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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25644/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];: 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (capo A) e 181 e 142, lett. g, d.lgs. 42/2004 (capo B) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per difetto di querela quanto al capo A, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio per il residuo capo B) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Locri (con concessione dei benefici di legge); rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato contravvenzionale, maturata prima della sentenza impugnata, nonché violazione del divieto di reformatio in pejus (non avendo la Corte territoriale confermato la concessione dei benefici di legge accordati in primo grado); ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, perché la data del commesso reato (da ritenersi pacifica perché considerata dallo stesso ricorrente nell'ambito della censura proposta) è compresa nel perimetro applicativo della c.d. legge Orlando, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»); ritenuto che, tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dalla predetta normativa nell'arco temporale successivo all'emissione delle due sentenze di merito, il termine prescrizionale non è pacificamente ancora decorso; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile per difetto di interesse, dal momento che - il giorno successivo al deposito del ricorso - la Corte reggina ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, aggiungendo in calce la dicitura "conferma nel resto"; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che - in considerazione delle peculiarità caratterizzanti il secondo motivo, il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle Asmmende P.Q.M1.54.„\-vS2A 1DEPOS:'[OSCURATO:PERSONA] C A '-‘6 C- 7:, L L r.

Fil A [OSCURATO:PERSONA] P?'!,9,,i9 09 LUG 026 L'ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];: 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (capo A) e 181 e 142, lett. g, d.lgs. 42/2004 (capo B) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025, con cui la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per difetto di querela quanto al capo A, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio per il residuo capo B) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Locri (con concessione dei benefici di legge); rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato contravvenzionale, maturata prima della sentenza impugnata, nonché violazione del divieto di reformatio in pejus (non avendo la Corte territoriale confermato la concessione dei benefici di legge accordati in primo grado); ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, perché la data del commesso reato (da ritenersi pacifica perché considerata dallo stesso ricorrente nell'ambito della censura proposta) è compresa nel perimetro applicativo della c.d. legge Orlando, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»); ritenuto che, tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dalla predetta normativa nell'arco temporale successivo all'emissione delle due sentenze di merito, il termine prescrizionale non è pacificamente ancora decorso; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile per difetto di interesse, dal momento che - il giorno successivo al deposito del ricorso - la Corte reggina ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, aggiungendo in calce la dicitura "conferma nel resto"; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che - in considerazione delle peculiarità caratterizzanti il secondo motivo, il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle Asmmende P.Q.M1.54.„\-vS2A 1DEPOS:'[OSCURATO:PERSONA] C A '-‘6 C- 7:, L L r. Fil A [OSCURATO:PERSONA] P?'!,9,,i9 09 LUG 026 L'ASSISTENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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