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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46928/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di

V. Timpano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di trattamento punitivo applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati.

La misura della pena, effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, è stata motivata, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando sia il dato quantitativo sia, soprattutto, l'elevato grado di purezza della droga detenuta presso l'abitazione dell'imputato che vi si trovava ristretto al regime degli arresti domiciliari.

Le argomentazioni della Corte di appello (che ha ridotto la pena applicata in primo grado) sono relative anche al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera r: .trice [OSCURATO:PERSONA].dante

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Timpano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di trattamento punitivo applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati. La misura della pena, effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, è stata motivata, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando sia il dato quantitativo sia, soprattutto, l'elevato grado di purezza della droga detenuta presso l'abitazione dell'imputato che vi si trovava ristretto al regime degli arresti domiciliari. Le argomentazioni della Corte di appello (che ha ridotto la pena applicata in primo grado) sono relative anche al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera r: .trice [OSCURATO:PERSONA].dante
Sentenza Cassazione n. 46928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris