Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:621
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0644_RES
[OSCURATO:PERSONA]644/22
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell'Unione europea
Sentenza (Grande Sezione) dell’11 settembre 2024
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome dei ricorrenti nell’elenco – Obbligo di segnalazione dei fondi o delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai ricorrenti – Obbligo di collaborazione con l'autorità nazionale competente – Partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure restrittive – Articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Interesse ad agire – Ricevibilità – Sviamento di potere – Competenza del Consiglio – Proporzionalità – Certezza del diritto»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che obbliga le persone iscritte negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive a dichiarare i loro fondi o risorse economiche e a collaborare con le autorità nazionali competenti – Ricorso proposto da persone che figurano in tali elenchi – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 2 e 3, e allegato I; e 2022/1273, art. 1, punto 4)
(v. punti 25, 31, 32, 34)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Regolamento che obbliga le persone iscritte negli elenchi delle persone oggetto delle misure restrittive a dichiarare i loro fondi o risorse economiche e a collaborare con le autorità nazionali competenti – Ricorso proposto da persone che figurano in tali elenchi – Esistenza di un interesse ad agire di tali persone senza necessità di dimostrare la violazione degli obblighi di dichiarazione e di collaborazione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 2 e 3, e n. 2022/1273)
(v. punti 38-41)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Disposizioni che prevedono tali obblighi, essendo idonei a garantire l'attuazione efficace e uniforme delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145 – Base giuridica – Articolo 215 TFUE – Ammissibilità
(Artt. 24, § 2, 29, e 40 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, § 2, e 2022/1273)
(v. punti 53-55, 59-63, 65)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Violazione – Assimilazione ad un’elusione delle misure restrittive – Assenza di qualificazione come reato – Base giuridica – Articolo 215 TFUE – Ammissibilità
(Art. 40 TUE; artt. 83, § 1, e 215, § 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, § 3, e art. 15, § 1; 2022/880 e 2022/1273)
(v. punti 76-81, 84, 85)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Congruità – Violazione di tali obblighi – Sanzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, §§ 2 e 3, e 2022/1273)
(v. punti 101-104)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Nozioni di appartenenza, di possesso, di detenzione o di controllo dei fondi – Nozioni sufficientemente chiare e precise – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
(Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 9, § 2 e 2022/1273)
(v. punti 114, 117-122)
[OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale, riunito in Grande Sezione, conferma la competenza del Consiglio dell'Unione europea ad adottare obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti da parte delle persone oggetto di misure restrittive, da un lato, e ad assimilare l'inosservanza di tali obblighi a un'elusione delle misure di congelamento di capitali, dall'altro.
Tale sentenza si inserisce nel contesto di una serie di misure restrittive adottate dall'Unione europea a seguito delle operazioni di guerra perpetrate dalla Federazione russa contro l'Ucraina dal marzo 2014. Nel 2022 il sig. [OSCURATO:PERSONA], un uomo d'affari di nazionalità russa e finlandese, e sua moglie, sono stati inseriti negli elenchi delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive figuranti nell'allegato della decisione 2014/145 (
1
) e nell'allegato I del regolamento n. 269/2014 (
2
).
Nel caso di specie, essi chiedono al Tribunale l’annullamento dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato dall’articolo 1, punto 4, del regolamento 2022/1273 (
3
). Tali paragrafi prevedono rispettivamente obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti, nonché l’assimilazione dell’inosservanza di tali obblighi alla partecipazione ad un'elusione delle misure di congelamento dei capitali.
Secondo i ricorrenti, adottando tali disposizioni, il Consiglio avrebbe ecceduto le competenze che gli erano attribuite in forza dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE e si sarebbe sostituito agli Stati membri per decidere in che modo le misure restrittive sarebbero state attuate e sanzionate nel territorio degli Stati membri. Essi fanno altresì valere che tale obbligo di dichiarazione viola il principio della certezza del diritto in quanto è fondato su nozioni imprecise.
Il Tribunale respinge il ricorso.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda la competenza del Consiglio ad adottare le disposizioni controverse sulla base dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale ricorda, da un lato, che, in forza degli articoli 24 TUE e 29 TUE, il Consiglio definisce, nelle decisioni adottate all'unanimità in materia di PESC, l'oggetto delle misure restrittive che l'Unione adotta in tale settore, disponendo di un ampio margine di discrezionalità. L'articolo 215 TFUE, da parte sua, consente al Consiglio di adottare regolamenti per attuare o dare effetto a misure restrittive e per garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Tali misure non sono limitate agli obblighi di non fare.
Pertanto, le decisioni adottate sul fondamento dell'articolo 29 TUE stabiliscono la posizione dell'Unione per quanto riguarda le misure restrittive da adottare, mentre i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE si ricollegano a dette decisioni e costituiscono lo strumento per dare loro efficacia a livello dell'Unione.
Nel caso di specie, gli obblighi di dichiarazione e di collaborazione previsti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, sono stati istituiti per garantire l'applicazione uniforme di tale regolamento nel territorio dell'Unione e vanificare le strategie di elusione delle misure restrittive, rese possibili, in particolare, dal ricorso a sistemi giuridici e finanziari complessi. Di conseguenza, esse sono idonee a garantire l'attuazione efficace e uniforme delle misure restrittive di congelamento dei capitali previste dalla decisione 2014/145, alla quale esse sono collegate.
Per tali ragioni, il Consiglio poteva, sulla base dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE e senza violare l'articolo 29 TUE, adottare siffatti obblighi mediante un regolamento dell'Unione, indipendentemente dal fatto che tali obblighi non fossero espressamente previsti nella relativa decisione.
Dall'altro lato, il Tribunale considera che sia l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, sia l'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/880 (
4
), potevano essere adottati dal Consiglio sul fondamento dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE e che non si può quindi addebitare al Consiglio di essersi indebitamente sostituito agli Stati membri nell'esercizio della loro competenza legislativa. Tali disposizioni non possono essere considerate come configuranti un'incriminazione di natura penale e, pertanto, come adottate in violazione dell'articolo 83 TFUE.
Infatti, la qualificazione di partecipazione ad attività elusive non può, in quanto tale, essere considerata un'incriminazione di natura penale. Inoltre, la formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, così come l'ultima frase del quinto considerando del regolamento 2022/880 implicano che la determinazione della natura civile, amministrativa o penale delle sanzioni applicabili alle infrazioni al regolamento n. 269/2014 rientra nella competenza conferita agli Stati membri, anche in caso di applicazione della sanzione della confisca dei proventi delle violazioni.
Poiché il regime giuridico applicabile agli obblighi di dichiarazione e di collaborazione nonché alle sanzioni previste in caso di violazione di tali obblighi non rientra nella materia penale, cosicché l'articolo 83 TFUE non è stato violato, il Consiglio non ha neppure violato l'articolo 40 TUE.
In secondo luogo, il Tribunale precisa la nozione di misure restrittive differenziandola da quella di sanzione di confisca dei proventi delle violazioni in caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione e di cooperazione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. Infatti, una sanzione del genere si applica soltanto ai «proventi [delle] violazioni», mentre l'oggetto delle misure restrittive, che conservano il loro carattere cautelare e temporaneo, verte sui fondi e sulle risorse economiche quali determinati dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. Pertanto, le sanzioni che accompagnano l'elusione menzionata all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014, come modificato, non modificano la natura delle misure restrittive.
In terzo luogo, per quanto riguarda la precisione delle nozioni utilizzate per fondare l'obbligo di dichiarazione di cui trattasi, il Tribunale ricorda che il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell'Unione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per tutti gli interessati.
Nel caso di specie, i termini utilizzati dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, rinviano alle nozioni di «appartenenza», «possesso», «detenzione» o «controllo», le quali costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, che devono pertanto essere interpretate in modo uniforme nel territorio di quest'ultima, tenendo conto del tenore letterale e del contesto di detta disposizione nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
Al riguardo, al momento dell'adozione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014, come modificato, l'obiettivo del Consiglio era di esercitare sulle persone ed entità oggetto di misure restrittive una pressione che si ripercuote sulle autorità russe e che mira, in particolare, ad aumentare i costi delle azioni della Federazione russa volte a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. In tale contesto, si deve ritenere che, utilizzando le nozioni di «appartenenza», di «possesso», di «detenzione» o di «controllo», il Consiglio abbia designato il diritto di disporre o di fare uso dei fondi o delle risorse economiche, quali definiti all'articolo 1, lettere d) e g), del regolamento n. 269/2014.
Tali nozioni non soffrono quindi di alcuna ambiguità che possa caratterizzare l'esistenza di un'incertezza giuridica quanto alla loro portata o al loro significato per le persone oggetto di misure di congelamento dei capitali. Al riguardo, il fatto che il Consiglio abbia organizzato una conferenza o abbia fatto ricorso a una guida delle buone pratiche destinata alle autorità nazionali, al fine di precisare le nozioni utilizzate nel settore delle misure restrittive, non è di per sé idoneo a dimostrare l'esistenza di una siffatta incertezza giuridica.
(
1
) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 16
), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (
GU 2022, L 59, pag. 1
), e dalla decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022 (
GU 2022, L 110, pag. 55
).
(
2
) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 6
), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (
GU 2022, L 58, pag. 1
), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022 (
GU 2022, L 110, pag. 3
).
(
3
) Regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 194, pag. 1
).
(
4
) Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (
GU 2022, L 153, pag. 75
). L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 prevede ormai che «[g]li Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione». Esso aggiunge che «[g]li Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni».