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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44152/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'imputazione provvisoria, al [OSCURATO:PERSONA] si contesta la partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico - di cui, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il capo ed organizzatore, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] - partecipazione manifestatasi attraverso la stabile fornitura di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti.

Con la circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata che, tuttavia, è stata esclusa dall'ordinanza in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, inoltre, al capo 22, la vendita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di considerevoli quantitativi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo complessivo di almeno 40.000 euro.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo articolato motivo deduce i vizi di violazione di legge, sia processuale che sostanziale, nonché di manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione relativa alla gravità del quadro indiziario. 2.1.1 Procedendo in ordine logico con le questioni procedurali, il ricorrente deduce l'erroneo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem attraverso la quale il Tribunale ha sostanzialmente omesso di rispondere alle specifiche censure difensive esposte nella memoria difensiva, specie in ordine alla questione relativa all'individuazione della data di nascita della compagine associativa.

Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni disposte in altro procedimento, utilizzate dal Tribunale sia nel giudizio di gravità indiziaria che ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

Deduce, a tal fine, il ricorrente che: i) manca nel caso di specie uno specifico provvedimento ammissivo; il) non vi è alcuna motivazione sull'esistenza di un rapporto di connessione sostanziale tra i due procedimenti che giustifichi l'utilizzo delle intercettazioni. 2.1.2 Nel merito, il ricorrente articola specifiche censure in ordine agli elementi considerati dal Tribunale ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario concernente sia il reato associativo di cui al capo 1 che il reato di cui al capo

22. Quanto al reato associativo, evidenzia plurimi profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale ha ravvisato nel ricorrente uno stabile fornitore del sodalizio.In primo luogo, si muovono censure in ordine alla individuazione della data di costituzione del sodalizio che, in tesi difensiva, non era ancora esistente all'epoca dell'unica fornitura ascrivibile al ricorrente.

A tal fine, si deduce, innanzitutto, che il colloquio del 5/10/2017, ore 18,22 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivela in termini inequivoci la nascita del sodalizio solo a partire dal 5/10/2017.

La diversa interpretazione adottata dal Tribunale è, invece, fondata su mere supposizioni in contrasto con i seguenti elementi: 1) nella richiesta cautelare lo stesso Pubblico ministero individua nell'intercettazione in esame il momento di emersione del pactum sceleris; 2) la conformazione cronologica degli addebiti cautelari; 3) il significato letterale della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre (Maddalena), in cui il primo diceva «è più di un anno che sto facendo questo», anch'essa, a giudizio del ricorrente, indicativa di una attività svolta individualmente e in sinergia con il solo Todisco; 4) l'estraneità del ricorrente, attestata dalla stessa ordinanza impugnata, alle altre imputazioni cautelari.

In secondo luogo, si censura l'erroneità ed illogicità del percorso argonnentativo attraverso il quale il Tribunale, muovendo dalla gravità indiziaria relativa all'imputazione cautelare di cui al capo 22, ha desunto da questa il riscontro dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.

Si rileva, a tal fine, che dall'analisi del dialogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 12,05, in cui [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una esposizione debitoria di Todisco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risalente a quattro mesi prima, è possibile, da un lato, collocare la data della fornitura al giugno 2017, quando ancora non si era costituita l'associazione e, dall'altro, affermare che nell'arco dei quattro mesi non vi era stato alcun ulteriore contatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Todisco.

Si sottolinea, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] compare negli atti del procedimento solo in tale ultima conversazione, intercorsa tra terzi, e, nonostante la durata dell'attività intercettiva, non compare più nei successivi sviluppi investigativi protrattisi per più di un anno fino al dicembre 2018.

L'ordinanza impugnata, inoltre, nel fare riferimento al contrasto insorto tra i due fornitori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e Todisco, introduce nel percorso argomentativo un elemento distonico rispetto alla ritenuta configurazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore intraneo al sodalizio.

Si richiama, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte in ordine agli elementi sintomatici che consentono di ravvisare il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da rapporto sinallagmatico contrattuale al vincolo associativo (tra le altre, Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747), ovvero, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale.

Deduce il ricorrente che nessuno degli indizi a suo carico consente di ritenere superata la soglia del rapporto meramente contrattuale di compravendita atteso che: 1) il rapporto si è esaurito nel giugno 2017; 2) il contenuto economico della transazione appare trascurabile rispetto al bilancio economico del sodalizio; 3) il [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un polo di rifornimento vitale del sodalizio, tanto che le indagini hanno rivelato che questo si è rifornito da altri e più stabili fornitori; 4) le espressioni lessicali adottate nelle conversazioni intercettate, riportate alle pagine 22, 23 e 24 del ricorso, evoca l'esistenza di due centri di interessi distinti.

Ad ulteriore riscontro della estraneità del ricorrente al sodalizio, si sottolinea che dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il ricorrente non ha mai avuto accesso alla base logistica ed operativa del sodalizio (la [OSCURATO:PERSONA]); non è mai stato ammesso a partecipare alle riunioni e agli incontri monitorati in quella sede né è stato mai notato presso il bar Harmony, luogo di convegno dei sodali; non è mai stato titolare di utenze "dedicate" per dialogare con i capi o con gli altri sodali né ha usato un linguaggio criptico; non ha effettuato ulteriori forniture a credito; nei suoi confronti è stata, peraltro, esclusa l'aggravante della disponibilità di armi. 2.1.3 Con riferimento, invece, al giudizio di gravità indiziaria relativa al reato di cui al capo 22, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla prospettazione difensiva di una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 fondata sulla considerazione che, trattandosi di " droga parlata" e tenuto conto del diverso termine impiegato nelle intercettazioni per riferirsi alla cocaina ("la quedda") ed all'hashish ("U queed"), in assenza di riferimenti chiari alla natura della sostanza, occorre adottare la soluzione più favorevole al reo. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di norma processuale e di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura.

Si lamenta in particolare, che, a fronte di una contestazione chiusa al 2018 e dell'esclusione della contestata aggravante, il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di attualità delle esigenze cautelari la nota del 22/1/22 contenente una illustrazione parziale e frammentaria degli sviluppi investigativi relativi ad altro procedimento e, pertanto, inutilizzabile nel presente.

Si insiste, pertanto, nell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.Sotto altro profilo, si deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine ai dati oggettivi idonei a neutralizzare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo, da un lato, al fatto che dal 7/11/2017 non vi è più alcun elemento riferibile al ricorrente e, dall'altro, alla documentazione prodotta dalla difesa attestante l'impegno lavorativo del [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura e, in particolare, sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. 3.Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a sostegno del dedotto vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, travalicando quello emergente dal dato letterale.

In particolare, si pone l'accento sulle seguenti conversazioni: quella del 7/11/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che il ricorrente identificava quale proprio debitore il solo [OSCURATO:PERSONA]; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo escludeva il ricorrente dalla divisione dei guadagni; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sintomatica del carattere bilaterale del rapporto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle questioni poste con il secondo motivo di ricorso.

2. Innanzitutto, occorre premettere alcune osservazioni sulla tecnica di redazione dell'ordinanza impugnata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), è legittimo il ricorso alla c.d. motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale a condizione che: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile.

In particolare, con riferimento al provvedimento emesso dal tribunale del riesame, si è affermato che non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085).

Tale principio è stato ulteriormente arricchito con riferimento alla natura delle questioni dedotte con la richiesta di riesame.

Si è, infatti, affermato che qualora le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica ovvero non contengano specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265765).

Sviluppando ulteriormente tale ultimo principio, può, dunque, affermarsi che allorché i rilievi difensivi, oltre ad essere specifici, prospettino delle tematiche idonee ad incidere sulla tenuta del giudizio di gravità indiziaria contenuto nell'ordinanza genetica, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare detto provvedimento ma è tenuto ad esaminare e ad argomentare adeguatamente in ordine alla infondatezza delle deduzioni difensive. 2.1 Venendo all'esame del ricorso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha fornito una risposta adeguata e completa alle specifiche doglianze difensive.

Il Tribunale, infatti, senza fare ricorso al mero rinvio all'ordinanza genetica, ha rigettato la richiesta di riesame attraverso una motivazione apparentemente mista, costituita, da un lato, dalla trascrizione di ampi brani dell'ordinanza genetica (fino a pagina 41 dell'ordinanza impugnata) e, dall'altro, da ulteriori argomentazioni che, tuttavia, anziché rispondere alle specifiche censure formulate dal ricorrente, si risolvono in una sostanziale parafrasi delle valutazioni già svolte dal primo Giudice.

Ciò rende, da un lato, difficile la comprensione del percorso argomentativo del Tribunale e, dall'altro, meramente apparente la motivazione del provvedimento che, di fatto, si risolve in un duplice copia-incolla del contenuto delle intercettazioni, senza, peraltro, come si dirà di seguito, alcuna considerazione sulla utilizzabilità del compendio intercettivo di altro procedimento né, tantomeno, sulle censure difensive in ordine all'epoca di costituzione del sodalizio ed alla configurabilità di una forma di "partecipazione" nel rapporto di fornitura di sostanze stupefacenti che si contesta al ricorrente.

3. Le due questioni sono tra loro strettamente correlate.

Quando all'epoca di costituzione del sodalizio, a fronte delle specifiche argomentazioni difensive in ordine alla sua risalenza all'ottobre del 2017 (data della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale, con motivazione apodittica, ha sostenuto che alla data del 5 ottobre vi sarebbe stato solo «l'ingresso nel sodalizio del [OSCURATO:PERSONA]», ma non spiega in alcun modo da quali elementi abbia potuto desumere che detta associazione fosse stata costituita in epoca anteriore.

Illogico, come dedotto dal ricorrente, è il mero riferimento al contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella in cui il primo sembra riferirsi ad un'attività di spaccio svolta individualmente.

Meramente assertiva è invece l'affermazione che, alla data dell'ingresso del [OSCURATO:PERSONA], facevano già parte del sodalizio, da un lato, le due coppie di fornitori, Dimmito-Gorovelli e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e dall'altro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il sodalizio già al giugno 2017, l'ordinanza impugnata, in termini parimenti apodittici, ha ritenuto di ravvisare nel rapporto di fornitura della sostanza stupefacente contestata al [OSCURATO:PERSONA] una forma di partecipazione all'associazione.

Premesso che il Tribunale dedica a tale questione pochi passaggi fondati, soprattutto, sulla acritica trascrizione di due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA] (pagine 45 e 46 dell'ordinanza), rileva il Collegio che, per quanto emerge dalla difficile lettura del provvedimento, gli elementi fondanti della ritenuta partecipazione sono stati individuati nella stabilità della fornitura fino al novembre 2017, epoca a partire dalla quale, si afferma nel provvedimento, il ricorrente scompare dalle indagini ma ciò non per un suo recesso «dalle attività criminali associative», ma per il timore derivato dall'arresto eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di due trafficanti baresi che dovevano consegnare una partita di cocaina proprio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (episodio descritto nella nota di [OSCURATO:PERSONA], relativa ad altro procedimento, della quale l'ordinanza impugnata, a pagina 47, sembra riportare uno stralcio di una conversazione intercettata tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]).Ebbene, premesso il carattere apodittico dell'affermazione concernente la prosecuzione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca successiva al novembre 2017 (la contestazione provvisoria chiude la contestazione associativa a dicembre 2018), rileva il Collegio che il percorso argomentativo del Tribunale, da un lato, non risponde alle specifiche obiezioni difensive riproposte da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso in esame, ma, soprattutto, non appare considerare gli indizi sintomatici che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte consentono di attribuire al fornitore di sostanze stupefacenti la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 4.1 A tal fine, occorre, innanzitutto, chiarire che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non è dirimente la fisiologica contrapposizione di interessi che connota il rapporto sinallagmatico intercorrente tra il fornitore e il sodalizio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è, infatti, configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231) Né la diversità di scopo personale o la diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l'eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.

Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità delraffectio societatis", quali, in particolare, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell'approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881).

Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.

Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764).

Con riferimento all'elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell'attività individuale, per sussumerlo nell'ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell'ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 4.1 L'ordinanza impugnata, compiendo sostanzialmente un salto logico, ha desunto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sulla base del solo dato relativo alla reiterazione della fornitura, nell'arco dei soli quattro mesi calcolati a ritroso dall'unica conversazione in cui si fa riferimento alla fornitura ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione, oltre ad essere in contrasto con la consolidata evoluzione giurisprudenziale sopra ricostruita, appare, comunque, carente in quanto non evidenzia gli elementi fattuali rivelatori della trasformazione di un rapporto negoziale esterno al sodalizio in un rapporto di carattere societario.

5. Merita accoglimento anche l'ulteriore questione dedotta nell'ambito del primo motivo di ricorso in merito alla natura della sostanza stupefacente oggetto della cessione contestata al capo 22 dell'imputazione provvisoria.

L'ordinanza impugnata appare al riguardo contraddittoria laddove afferma di condividere parzialmente il rilievo difensivo in ordine al lessico adottato nelle intercettazioni, e carente, se non addirittura apparente, laddove non spiega né in quale parte ritiene di concordare con le argomentazioni difensive e le conseguenze che ne trae, né da quali elementi indiziari specifici abbia desunto che l'oggetto delle cessioni sia stata proprio la cocaina.

Al riguardo il Tribunale si limita a richiamare le conversazioni trascritte nel corpo dell'ordinanza senza, tuttavia, consentire di comprendere quali di queste siano state a tal fine valorizzate ed il percorso logico seguito. 6.Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, attenendosi ai principi di diritto affermati nel par. 4.1, dovrà illustrare gli elementi dimostrativi dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla "societas sceleris" e, in particolare, della possibilità di qualificare il rapporto di fornitura di stupefacente quale consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale, valutando, altresì, sulla base del giudizio svolto, se sussistano o meno le condizioni previste dall'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'imputazione provvisoria, al [OSCURATO:PERSONA] si contesta la partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico - di cui, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il capo ed organizzatore, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] - partecipazione manifestatasi attraverso la stabile fornitura di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti. Con la circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata che, tuttavia, è stata esclusa dall'ordinanza in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, inoltre, al capo 22, la vendita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di considerevoli quantitativi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo complessivo di almeno 40.000 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo articolato motivo deduce i vizi di violazione di legge, sia processuale che sostanziale, nonché di manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione relativa alla gravità del quadro indiziario. 2.1.1 Procedendo in ordine logico con le questioni procedurali, il ricorrente deduce l'erroneo ricorso alla tecnica della motivazione per relationem attraverso la quale il Tribunale ha sostanzialmente omesso di rispondere alle specifiche censure difensive esposte nella memoria difensiva, specie in ordine alla questione relativa all'individuazione della data di nascita della compagine associativa. Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni disposte in altro procedimento, utilizzate dal Tribunale sia nel giudizio di gravità indiziaria che ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. Deduce, a tal fine, il ricorrente che: i) manca nel caso di specie uno specifico provvedimento ammissivo; il) non vi è alcuna motivazione sull'esistenza di un rapporto di connessione sostanziale tra i due procedimenti che giustifichi l'utilizzo delle intercettazioni. 2.1.2 Nel merito, il ricorrente articola specifiche censure in ordine agli elementi considerati dal Tribunale ai fini del giudizio di gravità del quadro indiziario concernente sia il reato associativo di cui al capo 1 che il reato di cui al capo 22. Quanto al reato associativo, evidenzia plurimi profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale ha ravvisato nel ricorrente uno stabile fornitore del sodalizio.In primo luogo, si muovono censure in ordine alla individuazione della data di costituzione del sodalizio che, in tesi difensiva, non era ancora esistente all'epoca dell'unica fornitura ascrivibile al ricorrente. A tal fine, si deduce, innanzitutto, che il colloquio del 5/10/2017, ore 18,22 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivela in termini inequivoci la nascita del sodalizio solo a partire dal 5/10/2017. La diversa interpretazione adottata dal Tribunale è, invece, fondata su mere supposizioni in contrasto con i seguenti elementi: 1) nella richiesta cautelare lo stesso Pubblico ministero individua nell'intercettazione in esame il momento di emersione del pactum sceleris; 2) la conformazione cronologica degli addebiti cautelari; 3) il significato letterale della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre (Maddalena), in cui il primo diceva «è più di un anno che sto facendo questo», anch'essa, a giudizio del ricorrente, indicativa di una attività svolta individualmente e in sinergia con il solo Todisco; 4) l'estraneità del ricorrente, attestata dalla stessa ordinanza impugnata, alle altre imputazioni cautelari. In secondo luogo, si censura l'erroneità ed illogicità del percorso argonnentativo attraverso il quale il Tribunale, muovendo dalla gravità indiziaria relativa all'imputazione cautelare di cui al capo 22, ha desunto da questa il riscontro dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Si rileva, a tal fine, che dall'analisi del dialogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 12,05, in cui [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una esposizione debitoria di Todisco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risalente a quattro mesi prima, è possibile, da un lato, collocare la data della fornitura al giugno 2017, quando ancora non si era costituita l'associazione e, dall'altro, affermare che nell'arco dei quattro mesi non vi era stato alcun ulteriore contatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Todisco. Si sottolinea, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] compare negli atti del procedimento solo in tale ultima conversazione, intercorsa tra terzi, e, nonostante la durata dell'attività intercettiva, non compare più nei successivi sviluppi investigativi protrattisi per più di un anno fino al dicembre 2018. L'ordinanza impugnata, inoltre, nel fare riferimento al contrasto insorto tra i due fornitori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e Todisco, introduce nel percorso argomentativo un elemento distonico rispetto alla ritenuta configurazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore intraneo al sodalizio. Si richiama, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte in ordine agli elementi sintomatici che consentono di ravvisare il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da rapporto sinallagmatico contrattuale al vincolo associativo (tra le altre, Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747), ovvero, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione tra loro, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale. Deduce il ricorrente che nessuno degli indizi a suo carico consente di ritenere superata la soglia del rapporto meramente contrattuale di compravendita atteso che: 1) il rapporto si è esaurito nel giugno 2017; 2) il contenuto economico della transazione appare trascurabile rispetto al bilancio economico del sodalizio; 3) il [OSCURATO:PERSONA] non costituiva un polo di rifornimento vitale del sodalizio, tanto che le indagini hanno rivelato che questo si è rifornito da altri e più stabili fornitori; 4) le espressioni lessicali adottate nelle conversazioni intercettate, riportate alle pagine 22, 23 e 24 del ricorso, evoca l'esistenza di due centri di interessi distinti. Ad ulteriore riscontro della estraneità del ricorrente al sodalizio, si sottolinea che dalla stessa ordinanza impugnata risulta che il ricorrente non ha mai avuto accesso alla base logistica ed operativa del sodalizio (la [OSCURATO:PERSONA]); non è mai stato ammesso a partecipare alle riunioni e agli incontri monitorati in quella sede né è stato mai notato presso il bar Harmony, luogo di convegno dei sodali; non è mai stato titolare di utenze "dedicate" per dialogare con i capi o con gli altri sodali né ha usato un linguaggio criptico; non ha effettuato ulteriori forniture a credito; nei suoi confronti è stata, peraltro, esclusa l'aggravante della disponibilità di armi. 2.1.3 Con riferimento, invece, al giudizio di gravità indiziaria relativa al reato di cui al capo 22, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla prospettazione difensiva di una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 fondata sulla considerazione che, trattandosi di " droga parlata" e tenuto conto del diverso termine impiegato nelle intercettazioni per riferirsi alla cocaina ("la quedda") ed all'hashish ("U queed"), in assenza di riferimenti chiari alla natura della sostanza, occorre adottare la soluzione più favorevole al reo. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di norma processuale e di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura. Si lamenta in particolare, che, a fronte di una contestazione chiusa al 2018 e dell'esclusione della contestata aggravante, il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di attualità delle esigenze cautelari la nota del 22/1/22 contenente una illustrazione parziale e frammentaria degli sviluppi investigativi relativi ad altro procedimento e, pertanto, inutilizzabile nel presente. Si insiste, pertanto, nell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.Sotto altro profilo, si deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine ai dati oggettivi idonei a neutralizzare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo, da un lato, al fatto che dal 7/11/2017 non vi è più alcun elemento riferibile al ricorrente e, dall'altro, alla documentazione prodotta dalla difesa attestante l'impegno lavorativo del [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura e, in particolare, sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. 3.Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a sostegno del dedotto vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, travalicando quello emergente dal dato letterale. In particolare, si pone l'accento sulle seguenti conversazioni: quella del 7/11/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che il ricorrente identificava quale proprio debitore il solo [OSCURATO:PERSONA]; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo escludeva il ricorrente dalla divisione dei guadagni; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sintomatica del carattere bilaterale del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle questioni poste con il secondo motivo di ricorso. 2. Innanzitutto, occorre premettere alcune osservazioni sulla tecnica di redazione dell'ordinanza impugnata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), è legittimo il ricorso alla c.d. motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale a condizione che: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. In particolare, con riferimento al provvedimento emesso dal tribunale del riesame, si è affermato che non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perchè in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085). Tale principio è stato ulteriormente arricchito con riferimento alla natura delle questioni dedotte con la richiesta di riesame. Si è, infatti, affermato che qualora le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica ovvero non contengano specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265765). Sviluppando ulteriormente tale ultimo principio, può, dunque, affermarsi che allorché i rilievi difensivi, oltre ad essere specifici, prospettino delle tematiche idonee ad incidere sulla tenuta del giudizio di gravità indiziaria contenuto nell'ordinanza genetica, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare detto provvedimento ma è tenuto ad esaminare e ad argomentare adeguatamente in ordine alla infondatezza delle deduzioni difensive. 2.1 Venendo all'esame del ricorso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha fornito una risposta adeguata e completa alle specifiche doglianze difensive. Il Tribunale, infatti, senza fare ricorso al mero rinvio all'ordinanza genetica, ha rigettato la richiesta di riesame attraverso una motivazione apparentemente mista, costituita, da un lato, dalla trascrizione di ampi brani dell'ordinanza genetica (fino a pagina 41 dell'ordinanza impugnata) e, dall'altro, da ulteriori argomentazioni che, tuttavia, anziché rispondere alle specifiche censure formulate dal ricorrente, si risolvono in una sostanziale parafrasi delle valutazioni già svolte dal primo Giudice. Ciò rende, da un lato, difficile la comprensione del percorso argomentativo del Tribunale e, dall'altro, meramente apparente la motivazione del provvedimento che, di fatto, si risolve in un duplice copia-incolla del contenuto delle intercettazioni, senza, peraltro, come si dirà di seguito, alcuna considerazione sulla utilizzabilità del compendio intercettivo di altro procedimento né, tantomeno, sulle censure difensive in ordine all'epoca di costituzione del sodalizio ed alla configurabilità di una forma di "partecipazione" nel rapporto di fornitura di sostanze stupefacenti che si contesta al ricorrente. 3. Le due questioni sono tra loro strettamente correlate. Quando all'epoca di costituzione del sodalizio, a fronte delle specifiche argomentazioni difensive in ordine alla sua risalenza all'ottobre del 2017 (data della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale, con motivazione apodittica, ha sostenuto che alla data del 5 ottobre vi sarebbe stato solo «l'ingresso nel sodalizio del [OSCURATO:PERSONA]», ma non spiega in alcun modo da quali elementi abbia potuto desumere che detta associazione fosse stata costituita in epoca anteriore. Illogico, come dedotto dal ricorrente, è il mero riferimento al contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella in cui il primo sembra riferirsi ad un'attività di spaccio svolta individualmente. Meramente assertiva è invece l'affermazione che, alla data dell'ingresso del [OSCURATO:PERSONA], facevano già parte del sodalizio, da un lato, le due coppie di fornitori, Dimmito-Gorovelli e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e dall'altro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il sodalizio già al giugno 2017, l'ordinanza impugnata, in termini parimenti apodittici, ha ritenuto di ravvisare nel rapporto di fornitura della sostanza stupefacente contestata al [OSCURATO:PERSONA] una forma di partecipazione all'associazione. Premesso che il Tribunale dedica a tale questione pochi passaggi fondati, soprattutto, sulla acritica trascrizione di due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA] (pagine 45 e 46 dell'ordinanza), rileva il Collegio che, per quanto emerge dalla difficile lettura del provvedimento, gli elementi fondanti della ritenuta partecipazione sono stati individuati nella stabilità della fornitura fino al novembre 2017, epoca a partire dalla quale, si afferma nel provvedimento, il ricorrente scompare dalle indagini ma ciò non per un suo recesso «dalle attività criminali associative», ma per il timore derivato dall'arresto eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di due trafficanti baresi che dovevano consegnare una partita di cocaina proprio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (episodio descritto nella nota di [OSCURATO:PERSONA], relativa ad altro procedimento, della quale l'ordinanza impugnata, a pagina 47, sembra riportare uno stralcio di una conversazione intercettata tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]).Ebbene, premesso il carattere apodittico dell'affermazione concernente la prosecuzione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca successiva al novembre 2017 (la contestazione provvisoria chiude la contestazione associativa a dicembre 2018), rileva il Collegio che il percorso argomentativo del Tribunale, da un lato, non risponde alle specifiche obiezioni difensive riproposte da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso in esame, ma, soprattutto, non appare considerare gli indizi sintomatici che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte consentono di attribuire al fornitore di sostanze stupefacenti la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 4.1 A tal fine, occorre, innanzitutto, chiarire che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non è dirimente la fisiologica contrapposizione di interessi che connota il rapporto sinallagmatico intercorrente tra il fornitore e il sodalizio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è, infatti, configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231) Né la diversità di scopo personale o la diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l'eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo. Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità delraffectio societatis", quali, in particolare, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell'approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato. Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Con riferimento all'elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell'attività individuale, per sussumerlo nell'ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell'ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 4.1 L'ordinanza impugnata, compiendo sostanzialmente un salto logico, ha desunto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sulla base del solo dato relativo alla reiterazione della fornitura, nell'arco dei soli quattro mesi calcolati a ritroso dall'unica conversazione in cui si fa riferimento alla fornitura ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione, oltre ad essere in contrasto con la consolidata evoluzione giurisprudenziale sopra ricostruita, appare, comunque, carente in quanto non evidenzia gli elementi fattuali rivelatori della trasformazione di un rapporto negoziale esterno al sodalizio in un rapporto di carattere societario. 5. Merita accoglimento anche l'ulteriore questione dedotta nell'ambito del primo motivo di ricorso in merito alla natura della sostanza stupefacente oggetto della cessione contestata al capo 22 dell'imputazione provvisoria. L'ordinanza impugnata appare al riguardo contraddittoria laddove afferma di condividere parzialmente il rilievo difensivo in ordine al lessico adottato nelle intercettazioni, e carente, se non addirittura apparente, laddove non spiega né in quale parte ritiene di concordare con le argomentazioni difensive e le conseguenze che ne trae, né da quali elementi indiziari specifici abbia desunto che l'oggetto delle cessioni sia stata proprio la cocaina. Al riguardo il Tribunale si limita a richiamare le conversazioni trascritte nel corpo dell'ordinanza senza, tuttavia, consentire di comprendere quali di queste siano state a tal fine valorizzate ed il percorso logico seguito. 6.Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, attenendosi ai principi di diritto affermati nel par. 4.1, dovrà illustrare gli elementi dimostrativi dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla "societas sceleris" e, in particolare, della possibilità di qualificare il rapporto di fornitura di stupefacente quale consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale, valutando, altresì, sulla base del giudizio svolto, se sussistano o meno le condizioni previste dall'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento
Sentenza Cassazione n. 44152/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris