CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Pistoia e assolto il ricorrente dal reato di cui al capo j), riqualificato il fatto contestato al capo b) nel reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., e per l'effetto rideterminato la pena in anni quattro, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro 1453,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ex art 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai criteri di cui all' art. 192 cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 9-10-11) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. I Giudici di appello hanno fornito una ift/t/motivazione non manifestamente illogica - con la quale il ricorrente non si confronta in modo specifico - facendo buon governo del principio per il quale in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata. (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 - dep. 18/06/2013, P.G. e Kercher in proc. Knox e altro, Rv. 255677); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per l'uso di targa contraffatta in assenza di prova o indizio dell'utilizzo della targa falsa - è rivalutativo in fatto e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di appello ha affermato che l'imputato abbia fatto uso della targa falsa e la censura non contesta in modo specifico - con la deduzione di un travisamento specifico e offrendo la prova dello stesso - l'errore nel quale sarebbe caduta la Corte di merito. Inoltre, e comunque, il motivo risulta inedito, in quanto dalla ricapitolazione dei motivi di appello riportata in sentenza - che l'imputato avrebbe dovuto contestare - non emerge la doglianza ora proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MO 7 S T 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i i4nente 2