CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40461/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto ex art 497 bis cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della ritenuta recidiva reiterata e del relativo aumento di pena. Il ricorso è inammissibile. La recidiva reiterata è stata contestata, ritenuta e giustificata correttamente poiché i Giudici del merito hanno fatto riferimento alle precedenti condanne subite dal ricorrente, considerando significativa di una maggiore pericolosità sociale la realizzazione del delitto di cui al presente giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio ,/ JC L \ i ;#.• r ' :