CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 13360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29515-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. 601 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29515/2016 RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 612 del 2016, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dall'INPS per contributi omessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, iscritti a ruolo e portati da cartelle emesse fra il 1995 e il 2001, e rigettato la domanda di risarcimento dei danni; 2. avverso tale sentenza Ascone(SacerdotelCarmelo, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, ha proposto ricorso affidato a due articolati motivi, avverso il quale l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notifica del ricorso; 3. con memoria depositata in prossimità dell'Adunanza camerale, il legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia ([OSCURATO:PERSONA]) ha rappresentato e documentato di avere promosso procedura per la definizione agevolata (rottamazione-ter), con rateizzazione ancora in corso, e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio; 4. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; 5. in entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019); 6. risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola la definizione agevolata; 7. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dall'art. 6, comma 4, d.I.22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dall'art. 1 dl. n. 148 del 2017 conv. in legge n. 172 del 2017; 8. non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente (fra tante, Cass.nn. 6298 del 2020 e 28366 del 2021); 9. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] B onzini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]