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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13466/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 705/06/2017 della Commissione tributariaregionale del Piemonte depositata in data 3.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Alessandria notificava aScarso Angelo l'avviso di accertamento n. 800015000738/2009 con ilquale, in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2004(Unico/2005), accertava nei confronti dello stesso un presunto maggiorreddito di € 158.526,00.

L’avviso di accertamento non veniva impugnato.Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per laProvincia di Catania emetteva, sulla base dell'iscrizione a ruolo relativa alsuddetto avviso di accertamento definitivo, la cartella di pagamento n.2932010004736407, notificata in data 10 ottobre 2010, con la qualeveniva richiesto il pagamento di € 213.691,48.

Dopo tre istanze diNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026annullamento in autotutela, due delle quali parzialmente accolte, ScarsiAngelo presentava in data 11 ottobre 2013 una quarta istanza diannullamento in autotutela, con la quale richiedeva l'emissione di unulteriore provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso diaccertamento sopra indicato per le pretese residuate.

L’istanza venivarigettata per i motivi che vengono trascritti nell’odierno ricorso a pagina

6.2. La C.T.P. di Alessandria, adita dal contribuente, il quale chiedeval’annullamento del rigetto dell’istanza di autotutela, rigettava il ricorso.3.

La C.T.R. del Piemonte accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio,rigettando l’appello principale del contribuente, con la seguentemotivazione: "Rileva la Commissione che è necessario esaminarepreliminarmente la domanda dell'appello incidentale dell'Ufficio [. . .]Come evidenziato dall'appello incidentale, a questo proposito le SezioniUnite della Corte di Cassazione fissavano il principio secondo il qualeavverso l'atto con cui l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in viadi autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non sia esperibileun'autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, inquesto caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando,si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sullalegittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., SSUU., nn.2870/2009, 3698/2009; il principio è stato da ultimo confermato da Cass.,SSUU, n. 16097/2009, nella quale si è anche ribadito, più in generale, cheil concreto ed effettivo esercizio, da parte dell'Amministrazione, del poteredi annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisceun mezzo di tutela del contribuente sostitutivo di rimedi istituzionali chenon siano stati esperiti).

Per completezza è da rilevare che successiviapprofondimenti giurisprudenziali conformano il quadro interpretativosopra delineato, pur ammettendo casi di impugnabilità del diniego diautotutela, ma solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiutostesso soprattutto se connessi all' esistenza di un pubblico interesseNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell'Amministrazione all'annullamento dell'atto definitivo (v.

Ordinanza10020 dell’8 giugno 2011).”4.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

In data 24.2.2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria.8.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, instando per ilrigetto del ricorso.1.

Preliminarmente, deve darsi atto che il nuovo difensore del ricorrente hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere, depositando il provvedimento di accoglimento dell’istanzadi rottamazione dei carichi del 22.6.2018, con il quale è stato indicatol’importo da versare in tre rate.

Sebbene nel provvedimento si menzioniuna cartella di pagamento che può dirsi collegata all’avviso diaccertamento oggetto di richiesta di annullamento in autotutela, nonviene documentato neppure il pagamento della prima delle tre rateconcordate entro il termine fissato.

Non può pertanto dichiararsil’estinzione del giudizio, né tanto meno la cessazione della materia delcontendere, non essendovi neppure prova del perfezionamento dellaprocedura.2.

Con il primo motivo, rubricato «error in iudicando - motivazionemeramente apparente su un punto decisivo per il giudizio e violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in relazione all'art. 360, comma l, n. 5c.p.c.», il ricorrente deduce che la declaratoria di inammissibilità delricorso in appello è sorretta da una motivazione del tutto apparente.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20262.2.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola"anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di 'sufficienza' della motivazione".

Come più recentemente ribaditodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture".2.3.

Nel caso di specie, le ragioni dell’accoglimento della tesi di parteappellante circa la non impugnabilità del diniego di autotutela appaionopienamente intelleggibili e rendono percepibile il fondamento delladecisione, basata sull’insussistenza di ragioni di pubblico interesse.3.

Con il secondo motivo, rubricato « error in iudicando - violazione e/ofalsa applicazione di norme di legge: art. 19 d.lgs. 546/1992 in combinatodisposto all'art. 2-quater del d.l. n. 564/1994 convertito nella legge n.656/94 ed al relativo regolamento attuativo (d.m. 37/97), in relazioneNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», deduce che la sentenza è ingiusta, inquanto il giudizio era volto a far accertare l'ingiustizia e l'abnormità delrifiuto dell'Agenzia delle Entrate all'annullamento (parziale) in autotuteladi un atto manifestamente illegittimo (sia - parzialmente - nel merito siaintegralmente nel metodo, essendo divenuto intangibile per fatto delterzo) ed i cui effetti avevano determinato un gravissimo danno ingiustodapprima solo patrimoniale e successivamente anche non patrimonialeper l'odierno ricorrente, persona da sempre corretta sia nella vita che neiconfronti del Fisco ed in assoluta buona fede anche in occasione di quantooccorso nel caso in esame.

Assume che i vizi propri dell’atto impugnatosarebbero: l’iniziale silenzio a fronte della prima istanza di autotutela;l’aver lasciato in vita, in occasione della seconda istanza di annullamento,parte dell’avviso di accertamento; l’aver lasciato in vita alcuni rilievidell’avviso di accertamento, in occasione dell’ulteriore parzialeaccoglimento della terza istanza di autotutela; l’aver infine respinto laquarta istanza di annullamento senza motivare il rigetto.

Pertanto,sussistevano i presupposti (vizi propri dell'atto, interesse generale dellaPubblica amministrazione ad annullare un atto illegittimo) per ottenere latutela giurisdizionale richiesta, atteso che, tra l'altro, gli errori commessidall'Ufficio e che determinavano l'ingiustizia del provvedimento di rigetto,erano ricavabili anche dal dato di fatto che il ricorrente solo gradatamentee procedendo per tentativi aveva ottenuto, dopo un primo rigetto, perben due volte la parziale riduzione del maggior reddito accertatoimpugnando, da ultimo, l'ennesimo illegittimo provvedimento di rigetto,del tutto immotivato.4.

Con il terzo motivo, rubricato « error in iudicando - violazione e/o falsaapplicazione di norme di legge: art. 19 d.lgs. 546/1992 in combinatodisposto agli art. 24, 53 e 97 della costituzione, ai principi c.e.d.u. (art. 6e 13) ed ai principi europei, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.», il ricorrente assume che la sentenza impugnata, dichiarando tout courtNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026l'inammissibilità dell'impugnazione avverso un provvedimento di rigetto diistanza di annullamento in autotutela di un avviso di accertamentoillegittimo, sarebbe del tutto illegittima per violazione dei principi delgiusto processo e di effettività di tutela giurisdizionale, previsti e garantitidalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e delle Libertà5.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.5.1.

Va premesso che la fattispecie riguarda un periodo antecedente lariforma dell’istituto dell’autotutela avvenuta mediante l’introduzione, daparte del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, degli articoli 10-quater e 10-quinquies nella legge n. 212/2000,5.2.

Questa Corte (v. ex multis, Cass. n. 33610/2023, Cass. n.26505/2024), ha osservato che l'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di unainterpretazione estensiva e deve essere riconosciuta al contribuente lapossibilità di ricorrere, nei termini di legge, alla tutela assicurata dalgiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, edunque anche in caso di provvedimenti di diniego, o comunque emessi insede di autotutela - ancorché l'originario provvedimento sia divenuto giàdefinitivo - ogni qual volta tali provvedimenti siano idonei ad incidere sulrapporto tributario, essendo configurabile un collegamento tra gli attidell’Amministrazione e il rapporto tributario sottostante, privandosialtrimenti il contribuente della possibilità di invocare difesa relativamenteal provvedimento di diniego di autotutela, non conseguendo ad esso alcunulteriore atto impositivo.5.3.

Occorre però subito evidenziare che la valutazione circa la sussistenzadel presupposto dell'esercizio dell’autotutela dipende dalcontemperamento tra l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico allacorretta esazione dei tributi e l'interesse, altrettanto pubblicistico, allastabilità dei rapporti giuridici e pertanto all’incontestabilità degli attiNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026impositivi quando essi siano divenuti definitivi.

In merito si è espressaanche la Corte Costituzionale, la quale - oltre a confermare lagiurisprudenza di questo Giudice di legittimità secondo cui, tenuto contodel carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario, questo “noncostituisce un mezzo di tutela del contribuente” - ha espressamenteaffermato che pure “in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel qualel'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza etende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, nonva trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nellavalutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità deirapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessadall'annullamento di un atto inoppugnabile.

Tale interesse richiede diessere bilanciato con gli interessi descritti - e con altri eventualmenteemergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazione tributaria èchiamata a provvedere - secondo il meccanismo proprio della valutazionecomparativa.

Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario,la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio”, Cortecost., sent. 13.07.2017, n. 181 (evidenza aggiunta).

Ne consegue, hastatuito questa Corte di legittimità, che nel processo tributario, il sindacatosull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento delprovvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltantoeventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevanteinteresse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, comeaffermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017,si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce unostrumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”, Cass. sez.

V,ord. 24.08.2018, n. 21146).

La Corte di legittimità, del resto, aveva già datempo chiarito che il contribuente il quale richieda “all'Amministrazionefinanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamentodivenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'attoNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deveprospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

Ne consegue che contro ildiniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere diautotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegareeventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare lafondatezza della pretesa tributaria. (Nell'enunciare il principio, la S.C. harigettato il ricorso, escludendo un obbligo di adozione del provvedimentoin autotutela, a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimitàdell'atto impositivo ormai divenuto definitivo)”, Cass. sez.

VI-V, 2.12.2014,n. 25524).5.4.

Il principio ricordato è stato poi confermato, statuendosi che “in temadi contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnatodiniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutelapuò riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiutodell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interessegenerale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezzadella pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebitasostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un’inammissibilecontroversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. (Nellaspecie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisioneimpugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte delcontribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sededi autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che avevaoperato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti attiormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che ilcontribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti)”, Cass.sez.

V, 28.3.2018, n. 7616.

La decisione di cui si sono ripresi gliargomenti, Cass. sez.

V, 7.3.2022, n. 7318, ha quindi dettato il principio didiritto secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il sindacato delNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede diautotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitatoall'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accoltal'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuenteche contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio edesclusivo” (cfr. anche Cass. sez.

V, 30.11.2021, n. 37535).6.

Nel caso di specie il contribuente, che peraltro ha trascritto in ricorso, apagina 6, l’analitica motivazione del rigetto della quarta istanza diannullamento in autotutela, nonostante sostenga che il rigetto fosse deltutto immotivato, ha allegato, nelle fasi di merito, quali ragioni fondantil’istanza di autotutela e l’impugnazione dell’opposto diniego, meri vizidell’atto impositivo divenuto definitivo (difetto di motivazione, diritto allatassazione separata, infondatezza dei rilievi desunti dalle movimentazionibancarie).

6.1. Dunque, il contribuente non ha esplicitato nelle fasi dimerito per quale ragione l’accoglimento delle sue contestazioni, e pertantol’annullamento-revoca-ritiro del provvedimento di diniego, avrebbe dovutorappresentare per l’Amministrazione finanziaria una necessità, originatadall’esigenza di evitare una lesione di un interesse di natura generale,superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto.6.2.

Il contribuente ha mosso solo censure che attengono al pregiudizioindividuale che afferma di aver subito in conseguenza dell’emissione e delmancato annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento nonimpugnato ( cui è seguita una cartella di pagamento), ma non dimostra diaver allegato nel ricorso di primo grado le ragioni di interesse generale cheavrebbero dovuto indurre l’Amministrazione finanziaria a provvedere nelsenso richiesto, il che va anzi escluso sulla base dell’illustrazione deimotivi dell’originario ricorso, sicchè la sua originaria contestazione risultaeffettivamente inammissibile.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20266.3.

Nè appare rilevante che due precedenti istanze di autotutela sianostate parzialmente accolte.

Infatti, questa Corte ha osservato in propositoche l’ordinamento tributario assicura tutela al contribuente consentendoglil’impugnazione degli atti impositivi e di quelli di natura esattiva.

Il fattoche l’Amministrazione finanziaria adotti un provvedimento di sgravioparziale della pretesa impositiva quando essa non è più suscettibile diimpugnazione, non comporta, di per sé, che il contribuente sia per questolegittimato a contestare in giudizio il diniego di autotutela per la parteresidua della pretesa fiscale che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto diannullare, con valutazione che si è visto essere ampiamente discrezionale.La contestazione del diniego di autotutela rimane possibile sol quando siinvochino ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazionefinanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute ipotesi che,nel caso di specie, non ricorrono.6.4.

Ed invero, la determinazione assunta dall’Ente impositore che, insede di autotutela, agendo d’impulso oppure su sollecitazione delcontribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesaimpositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, noncomporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare ingiudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio edesclusivo, il mancato esercizio dell’autotutela con riferimento alla parteresidua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazionediscrezionale, non è stata annullata; la contestazione del diniego diautotutela, anche parziale, avverso provvedimento definitivo rimanepossibile sol quando si invochino ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute”( Cass. nn. 7985/2025, Cass. 7511/2016, Cass.29595/2018, Cass. 9225/2021).7.

In definitiva, il ricorso va respinto.8.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20269.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RATE, in persona del Direttore generale pro tempore,- resistente–avverso la sentenza n. 705/06/2017 della Commissione tributariaregionale del Piemonte depositata in data 3.5.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Alessandria notificava aScarso Angelo l'avviso di accertamento n. 800015000738/2009 con ilquale, in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2004(Unico/2005), accertava nei confronti dello stesso un presunto maggiorreddito di € 158.526,00. L’avviso di accertamento non veniva impugnato.Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per laProvincia di Catania emetteva, sulla base dell'iscrizione a ruolo relativa alsuddetto avviso di accertamento definitivo, la cartella di pagamento n.2932010004736407, notificata in data 10 ottobre 2010, con la qualeveniva richiesto il pagamento di € 213.691,48. Dopo tre istanze diNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026annullamento in autotutela, due delle quali parzialmente accolte, ScarsiAngelo presentava in data 11 ottobre 2013 una quarta istanza diannullamento in autotutela, con la quale richiedeva l'emissione di unulteriore provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso diaccertamento sopra indicato per le pretese residuate. L’istanza venivarigettata per i motivi che vengono trascritti nell’odierno ricorso a pagina 6.2. La C.T.P. di Alessandria, adita dal contribuente, il quale chiedeval’annullamento del rigetto dell’istanza di autotutela, rigettava il ricorso.3. La C.T.R. del Piemonte accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio,rigettando l’appello principale del contribuente, con la seguentemotivazione: "Rileva la Commissione che è necessario esaminarepreliminarmente la domanda dell'appello incidentale dell'Ufficio [. . .]Come evidenziato dall'appello incidentale, a questo proposito le SezioniUnite della Corte di Cassazione fissavano il principio secondo il qualeavverso l'atto con cui l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in viadi autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non sia esperibileun'autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, inquesto caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando,si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sullalegittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., SSUU., nn.2870/2009, 3698/2009; il principio è stato da ultimo confermato da Cass.,SSUU, n. 16097/2009, nella quale si è anche ribadito, più in generale, cheil concreto ed effettivo esercizio, da parte dell'Amministrazione, del poteredi annullamento d'ufficio e/o di revoca dell'atto contestato non costituisceun mezzo di tutela del contribuente sostitutivo di rimedi istituzionali chenon siano stati esperiti). Per completezza è da rilevare che successiviapprofondimenti giurisprudenziali conformano il quadro interpretativosopra delineato, pur ammettendo casi di impugnabilità del diniego diautotutela, ma solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiutostesso soprattutto se connessi all' esistenza di un pubblico interesseNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell'Amministrazione all'annullamento dell'atto definitivo (v. Ordinanza10020 dell’8 giugno 2011).”4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].7. In data 24.2.2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria.8. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, instando per ilrigetto del ricorso.1. Preliminarmente, deve darsi atto che il nuovo difensore del ricorrente hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere, depositando il provvedimento di accoglimento dell’istanzadi rottamazione dei carichi del 22.6.2018, con il quale è stato indicatol’importo da versare in tre rate. Sebbene nel provvedimento si menzioniuna cartella di pagamento che può dirsi collegata all’avviso diaccertamento oggetto di richiesta di annullamento in autotutela, nonviene documentato neppure il pagamento della prima delle tre rateconcordate entro il termine fissato. Non può pertanto dichiararsil’estinzione del giudizio, né tanto meno la cessazione della materia delcontendere, non essendovi neppure prova del perfezionamento dellaprocedura.2. Con il primo motivo, rubricato «error in iudicando - motivazionemeramente apparente su un punto decisivo per il giudizio e violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in relazione all'art. 360, comma l, n. 5c.p.c.», il ricorrente deduce che la declaratoria di inammissibilità delricorso in appello è sorretta da una motivazione del tutto apparente.2.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20262.2. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola"anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di 'sufficienza' della motivazione". Come più recentemente ribaditodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture".2.3. Nel caso di specie, le ragioni dell’accoglimento della tesi di parteappellante circa la non impugnabilità del diniego di autotutela appaionopienamente intelleggibili e rendono percepibile il fondamento delladecisione, basata sull’insussistenza di ragioni di pubblico interesse.3. Con il secondo motivo, rubricato « error in iudicando - violazione e/ofalsa applicazione di norme di legge: art. 19 d.lgs. 546/1992 in combinatodisposto all'art. 2-quater del d.l. n. 564/1994 convertito nella legge n.656/94 ed al relativo regolamento attuativo (d.m. 37/97), in relazioneNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», deduce che la sentenza è ingiusta, inquanto il giudizio era volto a far accertare l'ingiustizia e l'abnormità delrifiuto dell'Agenzia delle Entrate all'annullamento (parziale) in autotuteladi un atto manifestamente illegittimo (sia - parzialmente - nel merito siaintegralmente nel metodo, essendo divenuto intangibile per fatto delterzo) ed i cui effetti avevano determinato un gravissimo danno ingiustodapprima solo patrimoniale e successivamente anche non patrimonialeper l'odierno ricorrente, persona da sempre corretta sia nella vita che neiconfronti del Fisco ed in assoluta buona fede anche in occasione di quantooccorso nel caso in esame. Assume che i vizi propri dell’atto impugnatosarebbero: l’iniziale silenzio a fronte della prima istanza di autotutela;l’aver lasciato in vita, in occasione della seconda istanza di annullamento,parte dell’avviso di accertamento; l’aver lasciato in vita alcuni rilievidell’avviso di accertamento, in occasione dell’ulteriore parzialeaccoglimento della terza istanza di autotutela; l’aver infine respinto laquarta istanza di annullamento senza motivare il rigetto. Pertanto,sussistevano i presupposti (vizi propri dell'atto, interesse generale dellaPubblica amministrazione ad annullare un atto illegittimo) per ottenere latutela giurisdizionale richiesta, atteso che, tra l'altro, gli errori commessidall'Ufficio e che determinavano l'ingiustizia del provvedimento di rigetto,erano ricavabili anche dal dato di fatto che il ricorrente solo gradatamentee procedendo per tentativi aveva ottenuto, dopo un primo rigetto, perben due volte la parziale riduzione del maggior reddito accertatoimpugnando, da ultimo, l'ennesimo illegittimo provvedimento di rigetto,del tutto immotivato.4. Con il terzo motivo, rubricato « error in iudicando - violazione e/o falsaapplicazione di norme di legge: art. 19 d.lgs. 546/1992 in combinatodisposto agli art. 24, 53 e 97 della costituzione, ai principi c.e.d.u. (art. 6e 13) ed ai principi europei, in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.», il ricorrente assume che la sentenza impugnata, dichiarando tout courtNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026l'inammissibilità dell'impugnazione avverso un provvedimento di rigetto diistanza di annullamento in autotutela di un avviso di accertamentoillegittimo, sarebbe del tutto illegittima per violazione dei principi delgiusto processo e di effettività di tutela giurisdizionale, previsti e garantitidalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e delle Libertà5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.5.1. Va premesso che la fattispecie riguarda un periodo antecedente lariforma dell’istituto dell’autotutela avvenuta mediante l’introduzione, daparte del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, degli articoli 10-quater e 10-quinquies nella legge n. 212/2000,5.2. Questa Corte (v. ex multis, Cass. n. 33610/2023, Cass. n.26505/2024), ha osservato che l'elencazione degli atti impugnabilicontenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di unainterpretazione estensiva e deve essere riconosciuta al contribuente lapossibilità di ricorrere, nei termini di legge, alla tutela assicurata dalgiudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, edunque anche in caso di provvedimenti di diniego, o comunque emessi insede di autotutela - ancorché l'originario provvedimento sia divenuto giàdefinitivo - ogni qual volta tali provvedimenti siano idonei ad incidere sulrapporto tributario, essendo configurabile un collegamento tra gli attidell’Amministrazione e il rapporto tributario sottostante, privandosialtrimenti il contribuente della possibilità di invocare difesa relativamenteal provvedimento di diniego di autotutela, non conseguendo ad esso alcunulteriore atto impositivo.5.3. Occorre però subito evidenziare che la valutazione circa la sussistenzadel presupposto dell'esercizio dell’autotutela dipende dalcontemperamento tra l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico allacorretta esazione dei tributi e l'interesse, altrettanto pubblicistico, allastabilità dei rapporti giuridici e pertanto all’incontestabilità degli attiNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026impositivi quando essi siano divenuti definitivi. In merito si è espressaanche la Corte Costituzionale, la quale - oltre a confermare lagiurisprudenza di questo Giudice di legittimità secondo cui, tenuto contodel carattere discrezionale dell'autoannullamento tributario, questo “noncostituisce un mezzo di tutela del contribuente” - ha espressamenteaffermato che pure “in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel qualel'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza etende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, nonva trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nellavalutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità deirapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessadall'annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede diessere bilanciato con gli interessi descritti - e con altri eventualmenteemergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazione tributaria èchiamata a provvedere - secondo il meccanismo proprio della valutazionecomparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario,la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio”, Cortecost., sent. 13.07.2017, n. 181 (evidenza aggiunta). Ne consegue, hastatuito questa Corte di legittimità, che nel processo tributario, il sindacatosull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento delprovvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltantoeventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevanteinteresse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, comeaffermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017,si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce unostrumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”, Cass. sez. V,ord. 24.08.2018, n. 21146). La Corte di legittimità, del resto, aveva già datempo chiarito che il contribuente il quale richieda “all'Amministrazionefinanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamentodivenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'attoNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deveprospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generaledell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro ildiniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere diautotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegareeventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare lafondatezza della pretesa tributaria. (Nell'enunciare il principio, la S.C. harigettato il ricorso, escludendo un obbligo di adozione del provvedimentoin autotutela, a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimitàdell'atto impositivo ormai divenuto definitivo)”, Cass. sez. VI-V, 2.12.2014,n. 25524).5.4. Il principio ricordato è stato poi confermato, statuendosi che “in temadi contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnatodiniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutelapuò riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiutodell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interessegenerale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezzadella pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebitasostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un’inammissibilecontroversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. (Nellaspecie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisioneimpugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte delcontribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sededi autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che avevaoperato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti attiormai inoppugnabili, poiché i vizi prospettati erano quelli originari, che ilcontribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti)”, Cass.sez. V, 28.3.2018, n. 7616. La decisione di cui si sono ripresi gliargomenti, Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7318, ha quindi dettato il principio didiritto secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il sindacato delNumero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/2026giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede diautotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitatoall'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accoltal'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuenteche contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio edesclusivo” (cfr. anche Cass. sez. V, 30.11.2021, n. 37535).6. Nel caso di specie il contribuente, che peraltro ha trascritto in ricorso, apagina 6, l’analitica motivazione del rigetto della quarta istanza diannullamento in autotutela, nonostante sostenga che il rigetto fosse deltutto immotivato, ha allegato, nelle fasi di merito, quali ragioni fondantil’istanza di autotutela e l’impugnazione dell’opposto diniego, meri vizidell’atto impositivo divenuto definitivo (difetto di motivazione, diritto allatassazione separata, infondatezza dei rilievi desunti dalle movimentazionibancarie). 6.1. Dunque, il contribuente non ha esplicitato nelle fasi dimerito per quale ragione l’accoglimento delle sue contestazioni, e pertantol’annullamento-revoca-ritiro del provvedimento di diniego, avrebbe dovutorappresentare per l’Amministrazione finanziaria una necessità, originatadall’esigenza di evitare una lesione di un interesse di natura generale,superabile soltanto mediante la rimozione dell'atto.6.2. Il contribuente ha mosso solo censure che attengono al pregiudizioindividuale che afferma di aver subito in conseguenza dell’emissione e delmancato annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento nonimpugnato ( cui è seguita una cartella di pagamento), ma non dimostra diaver allegato nel ricorso di primo grado le ragioni di interesse generale cheavrebbero dovuto indurre l’Amministrazione finanziaria a provvedere nelsenso richiesto, il che va anzi escluso sulla base dell’illustrazione deimotivi dell’originario ricorso, sicchè la sua originaria contestazione risultaeffettivamente inammissibile.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20266.3. Nè appare rilevante che due precedenti istanze di autotutela sianostate parzialmente accolte. Infatti, questa Corte ha osservato in propositoche l’ordinamento tributario assicura tutela al contribuente consentendoglil’impugnazione degli atti impositivi e di quelli di natura esattiva. Il fattoche l’Amministrazione finanziaria adotti un provvedimento di sgravioparziale della pretesa impositiva quando essa non è più suscettibile diimpugnazione, non comporta, di per sé, che il contribuente sia per questolegittimato a contestare in giudizio il diniego di autotutela per la parteresidua della pretesa fiscale che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto diannullare, con valutazione che si è visto essere ampiamente discrezionale.La contestazione del diniego di autotutela rimane possibile sol quando siinvochino ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazionefinanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute ipotesi che,nel caso di specie, non ricorrono.6.4. Ed invero, la determinazione assunta dall’Ente impositore che, insede di autotutela, agendo d’impulso oppure su sollecitazione delcontribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesaimpositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, noncomporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare ingiudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio edesclusivo, il mancato esercizio dell’autotutela con riferimento alla parteresidua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazionediscrezionale, non è stata annullata; la contestazione del diniego diautotutela, anche parziale, avverso provvedimento definitivo rimanepossibile sol quando si invochino ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute”( Cass. nn. 7985/2025, Cass. 7511/2016, Cass.29595/2018, Cass. 9225/2021).7. In definitiva, il ricorso va respinto.8. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.Numero registro generale 20255/2017Numero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 13466/2026Data pubblicazione 09/05/20269. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])