatamente assicurati il contraddittorio e il diritto di difesa.Né, d’altra, parte l’imputazione può essere sindacata a monte ove assumaconnotazioni in fatto ultronee o non condivise che attengono piuttosto allafondatezza dell’accusa oggetto del vaglio di merito del giudice.2.Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi come la latitudinedell’omnicomprensiva imputazione fattuale finisca con il riverberarsi sullacompiutezza della motivazione, che, a fronte di un così ampio ventaglio di fatti ecircostanze, avrebbe dovuto ancor più spingersi in un’analisi approfondita dellevarie e variegate esternazioni ascritte e non limitarsi ad affasciare dichiarazioni e adoperare una valutazione complessiva, come se le singole fattispecie, oggettoperaltro di rispettivi capi d’imputazione, non avessero, ciascuna, una propriadistinta fisionomia.Come denunciato in ricorso deve infatti rilevarsi che la motivazione del Giudicedi secondo grado non soddisfa i requisiti minimi di motivazione imposti dall'art. 125c.p.p., poiché non consente di comprendere in base a quali passaggi testuali o aquale significato concreto le frasi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero leso la reputazione dellapersona offesa.

In diversi passaggi motivazionali la Corte territoriale non individuaneppure quali espressioni tra quelle riportate nei capi d'imputazione integrerebberol'offesa, ma si limita a un giudizio di valore generale sulla "portata diffamatoria"delle dichiarazioni; e a tanto si spinge senza avere, innanzitutto, approfondito ilprofilo della veridicità delle circostanze di fatto poste sul tappeto (non tutteconfinabili nell’ambito della mera percezione fine a se stessa o del sentito dire che ècomunque cosa diversa dal notorio), per poi concludere che in ogni casodifetterebbe la scriminante del diritto di critica.Efficacemente la difesa lamenta come l'intera motivazione si fonda su unasorta di presunzione di offensività, anziché su una verifica analitica dell'effettivocontenuto delle dichiarazioni e del rispettivo contesto comunicativo, non risultandoperaltro tutte le dichiarazioni effettuate nel medesimo momento e riferibili almedesimo tema.La Corte di appello, infatti, assume come 'indubbia" la volontà dell'imputato di"screditare la reputazione professionale" del Procuratore, senza indicare specificielementi probatori a sostegno di tale assunto, né spiegare in che modo le frasiespresse – non prive di carattere politico o difensivo – si siano tradotte in unLa Corte, in buona sostanza, deduce l'offensività dal ruolo pubblico del soggettoleso, più che dal significato oggettivo delle parole pronunciate che andavadiversamente approfondito e scandagliato rispetto al contesto di riferimento.Se è vero che sembra fuori dubbio che si tratti di dichiarazioni volontarie econsapevolmente rivolte alla persona-magistrato, il punto è un altro perchéadditandole tutte come attacchi offensivi si finisce per punire l'esercizio della criticasolo perché, appunto, rivolta a un magistrato, in aperta violazione del principio diuguaglianza e del diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21Cost.Evidenzia, in particolare, la difesa come l'espressione di un giudizio,riconosciuto come a tratti polemico, volto a denunciare nell’ottica del propalante,presunte irregolarità o disfunzioni dell'azione giudiziaria, è stata liquidata come una"serie di attacchi " a un soggetto che "svolgeva una funzione istituzionalepresupponente la terzietà, l'imparzialità e la rettitudine morale di chi la esercita”,come se lo svolgimento di tale funzione rendesse di per sé immune da possibilideviazioni o quanto meno da critiche.

Come si dirà nel prosieguo, tali qualità, checostituiscono i prerequisiti dell’esercizio della funzione giurisdizionale, intesa insenso lato, non sono insindacabili, ma la loro critica, inerendo essi all’essenzastessa della giurisdizione e alla fiducia in essa riposta dai consociati proprio inconsiderazione di tali caratteri che la contraddistinguono, che va preservata, deveessere rigorosa, e per essere tale non può che ancorarsi a circostanze concretespecifiche idonee ad incrinare la connaturale esistenza di quei prerequisiti, venendoanche in tal caso in rilievo – a fronte dei diversi interessi in gioco non del tuttoconfliggenti tra essi se non per la parte che riguarda l’onore in sé della persona - ilnecessario contemperamento che quegli interessi comunque comporta ed impone.In definitiva il giudizio è stato espresso senza verificare – e ciò rispetto aciascun capo d’imputazione - se il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso rappresentare, dal propriopunto di vista, una situazione di persecuzione giudiziaria e di disparità ditrattamento subita, e se quindi le sue affermazioni potessero trovare una qualcheragion d’essere o fossero andate comunque oltre nel rappresentare le suepercezioni, quelle che lui riconduce a sue legittime lamentele con cui protestare lapropria innocenza anche pubblicamente; ovvero, quanto alle altre esternazionirelative alla vita del magistrato e dei suoi familiari, se trattavasi di vicende che sierano in un certo qual modo verificate e in che termini rispetto a quanto diffusopubblicamente dal [OSCURATO:PERSONA], senza trascurare la loro eventuale attinenza con lafunzione pubblica rivestita dal procuratore della repubblica.In tale valutazione si sarebbero, in particolare, dovuti inserire anche iriferimenti alle presunte raccomandazioni o ai sospetti relativi all’acquisto di unimmobile all’asta che nell’ottica dell’imputato – che svolgeva comunque, a suavolta, una funzione pubblica di tipo politico-amministrativo-istituzionale come taleanch’essa di rilievo nel contesto pubblico consociativo - meritavano di essereportate a conoscenza della collettività in quanto non del tutto sprovviste, lecircostanze rispettivamente segnalate, di un qualche fondato addentellato fattuale.Ricondurre tale complessiva rappresentazione – tout court - a un atto didiffamazione, trascurando il contesto fattuale e processuale comunque emergentedagli atti, senza operare le necessarie approfondite verifiche che il delicatoequilibrio esistente tra gli interessi in gioco richiedeva, equivale a trasformare, apriori, il diritto di critica in un reato di opinione per il solo fatto che la persona neicui confronti sono state mosse le “accuse” fosse un magistrato.A tal proposito, giova ricordare che il limite della continenza postula «unaforma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale allafinalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione» (tra tante, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020,Lunghini, Rv. 279133 - 01).

Se è vero dunque che l'esimente del diritto di criticapostula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità didisapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressionedell'altrui reputazione, è altrettanto vero che essa non vieta l'utilizzo di termini che,pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio criticonegativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui iltermine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n.31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; vedi da ultimo, in un'ipotesi peculiare,Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, Fontana, Rv. 279965).Soprattutto, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte in tema di diritto dicritica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che deveessere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo, quel diritto, «l'unicoreale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevanteche, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampiaautonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersisuperato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti,trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato» (Sez. 5, n.19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891 – 02).Tale orientamento giurisprudenziale attesta la peculiare attenzione per unbilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati:bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore deldissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999,Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del 9/6/2004, Sinn, Rv. 229312;Sez. 5, n. 20091 del 24/01/2024, Sarzanini e a., n.m.).Tale orientamento giurisprudenziale trova peraltro radicamento nei principielaborati dalla Corte di Strasburgo: quest’ultima (cfr., ad es., Morice c.

Francia del23 aprile 2015) ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti dellamagistratura corrisponda a un interesse pubblico e goda di limiti più ampi di quelloesercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in"attacchi gravemente lesivi e infondati", delineando, in tal modo, le coordinate peruna corretta declinazione dell'esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardidell'operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un'istituzionefondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelata nell'immagine diimparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia dei consociati nel sistemagiudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Sez. 5, n. 19889 del17/2/2021, Parrino, Rv. 281264); oltre che in quelli espressi dalla Corte Edu (inparticolare, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestanoposizioni pubbliche rilevanti, come certamente può dirsi per chi espleti le funzioni dimagistrato, ha senso evidenziare come la Corte EDU, nella sentenza Magosso eBrindani c.

Italia del 16 gennaio 2020, abbia posto l'accento sul fatto che i limitidella critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggipubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono, in definitiva, più ampi rispettoai semplici privati cittadini - come precedenti, cfr. anche MedZlis IslamskeZajednice Breko e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] del 27 giugno 2017; Mariapori c.D'altra parte, si è chiarito che non costituisce esercizio legittimo del diritto dicritica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie,presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblicoministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato emotivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essererigorosamente provato (Sez. 5, n. 28661 del 2004 cit.); egualmente è a dirsi se leaccuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez.

F, n. 29453 del 8/8/2006,Sgarbi, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio (Sez. 5, n. 2066 del11/11/2008, dep. 2009, Fasolino, Rv. 242348).Viceversa, si configura l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorchésussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico allanotizia e la continenza espressiva (Sez. 5, n. 34432 del 5/6/2007, Blandini, Rv.237711).Detto altrimenti, in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto dicritica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti einutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggettocriticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersiconto per valutare la portata diffamatoria di una condotta, non può scriminare l'usodi espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica inquanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espressoall'operato altrui — che deve essere ampiamente consentito in una societàdemocratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e,tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della personaprimario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma nonpuò trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondaremanifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale dichi è portatore di una diversa opinione (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 7995 del9/12/2020, dep. 2021, in motivazione).Non resta, in conclusione, che riepilogare ricordando che 1) il potere giudiziarionon è sottratto alla critica, 2) che la speciale protezione dell’autorità giudiziarianecessita, sì, di talune limitazioni alla libertà d’espressione (necessarie anche inconsiderazione del particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che gravasu di loro: v.

Corte EDU, Prager e Oberschlick c.

Austria, 26.4.1995, § 34; CorteEDU, [OSCURATO:PERSONA] (n. 1) c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 55-56), 3) che talilimitazioni, tuttavia, non possono e non devono tradursi nell’innalzamento di unacritico barrage a tutela della funzione giurisdizionale, ciò che sarebbe esiziale perla tenuta del tessuto democratico, 4) che - come ricordato da questa Corte in Sez.5, Sentenza n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, in motivazione, p. 11«qualora si attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza -per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" (insieme all'equilibrio, cfr. laCircolare n. 20681 del 8.10.2007 e successive modifiche, in tema di valutazione diprofessionalità, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene talicaratteri delle precondizioni consustanziali all'esercizio della funzionegiurisdizionale: CDS, Sez. 5, n. 5309 del 29 luglio 2019) - l'unica possibilità diritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa veritàstorica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsila critica, avere ingresso in tal caso».In definitiva, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamentidei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile: se taleampiezza espansiva della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure allaprofessionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una formaespressiva aspra e sferzante, non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga iprerequisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza edautonomia, percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenentiall'ordine giudiziario, e coinvolga un mero giudizio di valore e di stima sulla personadel magistrato, piuttosto che su fatti concreti o sulle sue capacità professionali.È infine il caso di evidenziare che la difesa ha incentrato le sue doglianze anchesul fatto che la Corte di appello avrebbe confuso la verità oggettiva del fatto -rilevante per l'esimente del diritto di cronaca - con la verità soggettivamentecreduta e la verosimiglianza del diritto di critica e di difesa, che si fondano invecesulla buona fede e sulla pertinenza al tema di interesse pubblico.

E ciò, sottolinea ladifesa, pur avendo la stessa Corte di appello riconosciuto espressamente che leesternazioni di [OSCURATO:PERSONA] si inserivano in una vicenda personale connotata da unapercepita persecuzione giudiziaria maturata nell'ambito di una lunga serie diprocedimenti penali promossi nei suoi confronti e successivamente definiti con esitifavorevoli.

La Corte, dunque, ciò nonostante giunge alla qualificazione di quellestesse dichiarazioni come "attacchi denigratori" negando qualunque rilievo alcontesto di riferimento, o meglio, senza approfondirlo adeguatamente.La motivazione è, anche in ciò, gravemente carente, perché, come segnalatodalla difesa, riconosce la componente soggettiva di sfogo e la percezione dipersecuzione giudiziaria, ma nega al contempo ogni valore a tale contesto,affermando che la "percezione soggettiva" non basta in assenza di "rigorosa prova"dei fatti denunciati, laddove il rilievo svolto dalla difesa si svolge, in tal caso, suldifferenza piano della soggettività rispetto a fatti non del tutto negati nella lorostoricità dalla sentenza impugnata.Si tratta in altri termini di valutare l’effettiva portata, oggettiva e soggettiva,delle esternazioni del ricorrente, rapportandole al contesto e agli specifici momentistorici a cui si riferiscono al fine di verificare se esse, e fino a che punto, sibasavano su mere illazioni gratuite o su fatti – in tutto o in parte – storicamenteverificatisi.3.

Dalle lacune riscontrate discende l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di ReggioCalabria.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Reggio calabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso, riportandosi alla memoria in atti, per l'inammissibilità delricorso.Il difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitonell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della pronuncia emessa in primo grado – anche - nei confronti diDe [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato, continuato, didiffamazione aggravata ai seni del terzo comma dell’art. 595 cod. pen., ai danni diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena detentiva in quella pecuniaria di euro5.750, 00 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 417.comma 1 lett. b), 429 e 178, lett. a) c.p.p. e dell'art. 179 comma 1 c.p.p. conriferimento alle nullità concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'eserciziodell'azione penale, nonché violazione ai sensi dell'art. 6 § 3 lett. a) dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo – per indeterminatezza, prolissità econfusione dell'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. nonchéconseguente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e)c.p.p., in relazione alla motivazione della sentenza oggetto di gravame, la qualerisulta meramente apparente e, nondimeno, mancante, in quanto fondata suun'imputazione eccessivamente diluita, generica e priva di quella specificità fattualee giuridica richiesta dalla legge. L’imputazione risulta formulata in violazione deiprincipi di chiarezza, precisione e determinatezza, poiché l'accusa non individua ilfatto nella sua concreta dimensione storico-naturalistica, ma si sostanzia in unarticolato narrativo di eccezionale ampiezza, contenente una pluralità di frasi,passaggi, valutazioni e commenti di natura eterogenea, in gran parte privi diautonoma rilevanza penale.Poiché la contestazione è l'atto genetico dell'azione penale, l'eventualeindeterminatezza incide inevitabilmente sull'iniziativa del pubblico ministero (art.178, lett. b; art 179 co. 1 c.p.p.), nonché sul diritto di difesa (art. 178, lett. c,c.p.p.) determinandone nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. in ragione delle garanzieposte a tutela della conoscenza - riguardo gli addebiti - nei confronti dell'imputato.Siffatta indeterminatezza si traduce - in chiave funzionale e sistematica - in unavera e propria omessa citazione dell’imputato ai sensi dell'art. 179, comma 1,c.p.p., con conseguente nullità assoluta.L'atto d'imputazione così strutturato, infatti, viola il diritto di difesa di cuiall'art. 178, lett. c), c.p.p., incidendo sulla possibilità dell'imputato di parteciparecoscientemente al processo e di orientare consapevolmente la propria strategiadifensiva. Appare infatti pacifico, che nella nozione di "omessa citazione" rientrino -per identità di ratio - non soltanto i casi di mancata notificazione dell'atto, maanche quelli in cui la citazione. pur materialmente esistente. Risulti strutturalmenteinidonea a porre l’imputato nella condizione di conoscere l’accusa e di predisporreconsapevolmente la propria difesa.L’atto di imputazione, in quanto redatto in forma confusa e priva didelimitazione, si pone altresì in contrasto con l’art. 6, S 3. leti, a) della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell'Uomo, che impone che ogni persona accusata di un reato siainformata, nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato, della natura e deimotivi dell'accusa formulata a suo carico.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art, 606, commaprimo, leti, e) c,p,p. - contraddittorietà, apparenza ed illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla configurazione della diffamazione in mancanzadell'elemento soggettivo oltre che oggettivo del reato.La motivazione del Giudice di secondo grado si rivela del tutto inadeguata,assertiva e priva di fondamento logico, nella parte in cui, risolvendosi in varieformule di stile, ("è indubbio che sussista la portata diffamatoria dei contenutidivulgati"), le quali sostituiscono l'analisi giuridica con varie affermazioniapodittiche. In primo luogo, in questo passaggio, la Corte non individua qualiespressioni tra quelle riportate nei capi d'imputazione integrerebbero l'offesa, ma silimita a un giudizio di valore generale sulla "portata diffamatoria" delledichiarazioni.Una tale formulazione non soddisfa i requisiti minimi di motivazione impostidall'art. 125 c.p.p., poiché non consente di comprendere in base a quali passaggitestuali o a quale significato concreto le frasi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero leso lareputazione della persona offesa. L'intera motivazione si fonda su una presunzionedi offensività, anziché su una verifica analitica dell'effettivo contenuto e del contestocomunicativo.La Corte, infatti, assume come 'indubbia" la volontà dell'imputato di "screditarela reputazione professionale" del Procuratore, senza indicare alcun elementoprobatorio a sostegno di tale intento soggettivo, né spiegare in che modo le frasiespresse - spesso di carattere politico o difensivo - possano tradursi in un attaccopersonale. Ne deriva un vizio logico evidente: la Corte deduce l'offensività dal ruolopubblico del soggetto leso, anziché dal significato oggettivo delle parolepronunciate.Si finisce così per punire l'esercizio della critica solo perché rivolta a unmagistrato, in aperta violazione del principio di uguaglianza e del diritto di liberamanifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost.L'espressione di un giudizio polemico, volto a denunciare presunte irregolaritào disfunzioni dell'azione giudiziaria, non può essere ritenuta di per sé lesivatravisando il significato delle dichiarazioni dell'imputato, interpretandole come "seriedi attacchi " a un soggetto che "svolgeva una funzione istituzionale presupponenteterzietà mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente inteso rappresentare, dal propriopunto di vista, una situazione di persecuzione giudiziaria e di disparità ditrattamento subita.Ridurre tale rappresentazione - espressa nell'ambito di un dibattito politico emediatico - a un atto di diffamazione significa negare la natura difensiva e politicadella comunicazione, trasformando il diritto di critica in un reato di opinione.A rafforzamento di tale vizio motivazionale, va richiamato il complessivocontesto fattuale e processuale che emerge dagli atti di causa, e che la Corteterritoriale ha del tutto trascurato. Il ricorrente, infatti, aveva più volterappresentato - anche in sede dibattimentale - di essersi sentito oggetto, sindall'inizio della propria attività politica, di una persecuzione giudiziaria sistematica,caratterizzata da una pluralità di procedimenti penali e accertamenti tributaripromossi, o comunque sollecitati, dal medesimo ufficio requirente. Già a partire dal2011, il [OSCURATO:PERSONA] - allora sindaco di Fiumedinisi e in rapida ascesa politica - venivaarrestato in modo plateale all'uscita dal consiglio comunale, per fatti che sisarebbero poi rivelati del tutto insussistenti. A tale episodio seguivano ulterioriiniziative giudiziarie: dapprima un'inchiesta per presunte irregolarità fiscali dellanon deducibili, e successivamente per associazione per delinquere finalizzata allafatturazione fittizia e al riciclaggio, ipotesi che - dopo la depenalizzazioneintervenuta con il d.lgs. n. 158/2015 (c.d. "riforma Renzi" in materia di reatitributari) — veniva nuovamente riqualificata, fino a concludersi con assoluzioneperché il fatto non sussiste per tutti i capi, e con archiviazione per le residuecontestazioni di peculato.E in questo preciso contesto storico e giudiziario che devono essere lette ledichiarazioni dell'imputato: non già come offesa personale rivolta al ProcuratoreBarbaro, ma come manifestazione di una percezione soggettiva di accanimentogiudiziario, espressa in termini di critica e denuncia politica. In altri termini, il DeLuca ha reagito pubblicamente a una serie di procedimenti giudiziari da cui èsempre risultato prosciolto, evidenziando, dal proprio punto di vista, un uso distortodell'azione penale nei suoi confronti.Tuttavia, la sentenza impugnata ignora completamente tale quadro fattuale,limitandosi a ritenere sussistente la diffamazione sulla base di un generico giudiziodi offensività, senza individuare quale concreta espressione abbia effettivamenteleso l'onore o la reputazione della persona offesa. Non viene spiegato - nétantomeno dimostrato - in che modo affermare che 'il Procuratore ha mandato laGuardia di Finanza o che 'il figlio del Procuratore lavora in un ente di formazione "possa costituire lesione dell'altrui reputazione, trattandosi di circostanze vere eriscontrate negli atti.Manca, dunque, qualsiasi accertamento sull'elemento oggettivo del reato,poiché la Corte ha confuso il disappunto espresso dall'imputato nei confronti di unpotere pubblico con un'offesa personale, omettendo di verificare il presuppostologico-giuridico dell'offensività. Il giudizio di condanna risulta, perciò, privo di basefattuale e di coerenza argomentativa, fondandosi non su un fatto determinato masu una percezione astratta di disvalore, in palese violazione dell'art. 125, comma 3,c.p.p. e dei principi di legalità e tassatività della fattispecie di cui di cui all’art 595c.p.La motivazione della sentenza impugnata si rivela, inoltre, manifestamenteillogica nella parte in cui ravvisa nell'imputato l'intento di offendere la reputazionealtrui, pur a fronte di dichiarazioni che – alla luce degli atti e persino secondo lastessa ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito - trovano fondamento incircostanze reali, oggettivamente verificabili e mai smentite. Le esternazioni delricorrente, infatti, non si basavano su illazioni gratuite, bensì su fatti storicamenteaccertati: una pluralità di procedimenti penali avviati nei suoi confronti, tra cuiquello del 2011 conclusosi con assoluzione, il successivo arresto nel 2017 perassociazione per delinquere finalizzata alla fatturazione fittizia - con l'indiscriminatocoinvolgimento di dipendenti FENATI - seguito da assoluzione con formula piena"perché il fatto non sussiste"; l'ulteriore tentativo di qualificare la vicenda comepeculato, nonostante la natura privata dell'ente fosse pacificamente stabilita dallanormativa vigente, a riprova di un evidente accanimento investigativo. Non solo:anche le ulteriori circostanze menzionate dal [OSCURATO:PERSONA] – quali l'assunzione del figliodel Procuratore [OSCURATO:PERSONA] presso un ente di formazione professionale senza specifichequalifiche e la sua partecipazione, con mezzi economici non coerenti con il redditodichiarato, all'acquisto di immobili all'asta giudiziaria (circostanza confermata indibattimento dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di aver operato grazieal sostegno economico familiare) – erano elementi oggettivi e suscettibili dilegittimo scrutinio pubblico, specie da parte di un rappresentante istituzionale.A fronte di un quadro fattuale di tale portata, risulta logicamente insostenibileritenere che il ricorrente avesse agito con dolo di offendere l'onore personale delmagistrato. La critica - pur aspra - trae origine da fatti reali, da esperienzegiudiziarie subite e concluse con esito favorevole, nonché da circostanze che, per ilruolo istituzionale del soggetto coinvolto, erano oggettivamente di interessepubblico.Dunque, pretendere che tali richiamate vicende, tutte realmente verificatesi,integrino offesa all'onore anziché legittima critica politico-istituzionale e difensiva,rappresenta una conclusione manifestamente illogica e giuridicamentecontraddittoria.Risulta del tutto apparente sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con dolo didiffamazione nel momento in cui egli ha espresso, sia pure in termini polemici, ciòche riteneva vero e corrispondente al proprio vissuto giudiziario.Se l'affermazione si radica nella rappresentazione di fatti effettivi – come gliaccertamenti disposti dalla Guardia di Finanza o l'assunzione del figlio delProcuratore presso un ente pubblico - non può configurarsi alcuna volontà di lederel'altrui onore, poiché l'intento dell'agente si indirizza alla denuncia di uncomportamento, non alla distruzione della reputazione personale di chi ne èprotagonista.La Corte d'Appello ha dunque travisato la nozione di dolo del reato didiffamazione, confondendo la coscienza e volontà di offendere con la sempliceconsapevolezza di esprimere un giudizio critico o scomodo. Nel caso di specie,l'imputato non ha agito con animo offensivo, ma nella convinzione di esercitare undiritto di cronaca e di critica, fondato su fatti da lui ritenuti veri e di interessepubblico.Ritenere che la rappresentazione di circostanze fattuali, anche qualorapercepite come negative, integri automaticamente il dolo d'offesa significacapovolgere la ratio dell’art. 595 c.p., che tutela la reputazione dalle falsità e dalleoffese gratuite, non dalla manifestazione di opinioni basate su elementi oggettivi.In altri termini, se l'espressione si limita a evidenziare un comportamentorealmente posto in essere dal soggetto destinatario - ancorché in termini di biasimoo riprovazione morale - l'eventuale lesione della reputazione deriva non dal giudizioespresso, ma dalla condotta oggetto della critica. Pertanto, l'elemento soggettivodel reato non può dirsi integrato, poiché manca la prova dell'intenzione di offenderee risulta invece evidente l'intento di denunciare una vicenda ritenuta ingiusta emeritevole di conoscenza pubblica.In una prospettiva più ampia, la motivazione della sentenza impugnata risultaaltresì gravemente carente nella valutazione delle circostanze di fatto e del contestosoggettivo in cui le dichiarazioni furono rese.E’ del tutto irragionevole - oltre che giuridicamente insostenibile - ritenereintegrato il reato di diffamazione senza considerare il ruolo pubblico dell'imputato ela funzione politico-istituzionale da lui esercitata al momento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante politico e amministratore locale,non solo era titolare del diritto, ma anche del dovere di farsi portavoce delle istanzedi trasparenza, correttezza e moralità pubblica che i cittadini si attendono da chi lirappresenta. Le dichiarazioni incriminate si collocano pienamente in tale ambito dicritica politico-istituzionale, costituendo l'esercizio - seppur espresso in termini forti- di quella libertà di parola e di denuncia che rappresenta l'essenza stessa delladialettica democratica.Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare attentamente non solo le parolepronunciate, ma anche le ragioni e le circostanze che le hanno determinate: lapercepita persecuzione giudiziaria, la successione di procedimenti conclusisi conassoluzioni piene, il clima di conflittualità mediatica e il ruolo istituzionaledell'imputato quale garante della legalità e della trasparenza amministrativa.Il giudice di merito ha omesso di individuare quale specifica espressione traquelle contestate integri l'offesa all'altrui reputazione, limitandosi a enunciare in viaastratta la "portata diffamatoria" delle dichiarazioni, senza alcuna verifica del lorocontenuto oggettivo, del contesto comunicativo e del significato effettivamentepercepibile.Ne consegue che la sentenza si fonda su una presunzione di offensività e nonsu un accertamento concreto, trascurando del tutto l'analisi necessaria del nessoeziologico tra la condotta e l'asserita lesione della reputazione.La Corte d'appello, inoltre, ha erroneamente sovrapposto il dissenso politico ela critica all'operato giudiziario a una condotta lesiva dell'onore personale,individuando l'offesa non già nel significato oggettivo delle espressioni utilizzate,bensì nella loro mera riferibilità soggettiva a un titolare di funzione pubblica.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma primo,lett. e) c.p.p. - contraddittorietà, apparenza ed illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla erronea esclusione della scriminante ex art. 51 c.p., peravere l'odierno ricorrente esercitato un proprio diritto di critica politica e giudiziaria.In via introduttiva, giova rammentare che, secondo l'elaborazione costantedella dottrina penalistica e della giurisprudenza di legittimità, l'esimentedell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. trova applicazione ogniqualvolta l'offesaapparente all'altrui reputazione si collochi nell'ambito dell'esercizio del diritto dilibera manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 Cosi., purché ricorrano i trepresupposti elaborati dalla teoria generale: la verità o verosimiglianza del fattonarrato, la pertinenza o rilevanza sociale dell'argomento e la continenza espositiva.Tali parametri, non costituiscono formule astratte, ma criteri sostanziali dibilanciamento tra libertà di critica e tutela della reputazione, da applicarsi inconcreto al caso di specie.Nel caso in esame, dunque, i tre requisiti risultano pienamente soddisfatti.Sotto il profilo della verità o verosimiglianza, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si fondanosu circostanze oggettivamente riscontrabili e giudiziarie: i molteplici procedimentipenali che lo hanno visto imputato - tutti seguiti o comunque coordinati dal dott.[OSCURATO:PERSONA], prima come sostituto, poi come procuratore capo e infine con funzioni diprocuratore facente funzioni – si sono conclusi con pronunce di assoluzione "perchéil fatto non sussiste " o con decreti di archiviazione.A ciò si aggiunge la circostanza, emersa in via documentale, dell'assunzionedel figlio del Procuratore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso un ente di formazioneprofessionale, nonché la sua partecipazione ad aste giudiziarie, elementi che, nelcontesto socio-istituzionale siciliano, potevano legittimamente alimentare sospetti dicommistioni e di opacità, rendendo dunque verosimile e in buona fede la percezionedi [OSCURATO:PERSONA] circa un sistema di rapporti poco trasparenti.Sotto il profilo della pertinenza, l'interesse pubblico dell'argomento è evidente:un amministratore locale e rappresentante politico ha il diritto dovere dipromuovere la trasparenza e di denunciare disfunzioni percepite nella pubblicaamministrazione o nell'esercizio della funzione giudiziaria. Le dichiarazioni del DeLuca si inseriscono in un dibattito pubblico di elevato rilievo sociale, volto arichiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su dinamiche che, anche e soprattuttoin Sicilia, rappresentano una costante fonte di preoccupazione civica. La criticaesercitata, dunque, non è diretta a ledere l'onore personale del magistrato, ma astimolare un controllo democratico su condotte potenzialmente distorsivedell'azione istituzionale.Quanto al parametro della continenza, pur essendo i toni forti e appassionati,essi non trascendono nel gratuito insulto o nella contumelia personale. Lacomunicazione di [OSCURATO:PERSONA] mantiene un profilo argomentativo, ancorato a fatti realie a un intento difensivo e politico, non degenerando, in una gratuita aggressioneverbale. In tale prospettiva, l'omessa applicazione di tali principi da parte dellaCorte d'appello reggina, attraverso una motivazione carente e meramenteassertiva, ha permesso una completa omissione in ordine all'accertamento dellasussistenza dei presupposti di cui al detto art. 51 c.p., pure puntualmente invocatinei motivi di appello - verità, interesse pubblico e continenza - limitandosi, ilGiudice di secondo grado, a riprodurre formule di stile e a negare la scriminante inbase a generici richiami alla “lesìvità " delle espressioni.Tale omissione integra un macroscopico vizio di motivazione, poiché impediscedi comprendere quale criterio di verità sia stato adottato, quale interesse pubblicosia stato escluso e in che misura la Corte abbia ritenuto superato il limite dellacontinenza. In tal modo, la sentenza finisce per eludere del tutto il vaglio necessariosulla sussistenza di detta causa di giustificazione, riducendo il diritto di criticapolitica a mera concessione discrezionale, in aperta violazione dei principiconsolidati della Corte di Cassazione e della Corte EDU. Particolarmente evidente simanifesta il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cuila Corte d'appello affronta il tema del contesto e della finalità delle dichiarazionirese dall'imputato.Alla luce di quanto esposto, appare evidente come la sentenza impugnataabbia omesso ogni reale scrutinio sulla verità, sull'interesse pubblico e sullacontinenza delle dichiarazioni, limitandosi a replicare formule di stile prive disostanza argomentativa.Ne deriva un vizio motivazionale manifesto e una violazione della legge penalesostanziale, tali da imporre l'annullamento della decisione impugnata, affinchéquesta Corte di legittimità ristabilisca il corretto equilibrio tra libertà di critica,principio di offensività e tutela dell'onore, secondo i canoni costituzionali econvenzionali che presidiano la materia.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127del codice di rito – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'interventodelle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati.1.1. Il primo motivo - con cui, in buona sostanza, la difesa eccepisce la nullitàassoluta derivante dalla indeterminatezza dell’imputazione, che non individuerebbeil fatto nella sua concreta dimensione storico-naturalistica ma si sostanzierebbe inun articolato narrativo di eccezionale ampiezza, contenente una pluralità di frasi,passaggi, valutazioni, commenti di natura eterogenea, in gran parte privi diautonoma rilevanza penale, peccando della mancata selezione degli elementinecessari ai fini di una compiuta e chiara contestazione del fatto - è infondato.Ed invero, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato informa chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descrittiin modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio deldiritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazionenon solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti chefanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023,dep. 05/03/2024, Rv. 286023 - 01).1.2. Nel caso di specie, l’imputazione, pur nel profluvio di fatti e circostanzeche indica, non può considerarsi priva di quel minimo di chiarezza e precisione checonsente di ritenere adeguatamente assicurati il contraddittorio e il diritto di difesa.Né, d’altra, parte l’imputazione può essere sindacata a monte ove assumaconnotazioni in fatto ultronee o non condivise che attengono piuttosto allafondatezza dell’accusa oggetto del vaglio di merito del giudice.2.Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi come la latitudinedell’omnicomprensiva imputazione fattuale finisca con il riverberarsi sullacompiutezza della motivazione, che, a fronte di un così ampio ventaglio di fatti ecircostanze, avrebbe dovuto ancor più spingersi in un’analisi approfondita dellevarie e variegate esternazioni ascritte e non limitarsi ad affasciare dichiarazioni e adoperare una valutazione complessiva, come se le singole fattispecie, oggettoperaltro di rispettivi capi d’imputazione, non avessero, ciascuna, una propriadistinta fisionomia.Come denunciato in ricorso deve infatti rilevarsi che la motivazione del Giudicedi secondo grado non soddisfa i requisiti minimi di motivazione imposti dall'art. 125c.p.p., poiché non consente di comprendere in base a quali passaggi testuali o aquale significato concreto le frasi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero leso la reputazione dellapersona offesa. In diversi passaggi motivazionali la Corte territoriale non individuaneppure quali espressioni tra quelle riportate nei capi d'imputazione integrerebberol'offesa, ma si limita a un giudizio di valore generale sulla "portata diffamatoria"delle dichiarazioni; e a tanto si spinge senza avere, innanzitutto, approfondito ilprofilo della veridicità delle circostanze di fatto poste sul tappeto (non tutteconfinabili nell’ambito della mera percezione fine a se stessa o del sentito dire che ècomunque cosa diversa dal notorio), per poi concludere che in ogni casodifetterebbe la scriminante del diritto di critica.Efficacemente la difesa lamenta come l'intera motivazione si fonda su unasorta di presunzione di offensività, anziché su una verifica analitica dell'effettivocontenuto delle dichiarazioni e del rispettivo contesto comunicativo, non risultandoperaltro tutte le dichiarazioni effettuate nel medesimo momento e riferibili almedesimo tema.La Corte di appello, infatti, assume come 'indubbia" la volontà dell'imputato di"screditare la reputazione professionale" del Procuratore, senza indicare specificielementi probatori a sostegno di tale assunto, né spiegare in che modo le frasiespresse – non prive di carattere politico o difensivo – si siano tradotte in unLa Corte, in buona sostanza, deduce l'offensività dal ruolo pubblico del soggettoleso, più che dal significato oggettivo delle parole pronunciate che andavadiversamente approfondito e scandagliato rispetto al contesto di riferimento.Se è vero che sembra fuori dubbio che si tratti di dichiarazioni volontarie econsapevolmente rivolte alla persona-magistrato, il punto è un altro perchéadditandole tutte come attacchi offensivi si finisce per punire l'esercizio della criticasolo perché, appunto, rivolta a un magistrato, in aperta violazione del principio diuguaglianza e del diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21Cost.Evidenzia, in particolare, la difesa come l'espressione di un giudizio,riconosciuto come a tratti polemico, volto a denunciare nell’ottica del propalante,presunte irregolarità o disfunzioni dell'azione giudiziaria, è stata liquidata come una"serie di attacchi " a un soggetto che "svolgeva una funzione istituzionalepresupponente la terzietà, l'imparzialità e la rettitudine morale di chi la esercita”,come se lo svolgimento di tale funzione rendesse di per sé immune da possibilideviazioni o quanto meno da critiche. Come si dirà nel prosieguo, tali qualità, checostituiscono i prerequisiti dell’esercizio della funzione giurisdizionale, intesa insenso lato, non sono insindacabili, ma la loro critica, inerendo essi all’essenzastessa della giurisdizione e alla fiducia in essa riposta dai consociati proprio inconsiderazione di tali caratteri che la contraddistinguono, che va preservata, deveessere rigorosa, e per essere tale non può che ancorarsi a circostanze concretespecifiche idonee ad incrinare la connaturale esistenza di quei prerequisiti, venendoanche in tal caso in rilievo – a fronte dei diversi interessi in gioco non del tuttoconfliggenti tra essi se non per la parte che riguarda l’onore in sé della persona - ilnecessario contemperamento che quegli interessi comunque comporta ed impone.In definitiva il giudizio è stato espresso senza verificare – e ciò rispetto aciascun capo d’imputazione - se il [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso rappresentare, dal propriopunto di vista, una situazione di persecuzione giudiziaria e di disparità ditrattamento subita, e se quindi le sue affermazioni potessero trovare una qualcheragion d’essere o fossero andate comunque oltre nel rappresentare le suepercezioni, quelle che lui riconduce a sue legittime lamentele con cui protestare lapropria innocenza anche pubblicamente; ovvero, quanto alle altre esternazionirelative alla vita del magistrato e dei suoi familiari, se trattavasi di vicende che sierano in un certo qual modo verificate e in che termini rispetto a quanto diffusopubblicamente dal [OSCURATO:PERSONA], senza trascurare la loro eventuale attinenza con lafunzione pubblica rivestita dal procuratore della repubblica.In tale valutazione si sarebbero, in particolare, dovuti inserire anche iriferimenti alle presunte raccomandazioni o ai sospetti relativi all’acquisto di unimmobile all’asta che nell’ottica dell’imputato – che svolgeva comunque, a suavolta, una funzione pubblica di tipo politico-amministrativo-istituzionale come taleanch’essa di rilievo nel contesto pubblico consociativo - meritavano di essereportate a conoscenza della collettività in quanto non del tutto sprovviste, lecircostanze rispettivamente segnalate, di un qualche fondato addentellato fattuale.Ricondurre tale complessiva rappresentazione – tout court - a un atto didiffamazione, trascurando il contesto fattuale e processuale comunque emergentedagli atti, senza operare le necessarie approfondite verifiche che il delicatoequilibrio esistente tra gli interessi in gioco richiedeva, equivale a trasformare, apriori, il diritto di critica in un reato di opinione per il solo fatto che la persona neicui confronti sono state mosse le “accuse” fosse un magistrato.A tal proposito, giova ricordare che il limite della continenza postula «unaforma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale allafinalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione» (tra tante, Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020,Lunghini, Rv. 279133 - 01). Se è vero dunque che l'esimente del diritto di criticapostula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità didisapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressionedell'altrui reputazione, è altrettanto vero che essa non vieta l'utilizzo di termini che,pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio criticonegativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui iltermine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n.31669 del 14/4/2015, Marcialis, Rv. 264442; vedi da ultimo, in un'ipotesi peculiare,Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, Fontana, Rv. 279965).Soprattutto, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte in tema di diritto dicritica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che deveessere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo, quel diritto, «l'unicoreale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevanteche, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampiaautonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersisuperato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti,trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato» (Sez. 5, n.19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891 – 02).Tale orientamento giurisprudenziale attesta la peculiare attenzione per unbilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati:bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore deldissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999,Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del 9/6/2004, Sinn, Rv. 229312;Sez. 5, n. 20091 del 24/01/2024, Sarzanini e a., n.m.).Tale orientamento giurisprudenziale trova peraltro radicamento nei principielaborati dalla Corte di Strasburgo: quest’ultima (cfr., ad es., Morice c. Francia del23 aprile 2015) ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti dellamagistratura corrisponda a un interesse pubblico e goda di limiti più ampi di quelloesercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in"attacchi gravemente lesivi e infondati", delineando, in tal modo, le coordinate peruna corretta declinazione dell'esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardidell'operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un'istituzionefondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelata nell'immagine diimparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia dei consociati nel sistemagiudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Sez. 5, n. 19889 del17/2/2021, Parrino, Rv. 281264); oltre che in quelli espressi dalla Corte Edu (inparticolare, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestanoposizioni pubbliche rilevanti, come certamente può dirsi per chi espleti le funzioni dimagistrato, ha senso evidenziare come la Corte EDU, nella sentenza Magosso eBrindani c. Italia del 16 gennaio 2020, abbia posto l'accento sul fatto che i limitidella critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggipubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono, in definitiva, più ampi rispettoai semplici privati cittadini - come precedenti, cfr. anche MedZlis IslamskeZajednice Breko e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [GC] del 27 giugno 2017; Mariapori c.D'altra parte, si è chiarito che non costituisce esercizio legittimo del diritto dicritica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie,presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblicoministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato emotivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essererigorosamente provato (Sez. 5, n. 28661 del 2004 cit.); egualmente è a dirsi se leaccuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez. F, n. 29453 del 8/8/2006,Sgarbi, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio (Sez. 5, n. 2066 del11/11/2008, dep. 2009, Fasolino, Rv. 242348).Viceversa, si configura l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorchésussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico allanotizia e la continenza espressiva (Sez. 5, n. 34432 del 5/6/2007, Blandini, Rv.237711).Detto altrimenti, in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto dicritica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti einutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggettocriticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersiconto per valutare la portata diffamatoria di una condotta, non può scriminare l'usodi espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica inquanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espressoall'operato altrui — che deve essere ampiamente consentito in una societàdemocratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e,tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della personaprimario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma nonpuò trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondaremanifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale dichi è portatore di una diversa opinione (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 7995 del9/12/2020, dep. 2021, in motivazione).Non resta, in conclusione, che riepilogare ricordando che 1) il potere giudiziarionon è sottratto alla critica, 2) che la speciale protezione dell’autorità giudiziarianecessita, sì, di talune limitazioni alla libertà d’espressione (necessarie anche inconsiderazione del particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che gravasu di loro: v. Corte EDU, Prager e Oberschlick c. Austria, 26.4.1995, § 34; CorteEDU, [OSCURATO:PERSONA] (n. 1) c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], § 55-56), 3) che talilimitazioni, tuttavia, non possono e non devono tradursi nell’innalzamento di unacritico barrage a tutela della funzione giurisdizionale, ciò che sarebbe esiziale perla tenuta del tessuto democratico, 4) che - come ricordato da questa Corte in Sez.5, Sentenza n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, in motivazione, p. 11«qualora si attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza -per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" (insieme all'equilibrio, cfr. laCircolare n. 20681 del 8.10.2007 e successive modifiche, in tema di valutazione diprofessionalità, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene talicaratteri delle precondizioni consustanziali all'esercizio della funzionegiurisdizionale: CDS, Sez. 5, n. 5309 del 29 luglio 2019) - l'unica possibilità diritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa veritàstorica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsila critica, avere ingresso in tal caso».In definitiva, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamentidei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile: se taleampiezza espansiva della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure allaprofessionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una formaespressiva aspra e sferzante, non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga iprerequisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza edautonomia, percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenentiall'ordine giudiziario, e coinvolga un mero giudizio di valore e di stima sulla personadel magistrato, piuttosto che su fatti concreti o sulle sue capacità professionali.È infine il caso di evidenziare che la difesa ha incentrato le sue doglianze anchesul fatto che la Corte di appello avrebbe confuso la verità oggettiva del fatto -rilevante per l'esimente del diritto di cronaca - con la verità soggettivamentecreduta e la verosimiglianza del diritto di critica e di difesa, che si fondano invecesulla buona fede e sulla pertinenza al tema di interesse pubblico. E ciò, sottolinea ladifesa, pur avendo la stessa Corte di appello riconosciuto espressamente che leesternazioni di [OSCURATO:PERSONA] si inserivano in una vicenda personale connotata da unapercepita persecuzione giudiziaria maturata nell'ambito di una lunga serie diprocedimenti penali promossi nei suoi confronti e successivamente definiti con esitifavorevoli. La Corte, dunque, ciò nonostante giunge alla qualificazione di quellestesse dichiarazioni come "attacchi denigratori" negando qualunque rilievo alcontesto di riferimento, o meglio, senza approfondirlo adeguatamente.La motivazione è, anche in ciò, gravemente carente, perché, come segnalatodalla difesa, riconosce la componente soggettiva di sfogo e la percezione dipersecuzione giudiziaria, ma nega al contempo ogni valore a tale contesto,affermando che la "percezione soggettiva" non basta in assenza di "rigorosa prova"dei fatti denunciati, laddove il rilievo svolto dalla difesa si svolge, in tal caso, suldifferenza piano della soggettività rispetto a fatti non del tutto negati nella lorostoricità dalla sentenza impugnata.Si tratta in altri termini di valutare l’effettiva portata, oggettiva e soggettiva,delle esternazioni del ricorrente, rapportandole al contesto e agli specifici momentistorici a cui si riferiscono al fine di verificare se esse, e fino a che punto, sibasavano su mere illazioni gratuite o su fatti – in tutto o in parte – storicamenteverificatisi.3. Dalle lacune riscontrate discende l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di ReggioCalabria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23403/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris