CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 31232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari, richiamando una sua precedenze ordinanza reiettiva delle medesime istanze, ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, ritenendo tali misure non idonee a favorire il percorso di riabilitazione, al momento solo iniziato, e ad evitare il rischio di recidiva, vista la rilevante caratura delinquenziale del detenuto e il difficile contesto familiare in cui vive, nonché la mancanza di una stabile attività lavorativa, circostanza che potrebbe indurlo alla recidivanza, apparendo invece opportuna la prosecuzione del trattamento intramurario, che assicura il costante rapporto con gli operatori dell'équipe interna, con preliminare sperimentazione di permessi premio; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale tenuto conto delle risultanze positive degli ultimi mesi, avendo egli già goduto di un permesso premio con esito positivo, attestato dalla relazione comportamentale del 26/01/2024 secondo cui anche il contesto familiare è esente dalle criticità rilevate dal Tribunale, ed avendo nel luglio 2023 reperito un'attività lavorativa; vista la memoria difensiva inviata dal ricorrente, in cui ribadisce l'omessa valutazione della relazione comportamentale del 26/01/24, in cui si dà atto del permesso-premio da lui goduto, e della informativa della Questura di Bari, secondo cui l'impiego che sta svolgendo, iniziato già in data 12/07/2023, è serio e affidabile; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo non illogico e non contraddittorio l'inidoneità delle misure alternative richieste per svolgere la necessaria finalità rieducativa ed evitare la commissione di nuovi reati, in particolare escludendo la loro idoneità per il fatto di avere il ricorrente solo iniziato un percorso di revisione critica di tutte le sue condotte precedenti, e ritenendo, motivatamente, che tale percorso richieda attualmente un sostegno da parte dell'équipe interna al carcere, al fine di consolidarsi; ritenuto, peraltro, che debba essere ribadito il principio di progressione trattamentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità ed applicato 7VY(g r dall'ordinanza impugnata, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]