CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 29050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30261/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con sede in Milano, alla Piazza del Calendario n. 3, [OSCURATO:PERSONA] 01340740156, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Frattamaggiore (NA), via XXXI Maggio, 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia, 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], C.B. PARTNERS di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Domus di [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , depositata in data 4.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. azione ex art. 44 l. fall . al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di un contratto di conto corrente bancario acceso dal fallito presso la suddetta banca successivamente al suo fallimento, nonché l’inefficacia delle operazioni di addebito eseguite su detto conto corrente per euro 55.670,76. La banca si era costituita in giudizio chiedendo, in via subordinata e nelle denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, la chiamata in causa dei soggetti beneficiari dei pagamenti ordinati dal fallito tramite il suddetto conto corrente, formulando nei loro confronti domanda di ripetizione dell’indebito. 2. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.1.2014 e di cui al n. 360/2014 veniva accolta,in parte, la domanda presentata dalla curatela fallimentare e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. veniva dunque condannata alla restituzione della “somma di euro 55.670,76, da cui detrarre le somme corrisposte al fallito a titolo di invalidità”, ma la sentenza di primo grado dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva dei suddetti chiamati in causa. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame la banca e la Corte di appello di Napoli ha accolto il primo motivo di appello in punto di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla chiamata in garanzia dei beneficiari dei pagamenti eseguiti dopo ladichiarazione di fallimento e nel merito ha tuttavia rigettato tale domanda pretermessa in primo grado per il rilevato difetto di legittimazione attiva della banca a proporre, ai sensi dell’art. 2033 c.c., azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dei terzi beneficiari dei pagamenti disposti dal fallito tramite conto corrente bancario. 4. La sentenza, pubblicata il 4.3.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui la [OSCURATO:PERSONA] di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], C.B. PARTNERS di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Domus di [OSCURATO:PERSONA] , intimati, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2033 c.c. e 44 l. fall. Si deduce che la Corte di appello, ritenendo infondata la domanda di ripetizione proposta dalla banca nei confronti dei terzi ai quali aveva pagato assegni emessi dal fallito, sarebbeincorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 42 l. fall.e 2033 c.c., perché l’inefficacia degli atti di disposizione del fallito, e quindi del mandatoda costui conferito alla banca, aveva fatto venir meno la causa dei pagamenti effettuati dalla stessa in base agli assegni emessi dal fallitostesso. 2. Il ricorso è fondato. Giova infatti ricordare che la giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, già con sentenza n. 9167 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (conf. Cass. n. 8567 del 1993, Cass. n. 16032 del 2000, Cass. 8911 del 2003), ha ritenuto che la banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente al fallimento, è legittimata all’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti di detti terzi. Tale orientamento va confermato. La disciplina della delegazione di pagamento - in base alla quale la Corte di appello ha ritenuto che difettava il presupposto dell’azione di ripetizione di indebito - non si applica allorché il mandato sia insussistente o sia venuto meno successivamente. E nella specie l’emissione degli assegni, effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è stata dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 44, primo comma, della legge fallimentare. A ciò va anche aggiunto che l’inefficacia del mandato contenuto negli assegni importa che la banca, la quale paghi gli stessi a terzi, esegue pagamenti inidonei ad estinguere il rapporto (di valuta) tra il fallito e i terzi, dal momento che, risultando il mandato inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, dunque, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. La sentenza impugnata va, pertanto, cassatacon rinvio alla Corte di appello competente che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio di diritto già sopra ricordato e qui riaffermato, secondo il quale: la banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall., è legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c. P.Q.M accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà decidere a