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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24149/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22812/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c . indicata: francasucapane @ordineavvocatiroma.org ) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.19; –ricorrente – contro Comune di Ardea, rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido de Ruggiero, [OSCURATO:PERSONA] di credito n. 5; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 835 /20 2 1 , pubblicata il3 febbr aio 20 2 1 .

Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] con tre mezzi, nei confronti del Comune di Ardea (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza d e lla Corte d’a ppello di Roma n. 835/2021 , resa pubblica in data 3 febbraio 2021 , che , in riforma della sentenza di primo grado, ne ha rigettato la domanda di condanna dell’ente al pagamento della somma di € 30.962,38, oggetto di credito per rimborso spese legalisostenute dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] per la propria difesa in procedimenti penali che il Fortuna deduceva essergli stato ceduto dal predetto originario creditore; la Corted’appello ha infatti ritenuto che lo stesso credito era stato già posto ad oggetto di precedente delegazione di pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che in quel procedimento aveva assistito il quasi omonimo ingegnere),non più revocabile ex art. 1270 cod. civ.; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché carente del requisito di contenuto - forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; ilricorrente ha inteso infatti assolvere il relativo onere attraverso la pedissequa e pressoché integrale riproduzione testuale (tra virgolette e per esteso, nelle prime 14 pagine di ricorso, prima dell’esposizione dei motivi e delle conclusioni), degli atti del giudizio di merito, con l’interposizione di brevi intervalli, che lungi dall’essere esplicativi si limitano a rappresentare mere cesure discorsive con funzione di separazione e articolazione cronologica; si ha così: ─ alle pagg. 1-2 la trascrizione del ricorso monitorio proposto dall’odierno ricorrente nei confronti del Comune di Ardea; ─ alle pagg. 2-3, preceduta dalla indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo emesso in accoglimento di quel ricorso e della somma ingiunta, la trascrizione dell’atto di citazione in opposizione; ─ alle pagg. 4-7, quella della comparsa di costituzione; ─ alla pag. 8, l’indicazione delle statuizioni del primo giudice e la trascrizione della relativa motivazione; ─ alle pagg. 8-12 la trascrizione dell’atto di appello interposto dal Comune; ─ alle pagg. 12-13 quella della comparsa di costituzione in appello dell’odierno ricorrente; ─ a pag. 14 l’indicazione delle statuizioni dei giudici d’appello e la trascrizione della relativa motivazione; anche l’illustrazione dei singoli motivi, se consentedi comprendere l’oggetto della controversia sostanziale presupposta (ma non i termini in cui essa fu dedotta in giudizio), nulla dice della vicenda processuale e del modo del suo dipanarsi nei due gradi del giudizio di merito, per comprendere i quali dunque non resterebbe alla Corte che la lettura degli atti del processo; orbene, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell'onere di cui all'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., sono state ritenute inidonee da Cass. Sez.

U. 11/04/2012, n. 5698, secondo la quale: «in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso»; in base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, fra tante: Cass. n. 16254 del 2012; n. 17447 del 2012; n. 19474 del 2012; n. 22039 del 2012; n. 593 del 2013; n. 10244 del 2013; n. 17002 del 2013; n. 18020 del 2013; n. 594 del 2013; n. 595 del 2013; n. 2527 del 2015; n. 21750 del 2016; n. 16059 del 2017), il ricorso appare inammissibil e per palese inosservanza della detta norma processuale, dato che la sua struttura nella parte preposta all'assolvimento del requisito ivi previsto impedisce qualsivoglia sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla, sicché il tenore del ricorso non risulta diverso da come sarebbe stato se per tutti gli atti riprodotti il ricorrente si fosse limitato, anziché a riprodurli, a fare un rinvio alla loro lettura; la prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602); la legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata —in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955); sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez.

U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826); mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.

Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d.

«filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione — il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016); a tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.

Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; essa ha bensì riscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtà prospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.); quel che dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale dunque da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato; in tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolareche:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; —la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente»; ciò premesso occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass. Sez.

U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929);se fosse possibile –ma non lo è — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogo esito per altre ragioni intrinseche alla natura ed alla consistenza, meramente fattuale,dei motivi; con il primo di essi il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione del criterio interpretativo in claris non fit interpretatio»; richiamati vari atti e documenti (ma senza dire se, quando e in che modo essi erano stati prodotti nel giudizio di merito e quali fossero le deduzioni o gli argomenti che sulla base di essi erano stati introdotti, né quale ne fosse stata la valutazione da parte del primo giudice, né ancora se al riguardo fossero state svolte specifiche doglianze), sostiene che quella disposta in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava una «operazione di pagamento … nata non secondo lo schema tipico della delegazione … bensì secondo lo schema del mandato al terzo creditore di riscuotere somme già da tempo da esso Comune dovute»; con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione del criterio di interpretazione della volontà delle parti attraversol’esame di tutta la serie degli atti riguardanti il medesimorapporto negoziale»; lamenta la mancata considerazione di documentazione successiva (raccomandate all’Ing.

Porcelli e poi allo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] tuna con l e quali il Comune rappresenta va che il credito ceduto avrebbe potuto essere pagato al cessionario solo previa espressa revoca della precedente delega d’incasso): sostiene, infatti, che da tale documentazione avrebbe dovuto desumersi che, da un lato, lo stesso Comune non riteneva di aver assunto una nuova obbligazione nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, riconosceva che la titolarità del credito, già in capo all’Ing.

Porcelli, era passata in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento alle medesime circostanze poste ad oggetto del secondo motivo, «violazione e falsa applicazione degli artt. 1268 e ss. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’affermata ricorrenza della figura della delegazione di pagamento nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., riflettenti invero la ricorrenza tra le partidella diversa fattispecie del mandato exart. 1723 c.c.»; i tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, impingono evidentemente nella interpretazione della nota datata 29 novembre 2011 contenente delega rilasciata dall’Ing.

Porcelli all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a riscu otere le somme a lui dovute dal Comune di Ardea; in disparte l’ inadeguato assolvimento dell’onere di specifica indicazione di gran parte dei documenti richiamati, è assorbente il rilievo che si tratta di critiche che eccedono dai limiti e dal paradigma in cui è consentito, in sede di legittimità, il sindacato circa la interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudicedel merito; occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.)(v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di motivi che si risolva no , in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536); ciò è quanto nella specie accade atteso che non è in alcun modo illustrato in quale parte e per quale motivo l'interpretazione data dalla Corte di merito all'atto negoziale debba considerarsi in contrasto con ciascuno dei criteri legali d'interpretazione di cui genericamente si assume, in rubrica, la violazione; va peraltro ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile , con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22812/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c . indicata: francasucapane @ordineavvocatiroma.org ) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.19; –ricorrente – contro Comune di Ardea, rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido de Ruggiero, [OSCURATO:PERSONA] di credito n. 5; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 835 /20 2 1 , pubblicata il3 febbr aio 20 2 1 . Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] con tre mezzi, nei confronti del Comune di Ardea (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza d e lla Corte d’a ppello di Roma n. 835/2021 , resa pubblica in data 3 febbraio 2021 , che , in riforma della sentenza di primo grado, ne ha rigettato la domanda di condanna dell’ente al pagamento della somma di € 30.962,38, oggetto di credito per rimborso spese legalisostenute dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] per la propria difesa in procedimenti penali che il Fortuna deduceva essergli stato ceduto dal predetto originario creditore; la Corted’appello ha infatti ritenuto che lo stesso credito era stato già posto ad oggetto di precedente delegazione di pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che in quel procedimento aveva assistito il quasi omonimo ingegnere),non più revocabile ex art. 1270 cod. civ.; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché carente del requisito di contenuto - forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; ilricorrente ha inteso infatti assolvere il relativo onere attraverso la pedissequa e pressoché integrale riproduzione testuale (tra virgolette e per esteso, nelle prime 14 pagine di ricorso, prima dell’esposizione dei motivi e delle conclusioni), degli atti del giudizio di merito, con l’interposizione di brevi intervalli, che lungi dall’essere esplicativi si limitano a rappresentare mere cesure discorsive con funzione di separazione e articolazione cronologica; si ha così: ─ alle pagg. 1-2 la trascrizione del ricorso monitorio proposto dall’odierno ricorrente nei confronti del Comune di Ardea; ─ alle pagg. 2-3, preceduta dalla indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo emesso in accoglimento di quel ricorso e della somma ingiunta, la trascrizione dell’atto di citazione in opposizione; ─ alle pagg. 4-7, quella della comparsa di costituzione; ─ alla pag. 8, l’indicazione delle statuizioni del primo giudice e la trascrizione della relativa motivazione; ─ alle pagg. 8-12 la trascrizione dell’atto di appello interposto dal Comune; ─ alle pagg. 12-13 quella della comparsa di costituzione in appello dell’odierno ricorrente; ─ a pag. 14 l’indicazione delle statuizioni dei giudici d’appello e la trascrizione della relativa motivazione; anche l’illustrazione dei singoli motivi, se consentedi comprendere l’oggetto della controversia sostanziale presupposta (ma non i termini in cui essa fu dedotta in giudizio), nulla dice della vicenda processuale e del modo del suo dipanarsi nei due gradi del giudizio di merito, per comprendere i quali dunque non resterebbe alla Corte che la lettura degli atti del processo; orbene, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell'onere di cui all'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., sono state ritenute inidonee da Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698, secondo la quale: «in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso»; in base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, fra tante: Cass. n. 16254 del 2012; n. 17447 del 2012; n. 19474 del 2012; n. 22039 del 2012; n. 593 del 2013; n. 10244 del 2013; n. 17002 del 2013; n. 18020 del 2013; n. 594 del 2013; n. 595 del 2013; n. 2527 del 2015; n. 21750 del 2016; n. 16059 del 2017), il ricorso appare inammissibil e per palese inosservanza della detta norma processuale, dato che la sua struttura nella parte preposta all'assolvimento del requisito ivi previsto impedisce qualsivoglia sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla, sicché il tenore del ricorso non risulta diverso da come sarebbe stato se per tutti gli atti riprodotti il ricorrente si fosse limitato, anziché a riprodurli, a fare un rinvio alla loro lettura; la prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); la legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata —in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955); sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826); mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione — il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016); a tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questarichiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; essa ha bensì riscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtà prospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.); quel che dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale dunque da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato; in tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolareche:— l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; —la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente»; ciò premesso occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929);se fosse possibile –ma non lo è — prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo, il ricorso andrebbe incontro comunque ad analogo esito per altre ragioni intrinseche alla natura ed alla consistenza, meramente fattuale,dei motivi; con il primo di essi il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazioneall’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione del criterio interpretativo in claris non fit interpretatio»; richiamati vari atti e documenti (ma senza dire se, quando e in che modo essi erano stati prodotti nel giudizio di merito e quali fossero le deduzioni o gli argomenti che sulla base di essi erano stati introdotti, né quale ne fosse stata la valutazione da parte del primo giudice, né ancora se al riguardo fossero state svolte specifiche doglianze), sostiene che quella disposta in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava una «operazione di pagamento … nata non secondo lo schema tipico della delegazione … bensì secondo lo schema del mandato al terzo creditore di riscuotere somme già da tempo da esso Comune dovute»; con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione del criterio di interpretazione della volontà delle parti attraversol’esame di tutta la serie degli atti riguardanti il medesimorapporto negoziale»; lamenta la mancata considerazione di documentazione successiva (raccomandate all’Ing. Porcelli e poi allo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] tuna con l e quali il Comune rappresenta va che il credito ceduto avrebbe potuto essere pagato al cessionario solo previa espressa revoca della precedente delega d’incasso): sostiene, infatti, che da tale documentazione avrebbe dovuto desumersi che, da un lato, lo stesso Comune non riteneva di aver assunto una nuova obbligazione nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, riconosceva che la titolarità del credito, già in capo all’Ing. Porcelli, era passata in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento alle medesime circostanze poste ad oggetto del secondo motivo, «violazione e falsa applicazione degli artt. 1268 e ss. in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’affermata ricorrenza della figura della delegazione di pagamento nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., riflettenti invero la ricorrenza tra le partidella diversa fattispecie del mandato exart. 1723 c.c.»; i tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, impingono evidentemente nella interpretazione della nota datata 29 novembre 2011 contenente delega rilasciata dall’Ing. Porcelli all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a riscu otere le somme a lui dovute dal Comune di Ardea; in disparte l’ inadeguato assolvimento dell’onere di specifica indicazione di gran parte dei documenti richiamati, è assorbente il rilievo che si tratta di critiche che eccedono dai limiti e dal paradigma in cui è consentito, in sede di legittimità, il sindacato circa la interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudicedel merito; occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.)(v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di motivi che si risolva no , in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536); ciò è quanto nella specie accade atteso che non è in alcun modo illustrato in quale parte e per quale motivo l'interpretazione data dalla Corte di merito all'atto negoziale debba considerarsi in contrasto con ciascuno dei criteri legali d'interpretazione di cui genericamente si assume, in rubrica, la violazione; va peraltro ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile , con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore impor