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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08318/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8318/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3699/2025* * * CC 12/12/2025* * * 29853/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/6/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoudita il difensore l avvocato * * del foro di Brindisi che ha concluso chiedendol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 17.6.2025 il Tribunale di Lecce in funzione di giudice delriesame ha provveduto su una istanza di riesame avverso l ordinanza del * p. delTribunale di Brindisi in data 29.5.2025 di applicazione della misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di * * * per il reato di tentato omicidio di **L ordinanza dà atto che la difesa dell indagato ha contestato in primo luogo laqualificazione giuridica dei fatti e in secondo luogo il difetto di proporzionalità della misuraapplicata rispetto al fatto episodico con richiesta subordinata di applicazione di una misurameno afflittiva.La richiesta è stata rigettata.1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto il Tribunale ha ritenuto condivisibile l iter logicogiuridico seguito dal * evidenziando che non sussista dubbio sulla qualificazionegiuridica in quanto dai filmati risulta che l indagato ha colpito la persona offesa al volto conun arma da taglio come ha lui stesso ammesso in sede di interrogatorio pur precisando diaverlo fatto per aver visto un movimento strano da parte della vittima e per aver temuto perla propria incolumità.I giudici del riesame precisano a tal proposito di aver visionato il filmato cheriprendeva il fatto dando atto che le immagini comprovassero tra l altro che a *aveva inseguito * che usciva da un locale impugnando un coltello e sferrandogli uncolpo al viso b la vittima non aveva compiuto prima alcun gesto che potesse esserefrainteso dall indagato c una terza persona aveva cercato di trattenere * il quale siera divincolato spingendola con violenza e aveva continuato a inseguire * checercava di nascondersi dietro un autovettura d * non era riuscito ad afferrare *e dopo essere tornato indietro si era diretto nuovamente verso la persona offesamuovendo il braccio in modo minaccioso al suo indirizzo.Il Tribunale ha aggiunto anche che non assume rilievo il fatto che il colpo inferto nonabbia determinato un pericolo di vita per la vittima in quanto il medico legale consulente delpubblico ministero ha dato atto che la ferita avesse una lunghezza complessiva di circa 17cm. e avesse interessato il padiglione auricolare esterno e la mandibola precisando che inragione della localizzazione della sede attinta a pochi centimetri dalla carotide e dallagiugulare della entità della lesione e del mezzo utilizzato l azione avrebbe potuto cagionarela morte del soggetto.Inoltre il Tribunale ha desunto l elemento soggettivo del dolo diretto dalla zonacorporea attinta dalla capacità offensiva dell azione lesiva dalla direzione del colpo dallemodalità della condotta e in particolare dalla circostanza che l indagato ha continuato ainseguire la vittima dopo il ferimento desistendo solo perché non era riuscito ad afferrarlo espingendo con violenza una persona terza che cercava di fermarlo. * ciò è segnoinequivocabile della volontà di * di infliggere ulteriori colpi alla vittima anche perchése la sua intenzione fosse stata solo quella di ledere non avrebbe avuto bisogno diinseguire * in quanto la sua azione aveva già raggiunto lo scopo.1.2 Quanto alle esigenze cautelari i giudici del riesame hanno condiviso il pericolo direcidivanza ravvisato dal * p. in ragione delle allarmanti modalità del fatto e dellapersonalità negativa dell indagato gravato da diversi precedenti anche per lesioni.

Peraltro* è già stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per un altro tentatoomicidio commesso il 10.2.2019.Anche nel caso di specie l indagato ha dimostrato una totale incapacità di autolimitarsirendendo evidente di essere un soggetto incapace di azionare i freni inibitori e dunque nonpropenso all osservanza di prescrizioni inerenti misure non afflittive che sarebbero affidatealla sua autodisciplina e alla sua responsabilità.Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che l unica misura idonea a evitare la ricadutain reati della stessa indole oltre che proporzionata all entità del fatto e alla sanzioneirroganda sia la custodia cautelare in carcere non apparendo idonea a scongiurare leesigenze di prevenzione nemmeno la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo incaso di arresti domiciliari.2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * ** articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 575 cod. pen.Il ricorso evidenzia che nel suo interrogatorio l indagato ha chiarito che l alterco con lavittima era dipeso da un vero e proprio sequestro di persona del fratello disabile ad opera di* il quale ne aveva condizionato il rilascio alla condizione che * andasse sulposto ha anche precisato che il colpo era nato dalla interpretazione di un gesto equivoco di* noto pregiudicato e già avvezzo all uso delle armi come risulta dal casellariogiudiziale allegato al ricorso ha altresì affermato di avere colpito * con un attrezzo dilavoro che aveva prelevato dalla sua auto.A fronte di tale prospettazione difensiva deve rilevarsi che il filmato riprende solo unaparte esterna del bar e non il suo interno sicché la ricostruzione del fatto riguarda solo unsegmento dell azione cioè quello finale della lesione.

Nessuna verifica è stata compiuta alloscopo di comprendere le ragioni effettive della lite e della reazione così violenta di *né sono stati ascoltati i numerosi testimoni che erano stati individuati dalla polizia giudiziaria.In ciò consiste il principale vizio di motivazione dell ordinanza in cui la ricostruzione delfatto avviene esclusivamente sulla base delle risultanze del video.

Di conseguenza i giudicipur sottolineando che * non abbia alcunché in mano al momento della lesione nonpossono ricostruire quanto è accaduto precedentemente all interno del bar non inquadratodalla telecamera laddove invece la valutazione della causale avrebbe assunto un valoreessenziale ai fini della qualificazione giuridica dell azione.La parzialità della ricostruzione in secondo luogo risalta ancora di più quando si passaall analisi dell elemento soggettivo.

Il Tribunale innanzitutto ritiene ininfluente la esiguità dellelesioni e non motiva circa il fatto che infine non siano state di apprezzabile entità per volontàdell agente.

Peraltro le immagini riportano la scena di * e * a distanza assairavvicinata e dunque in una situazione in cui il primo avrebbe potuto colpire il secondo inaltre parti più vitali che non il viso.

Inoltre il Tribunale ha individuato in un coltello lostrumento utilizzato per il ferimento mentre * ha parlato nel suo interrogatorio di unostrumento di lavoro e lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di unostrumento con margini taglienti ma non da punta come il coltello.

In realtà l andamento delcolpo e la sua scarsa penetrazione rendono compatibile l animus dell agente con la volontàdi arrecare uno sfregio a chi ha offeso il fratello disabile.2.2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione illogica con riferimento al profilo delleesigenze cautelari.Il ricorso censura quanto alle modalità del fatto che il Tribunale non abbia valutato se ilcomportamento dell indagato fosse stato di tipo occasionale o meno. * è anche ilrichiamo ai precedenti penali di * perché dal certificato del casellario allegato alricorso risultano quattro precedenti condanne nessuna delle quali peraltro per lesionicome erroneamente affermato nell ordinanza.Pertanto la decisione sulle esigenze cautelari è ondivaga anche nel punto relativo allaesclusiva adeguatezza della custodia in carcere con l esclusione dei dispositivi di controllo adistanza che non si limitano come afferma il Tribunale solo a evidenziare l allontanamentodal domicilio. ma attivano anche un allarme ai fini del pronto intervento delle forze di polizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo relativo alla gravità indiziaria eccepisce essenzialmente una carenzaistruttoria integrata – secondo la prospettazione difensiva – dal mancato espletamento diindagini in ordine alla fase immediatamente antecedente a quella del tentato omicidiobenché all interno del bar ove erano insorti i motivi di contrasto tra * e * fosseropresenti testimoni che avrebbero potuto essere sentiti circa la causale del successivo gestodell indagato.Tuttavia deve tenersi conto che in tema di misure cautelari il Tribunale adito in sededi riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all imputazione siccomeincompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e deve deciderein ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o diquelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell udienza * 6 n. 46036 del26/10/2023 * * 285475 01 .Di conseguenza il Tribunale ha legittimamente deciso sulla base degli atti di indaginefino a quel momento posti in essere su quella piattaforma indiziaria la motivazionedell ordinanza circa la qualificazione del fatto non è censurabile.In particolare è immune da vizi il ragionamento dei giudici del riesame quandoprendono in considerazione in relazione alla idoneità e all univocità degli atti lecaratteristiche della lesione arrecata alla persona offesa e la sede corporale concretamentedisponibile.In questo modo l ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi datempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesionepersonale da quello di tentato omicidio non solo circa la prova del dolo omicida ma anchecirca la potenzialità dell azione lesiva entrambe desumibili dalla sede corporea attintadall idoneità dell arma impiegata dalle modalità dell atto lesivo * 1 n. 24173 del5/4/2022 * * 283390 – 01 sez. 1 n. 51056 del 27/11/2013 * * 257881 –01 .* adeguata è la motivazione del provvedimento quando afferma lairrilevanza della circostanza – pure valorizzata dalla difesa – che in conseguenza del colpoinferto da * non sia insorto un pericolo di vita per la vittima.* basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui in tema di delitto tentato il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosicompiuta ex post con riferimento alla situazione presentatasi all imputato al momentodell azione in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare che non puòessere condizionata dagli effetti realmente raggiunti * 1 n. 32851 del 10/6/2013* * 256991 – 01 . * l azione che non abbia conseguito l eventosarebbe sempre inidonea e quindi la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamenteconcepibile * 1 n. 597 del 9/11/1984 dep. 1985 * * 167463 – 01 .Le emergenze investigative disponibili hanno consentito inoltre al Tribunale di fondareil giudizio di sussistenza dell elemento soggettivo del reato contestato su solide basi fattuali.In particolare l ordinanza impugnata motiva logicamente circa il fatto che il tentativo direiterazione dell azione da parte di * inequivocabilmente risultante dalle immaginiacquisite non avrebbe avuto ragione di essere se l intento fosse stato solo quello di ferire o“sfregiare” * giacché – ove così si ipotizzasse – lo scopo sarebbe stato conseguitodall aggressore già al primo colpo e nessuna necessità di proseguire oltre nella condottaoffensiva si giustificherebbe.Di conseguenza si deve ritenere che la motivazione del provvedimento non sia affettadal vizio di illogicità denunciato dal ricorso essendo risultato al contrario che i giudici delriesame abbiano dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a caricodell indagato procedendo ad una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie * U n. 11 del 22/3/2000 * * 215828 01 .Il primo motivo pertanto è infondato.2.

Quanto al secondo motivo deve premettersi che in udienza il difensore del ricorrenteha fatto presente che medio tempore la misura cautelare della custodia in carcereoriginariamente applicata a * è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.* vuol dire che il sindacato del Collegio può essere limitato al profilo dellasussistenza delle esigenze cautelari e non deve riguardare più la parte del motivo di ricorsorelativa alla motivazione dell ordinanza sulla inadeguatezza del regime di restrizionedomiciliare.A tal proposito deve evidenziarsi che in tema di esigenze cautelari opera il principiosecondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione * 6 n.49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 * 1 n. 6972 del 7/12/1999 dep. 2000* * 215331 – 01 .In questa prospettiva è da ritenersi che in modo del tutto adeguato l ordinanza fonda lapropria valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per un verso sulleallarmanti modalità del fatto e per l altro sulla negativa personalità di * gravato dadiversi pregiudizi penali e soprattutto già condannato in primo grado in altro procedimentopendente per l omologo reato di tentato omicidio.Da questi elementi i giudici del riesame desumono nient affatto illogicamente unconcreto ed attuale pericolo di recidivanza che peraltro altrettanto ragionevolmente nonritengono fronteggiabile con misure cautelari meno afflittive di tipo non detentivo a causadella dimostrata incapacità dell indagato di autolimitarsi che sarebbe incompatibile conl osservanza di più circoscritte prescrizioni affidate alla sua spontanea osservanza.Dal canto suo il ricorso contrasta solo genericamente la valutazione del *Da un lato si limita a lamentare nuovamente il mancato approfondimento del moventema senza chiarire i motivi per i quali la prospettazione difensiva alternativa neutralizzerebbeil carattere oggettivamente violento e preoccupante del fatto nonché la valutazione negativacirca l attitudine dell indagato alla auto inibizione delle proprie pulsioni aggressive.* altro contesta che tra i precedenti di * vi siano reati di lesioni ma nonsmentisce il ben più rilevante dato di una condanna pendente per tentato omicidio e in ognicaso non spiega perché la eventuale erroneità del riferimento a precedenti per lesioni rendairrilevanti ai fini della valutazione della personalità dell indagato le altre condanne.In definitiva dunque il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fattio che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito v. * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 – 01 laddove il controllo dilogicità deve invece rimanere all interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari * 1 n. 1083 del20/2/1998 * * 210019 – 01 .Anche il secondo motivo pertanto non è meritevole di accoglimento.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato pertanto il ricorso è da considerarsi infondato edeve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 comma 3cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8318/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3699/2025* * * CC 12/12/2025* * * 29853/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/6/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoudita il difensore l avvocato * * del foro di Brindisi che ha concluso chiedendol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 17.6.2025 il Tribunale di Lecce in funzione di giudice delriesame ha provveduto su una istanza di riesame avverso l ordinanza del * p. delTribunale di Brindisi in data 29.5.2025 di applicazione della misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di * * * per il reato di tentato omicidio di **L ordinanza dà atto che la difesa dell indagato ha contestato in primo luogo laqualificazione giuridica dei fatti e in secondo luogo il difetto di proporzionalità della misuraapplicata rispetto al fatto episodico con richiesta subordinata di applicazione di una misurameno afflittiva.La richiesta è stata rigettata.1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto il Tribunale ha ritenuto condivisibile l iter logicogiuridico seguito dal * evidenziando che non sussista dubbio sulla qualificazionegiuridica in quanto dai filmati risulta che l indagato ha colpito la persona offesa al volto conun arma da taglio come ha lui stesso ammesso in sede di interrogatorio pur precisando diaverlo fatto per aver visto un movimento strano da parte della vittima e per aver temuto perla propria incolumità.I giudici del riesame precisano a tal proposito di aver visionato il filmato cheriprendeva il fatto dando atto che le immagini comprovassero tra l altro che a *aveva inseguito * che usciva da un locale impugnando un coltello e sferrandogli uncolpo al viso b la vittima non aveva compiuto prima alcun gesto che potesse esserefrainteso dall indagato c una terza persona aveva cercato di trattenere * il quale siera divincolato spingendola con violenza e aveva continuato a inseguire * checercava di nascondersi dietro un autovettura d * non era riuscito ad afferrare *e dopo essere tornato indietro si era diretto nuovamente verso la persona offesamuovendo il braccio in modo minaccioso al suo indirizzo.Il Tribunale ha aggiunto anche che non assume rilievo il fatto che il colpo inferto nonabbia determinato un pericolo di vita per la vittima in quanto il medico legale consulente delpubblico ministero ha dato atto che la ferita avesse una lunghezza complessiva di circa 17cm. e avesse interessato il padiglione auricolare esterno e la mandibola precisando che inragione della localizzazione della sede attinta a pochi centimetri dalla carotide e dallagiugulare della entità della lesione e del mezzo utilizzato l azione avrebbe potuto cagionarela morte del soggetto.Inoltre il Tribunale ha desunto l elemento soggettivo del dolo diretto dalla zonacorporea attinta dalla capacità offensiva dell azione lesiva dalla direzione del colpo dallemodalità della condotta e in particolare dalla circostanza che l indagato ha continuato ainseguire la vittima dopo il ferimento desistendo solo perché non era riuscito ad afferrarlo espingendo con violenza una persona terza che cercava di fermarlo. * ciò è segnoinequivocabile della volontà di * di infliggere ulteriori colpi alla vittima anche perchése la sua intenzione fosse stata solo quella di ledere non avrebbe avuto bisogno diinseguire * in quanto la sua azione aveva già raggiunto lo scopo.1.2 Quanto alle esigenze cautelari i giudici del riesame hanno condiviso il pericolo direcidivanza ravvisato dal * p. in ragione delle allarmanti modalità del fatto e dellapersonalità negativa dell indagato gravato da diversi precedenti anche per lesioni.

Peraltro* è già stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per un altro tentatoomicidio commesso il 10.2.2019.Anche nel caso di specie l indagato ha dimostrato una totale incapacità di autolimitarsirendendo evidente di essere un soggetto incapace di azionare i freni inibitori e dunque nonpropenso all osservanza di prescrizioni inerenti misure non afflittive che sarebbero affidatealla sua autodisciplina e alla sua responsabilità.Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che l unica misura idonea a evitare la ricadutain reati della stessa indole oltre che proporzionata all entità del fatto e alla sanzioneirroganda sia la custodia cautelare in carcere non apparendo idonea a scongiurare leesigenze di prevenzione nemmeno la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo incaso di arresti domiciliari.2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * ** articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 575 cod. pen.Il ricorso evidenzia che nel suo interrogatorio l indagato ha chiarito che l alterco con lavittima era dipeso da un vero e proprio sequestro di persona del fratello disabile ad opera di* il quale ne aveva condizionato il rilascio alla condizione che * andasse sulposto ha anche precisato che il colpo era nato dalla interpretazione di un gesto equivoco di* noto pregiudicato e già avvezzo all uso delle armi come risulta dal casellariogiudiziale allegato al ricorso ha altresì affermato di avere colpito * con un attrezzo dilavoro che aveva prelevato dalla sua auto.A fronte di tale prospettazione difensiva deve rilevarsi che il filmato riprende solo unaparte esterna del bar e non il suo interno sicché la ricostruzione del fatto riguarda solo unsegmento dell azione cioè quello finale della lesione.

Nessuna verifica è stata compiuta alloscopo di comprendere le ragioni effettive della lite e della reazione così violenta di *né sono stati ascoltati i numerosi testimoni che erano stati individuati dalla polizia giudiziaria.In ciò consiste il principale vizio di motivazione dell ordinanza in cui la ricostruzione delfatto avviene esclusivamente sulla base delle risultanze del video.

Di conseguenza i giudicipur sottolineando che * non abbia alcunché in mano al momento della lesione nonpossono ricostruire quanto è accaduto precedentemente all interno del bar non inquadratodalla telecamera laddove invece la valutazione della causale avrebbe assunto un valoreessenziale ai fini della qualificazione giuridica dell azione.La parzialità della ricostruzione in secondo luogo risalta ancora di più quando si passaall analisi dell elemento soggettivo.

Il Tribunale innanzitutto ritiene ininfluente la esiguità dellelesioni e non motiva circa il fatto che infine non siano state di apprezzabile entità per volontàdell agente.

Peraltro le immagini riportano la scena di * e * a distanza assairavvicinata e dunque in una situazione in cui il primo avrebbe potuto colpire il secondo inaltre parti più vitali che non il viso.

Inoltre il Tribunale ha individuato in un coltello lostrumento utilizzato per il ferimento mentre * ha parlato nel suo interrogatorio di unostrumento di lavoro e lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di unostrumento con margini taglienti ma non da punta come il coltello.

In realtà l andamento delcolpo e la sua scarsa penetrazione rendono compatibile l animus dell agente con la volontàdi arrecare uno sfregio a chi ha offeso il fratello disabile.2.2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione illogica con riferimento al profilo delleesigenze cautelari.Il ricorso censura quanto alle modalità del fatto che il Tribunale non abbia valutato se ilcomportamento dell indagato fosse stato di tipo occasionale o meno. * è anche ilrichiamo ai precedenti penali di * perché dal certificato del casellario allegato alricorso risultano quattro precedenti condanne nessuna delle quali peraltro per lesionicome erroneamente affermato nell ordinanza.Pertanto la decisione sulle esigenze cautelari è ondivaga anche nel punto relativo allaesclusiva adeguatezza della custodia in carcere con l esclusione dei dispositivi di controllo adistanza che non si limitano come afferma il Tribunale solo a evidenziare l allontanamentodal domicilio. ma attivano anche un allarme ai fini del pronto intervento delle forze di polizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo relativo alla gravità indiziaria eccepisce essenzialmente una carenzaistruttoria integrata – secondo la prospettazione difensiva – dal mancato espletamento diindagini in ordine alla fase immediatamente antecedente a quella del tentato omicidiobenché all interno del bar ove erano insorti i motivi di contrasto tra * e * fosseropresenti testimoni che avrebbero potuto essere sentiti circa la causale del successivo gestodell indagato.Tuttavia deve tenersi conto che in tema di misure cautelari il Tribunale adito in sededi riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all imputazione siccomeincompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e deve deciderein ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o diquelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell udienza * 6 n. 46036 del26/10/2023 * * 285475 01 .Di conseguenza il Tribunale ha legittimamente deciso sulla base degli atti di indaginefino a quel momento posti in essere su quella piattaforma indiziaria la motivazionedell ordinanza circa la qualificazione del fatto non è censurabile.In particolare è immune da vizi il ragionamento dei giudici del riesame quandoprendono in considerazione in relazione alla idoneità e all univocità degli atti lecaratteristiche della lesione arrecata alla persona offesa e la sede corporale concretamentedisponibile.In questo modo l ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi datempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesionepersonale da quello di tentato omicidio non solo circa la prova del dolo omicida ma anchecirca la potenzialità dell azione lesiva entrambe desumibili dalla sede corporea attintadall idoneità dell arma impiegata dalle modalità dell atto lesivo * 1 n. 24173 del5/4/2022 * * 283390 – 01 sez. 1 n. 51056 del 27/11/2013 * * 257881 –01 .* adeguata è la motivazione del provvedimento quando afferma lairrilevanza della circostanza – pure valorizzata dalla difesa – che in conseguenza del colpoinferto da * non sia insorto un pericolo di vita per la vittima.* basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui in tema di delitto tentato il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosicompiuta ex post con riferimento alla situazione presentatasi all imputato al momentodell azione in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare che non puòessere condizionata dagli effetti realmente raggiunti * 1 n. 32851 del 10/6/2013* * 256991 – 01 . * l azione che non abbia conseguito l eventosarebbe sempre inidonea e quindi la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamenteconcepibile * 1 n. 597 del 9/11/1984 dep. 1985 * * 167463 – 01 .Le emergenze investigative disponibili hanno consentito inoltre al Tribunale di fondareil giudizio di sussistenza dell elemento soggettivo del reato contestato su solide basi fattuali.In particolare l ordinanza impugnata motiva logicamente circa il fatto che il tentativo direiterazione dell azione da parte di * inequivocabilmente risultante dalle immaginiacquisite non avrebbe avuto ragione di essere se l intento fosse stato solo quello di ferire o“sfregiare” * giacché – ove così si ipotizzasse – lo scopo sarebbe stato conseguitodall aggressore già al primo colpo e nessuna necessità di proseguire oltre nella condottaoffensiva si giustificherebbe.Di conseguenza si deve ritenere che la motivazione del provvedimento non sia affettadal vizio di illogicità denunciato dal ricorso essendo risultato al contrario che i giudici delriesame abbiano dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a caricodell indagato procedendo ad una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie * U n. 11 del 22/3/2000 * * 215828 01 .Il primo motivo pertanto è infondato.2.

Quanto al secondo motivo deve premettersi che in udienza il difensore del ricorrenteha fatto presente che medio tempore la misura cautelare della custodia in carcereoriginariamente applicata a * è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.* vuol dire che il sindacato del Collegio può essere limitato al profilo dellasussistenza delle esigenze cautelari e non deve riguardare più la parte del motivo di ricorsorelativa alla motivazione dell ordinanza sulla inadeguatezza del regime di restrizionedomiciliare.A tal proposito deve evidenziarsi che in tema di esigenze cautelari opera il principiosecondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione * 6 n.49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 * 1 n. 6972 del 7/12/1999 dep. 2000* * 215331 – 01 .In questa prospettiva è da ritenersi che in modo del tutto adeguato l ordinanza fonda lapropria valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per un verso sulleallarmanti modalità del fatto e per l altro sulla negativa personalità di * gravato dadiversi pregiudizi penali e soprattutto già condannato in primo grado in altro procedimentopendente per l omologo reato di tentato omicidio.Da questi elementi i giudici del riesame desumono nient affatto illogicamente unconcreto ed attuale pericolo di recidivanza che peraltro altrettanto ragionevolmente nonritengono fronteggiabile con misure cautelari meno afflittive di tipo non detentivo a causadella dimostrata incapacità dell indagato di autolimitarsi che sarebbe incompatibile conl osservanza di più circoscritte prescrizioni affidate alla sua spontanea osservanza.Dal canto suo il ricorso contrasta solo genericamente la valutazione del *Da un lato si limita a lamentare nuovamente il mancato approfondimento del moventema senza chiarire i motivi per i quali la prospettazione difensiva alternativa neutralizzerebbeil carattere oggettivamente violento e preoccupante del fatto nonché la valutazione negativacirca l attitudine dell indagato alla auto inibizione delle proprie pulsioni aggressive.* altro contesta che tra i precedenti di * vi siano reati di lesioni ma nonsmentisce il ben più rilevante dato di una condanna pendente per tentato omicidio e in ognicaso non spiega perché la eventuale erroneità del riferimento a precedenti per lesioni rendairrilevanti ai fini della valutazione della personalità dell indagato le altre condanne.In definitiva dunque il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fattio che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito v. * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 – 01 laddove il controllo dilogicità deve invece rimanere all interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari * 1 n. 1083 del20/2/1998 * * 210019 – 01 .Anche il secondo motivo pertanto non è meritevole di accoglimento.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato pertanto il ricorso è da considerarsi infondato edeve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 comma 3cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8318/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3699/2025* * * CC 12/12/2025* * * 29853/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/6/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoudita il difensore l avvocato * * del foro di Brindisi che ha concluso chiedendol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 17.6.2025 il Tribunale di Lecce in funzione di giudice delriesame ha provveduto su una istanza di riesame avverso l ordinanza del * p. delTribunale di Brindisi in data 29.5.2025 di applicazione della misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di * * * per il reato di tentato omicidio di **L ordinanza dà atto che la difesa dell indagato ha contestato in primo luogo laqualificazione giuridica dei fatti e in secondo luogo il difetto di proporzionalità della misuraapplicata rispetto al fatto episodico con richiesta subordinata di applicazione di una misurameno afflittiva.La richiesta è stata rigettata.1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto il Tribunale ha ritenuto condivisibile l iter logicogiuridico seguito dal * evidenziando che non sussista dubbio sulla qualificazionegiuridica in quanto dai filmati risulta che l indagato ha colpito la persona offesa al volto conun arma da taglio come ha lui stesso ammesso in sede di interrogatorio pur precisando diaverlo fatto per aver visto un movimento strano da parte della vittima e per aver temuto perla propria incolumità.I giudici del riesame precisano a tal proposito di aver visionato il filmato cheriprendeva il fatto dando atto che le immagini comprovassero tra l altro che a *aveva inseguito * che usciva da un locale impugnando un coltello e sferrandogli uncolpo al viso b la vittima non aveva compiuto prima alcun gesto che potesse esserefrainteso dall indagato c una terza persona aveva cercato di trattenere * il quale siera divincolato spingendola con violenza e aveva continuato a inseguire * checercava di nascondersi dietro un autovettura d * non era riuscito ad afferrare *e dopo essere tornato indietro si era diretto nuovamente verso la persona offesamuovendo il braccio in modo minaccioso al suo indirizzo.Il Tribunale ha aggiunto anche che non assume rilievo il fatto che il colpo inferto nonabbia determinato un pericolo di vita per la vittima in quanto il medico legale consulente delpubblico ministero ha dato atto che la ferita avesse una lunghezza complessiva di circa 17cm. e avesse interessato il padiglione auricolare esterno e la mandibola precisando che inragione della localizzazione della sede attinta a pochi centimetri dalla carotide e dallagiugulare della entità della lesione e del mezzo utilizzato l azione avrebbe potuto cagionarela morte del soggetto.Inoltre il Tribunale ha desunto l elemento soggettivo del dolo diretto dalla zonacorporea attinta dalla capacità offensiva dell azione lesiva dalla direzione del colpo dallemodalità della condotta e in particolare dalla circostanza che l indagato ha continuato ainseguire la vittima dopo il ferimento desistendo solo perché non era riuscito ad afferrarlo espingendo con violenza una persona terza che cercava di fermarlo. * ciò è segnoinequivocabile della volontà di * di infliggere ulteriori colpi alla vittima anche perchése la sua intenzione fosse stata solo quella di ledere non avrebbe avuto bisogno diinseguire * in quanto la sua azione aveva già raggiunto lo scopo.1.2 Quanto alle esigenze cautelari i giudici del riesame hanno condiviso il pericolo direcidivanza ravvisato dal * p. in ragione delle allarmanti modalità del fatto e dellapersonalità negativa dell indagato gravato da diversi precedenti anche per lesioni. Peraltro* è già stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per un altro tentatoomicidio commesso il 10.2.2019.Anche nel caso di specie l indagato ha dimostrato una totale incapacità di autolimitarsirendendo evidente di essere un soggetto incapace di azionare i freni inibitori e dunque nonpropenso all osservanza di prescrizioni inerenti misure non afflittive che sarebbero affidatealla sua autodisciplina e alla sua responsabilità.Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che l unica misura idonea a evitare la ricadutain reati della stessa indole oltre che proporzionata all entità del fatto e alla sanzioneirroganda sia la custodia cautelare in carcere non apparendo idonea a scongiurare leesigenze di prevenzione nemmeno la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo incaso di arresti domiciliari.2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * ** articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 575 cod. pen.Il ricorso evidenzia che nel suo interrogatorio l indagato ha chiarito che l alterco con lavittima era dipeso da un vero e proprio sequestro di persona del fratello disabile ad opera di* il quale ne aveva condizionato il rilascio alla condizione che * andasse sulposto ha anche precisato che il colpo era nato dalla interpretazione di un gesto equivoco di* noto pregiudicato e già avvezzo all uso delle armi come risulta dal casellariogiudiziale allegato al ricorso ha altresì affermato di avere colpito * con un attrezzo dilavoro che aveva prelevato dalla sua auto.A fronte di tale prospettazione difensiva deve rilevarsi che il filmato riprende solo unaparte esterna del bar e non il suo interno sicché la ricostruzione del fatto riguarda solo unsegmento dell azione cioè quello finale della lesione. Nessuna verifica è stata compiuta alloscopo di comprendere le ragioni effettive della lite e della reazione così violenta di *né sono stati ascoltati i numerosi testimoni che erano stati individuati dalla polizia giudiziaria.In ciò consiste il principale vizio di motivazione dell ordinanza in cui la ricostruzione delfatto avviene esclusivamente sulla base delle risultanze del video. Di conseguenza i giudicipur sottolineando che * non abbia alcunché in mano al momento della lesione nonpossono ricostruire quanto è accaduto precedentemente all interno del bar non inquadratodalla telecamera laddove invece la valutazione della causale avrebbe assunto un valoreessenziale ai fini della qualificazione giuridica dell azione.La parzialità della ricostruzione in secondo luogo risalta ancora di più quando si passaall analisi dell elemento soggettivo. Il Tribunale innanzitutto ritiene ininfluente la esiguità dellelesioni e non motiva circa il fatto che infine non siano state di apprezzabile entità per volontàdell agente. Peraltro le immagini riportano la scena di * e * a distanza assairavvicinata e dunque in una situazione in cui il primo avrebbe potuto colpire il secondo inaltre parti più vitali che non il viso. Inoltre il Tribunale ha individuato in un coltello lostrumento utilizzato per il ferimento mentre * ha parlato nel suo interrogatorio di unostrumento di lavoro e lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di unostrumento con margini taglienti ma non da punta come il coltello. In realtà l andamento delcolpo e la sua scarsa penetrazione rendono compatibile l animus dell agente con la volontàdi arrecare uno sfregio a chi ha offeso il fratello disabile.2.2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione illogica con riferimento al profilo delleesigenze cautelari.Il ricorso censura quanto alle modalità del fatto che il Tribunale non abbia valutato se ilcomportamento dell indagato fosse stato di tipo occasionale o meno. * è anche ilrichiamo ai precedenti penali di * perché dal certificato del casellario allegato alricorso risultano quattro precedenti condanne nessuna delle quali peraltro per lesionicome erroneamente affermato nell ordinanza.Pertanto la decisione sulle esigenze cautelari è ondivaga anche nel punto relativo allaesclusiva adeguatezza della custodia in carcere con l esclusione dei dispositivi di controllo adistanza che non si limitano come afferma il Tribunale solo a evidenziare l allontanamentodal domicilio. ma attivano anche un allarme ai fini del pronto intervento delle forze di polizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo relativo alla gravità indiziaria eccepisce essenzialmente una carenzaistruttoria integrata – secondo la prospettazione difensiva – dal mancato espletamento diindagini in ordine alla fase immediatamente antecedente a quella del tentato omicidiobenché all interno del bar ove erano insorti i motivi di contrasto tra * e * fosseropresenti testimoni che avrebbero potuto essere sentiti circa la causale del successivo gestodell indagato.Tuttavia deve tenersi conto che in tema di misure cautelari il Tribunale adito in sededi riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all imputazione siccomeincompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e deve deciderein ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o diquelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell udienza * 6 n. 46036 del26/10/2023 * * 285475 01 .Di conseguenza il Tribunale ha legittimamente deciso sulla base degli atti di indaginefino a quel momento posti in essere su quella piattaforma indiziaria la motivazionedell ordinanza circa la qualificazione del fatto non è censurabile.In particolare è immune da vizi il ragionamento dei giudici del riesame quandoprendono in considerazione in relazione alla idoneità e all univocità degli atti lecaratteristiche della lesione arrecata alla persona offesa e la sede corporale concretamentedisponibile.In questo modo l ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi datempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesionepersonale da quello di tentato omicidio non solo circa la prova del dolo omicida ma anchecirca la potenzialità dell azione lesiva entrambe desumibili dalla sede corporea attintadall idoneità dell arma impiegata dalle modalità dell atto lesivo * 1 n. 24173 del5/4/2022 * * 283390 – 01 sez. 1 n. 51056 del 27/11/2013 * * 257881 –01 .* adeguata è la motivazione del provvedimento quando afferma lairrilevanza della circostanza – pure valorizzata dalla difesa – che in conseguenza del colpoinferto da * non sia insorto un pericolo di vita per la vittima.* basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui in tema di delitto tentato il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosicompiuta ex post con riferimento alla situazione presentatasi all imputato al momentodell azione in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare che non puòessere condizionata dagli effetti realmente raggiunti * 1 n. 32851 del 10/6/2013* * 256991 – 01 . * l azione che non abbia conseguito l eventosarebbe sempre inidonea e quindi la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamenteconcepibile * 1 n. 597 del 9/11/1984 dep. 1985 * * 167463 – 01 .Le emergenze investigative disponibili hanno consentito inoltre al Tribunale di fondareil giudizio di sussistenza dell elemento soggettivo del reato contestato su solide basi fattuali.In particolare l ordinanza impugnata motiva logicamente circa il fatto che il tentativo direiterazione dell azione da parte di * inequivocabilmente risultante dalle immaginiacquisite non avrebbe avuto ragione di essere se l intento fosse stato solo quello di ferire o“sfregiare” * giacché – ove così si ipotizzasse – lo scopo sarebbe stato conseguitodall aggressore già al primo colpo e nessuna necessità di proseguire oltre nella condottaoffensiva si giustificherebbe.Di conseguenza si deve ritenere che la motivazione del provvedimento non sia affettadal vizio di illogicità denunciato dal ricorso essendo risultato al contrario che i giudici delriesame abbiano dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a caricodell indagato procedendo ad una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie * U n. 11 del 22/3/2000 * * 215828 01 .Il primo motivo pertanto è infondato.2. Quanto al secondo motivo deve premettersi che in udienza il difensore del ricorrenteha fatto presente che medio tempore la misura cautelare della custodia in carcereoriginariamente applicata a * è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.* vuol dire che il sindacato del Collegio può essere limitato al profilo dellasussistenza delle esigenze cautelari e non deve riguardare più la parte del motivo di ricorsorelativa alla motivazione dell ordinanza sulla inadeguatezza del regime di restrizionedomiciliare.A tal proposito deve evidenziarsi che in tema di esigenze cautelari opera il principiosecondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione * 6 n.49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 * 1 n. 6972 del 7/12/1999 dep. 2000* * 215331 – 01 .In questa prospettiva è da ritenersi che in modo del tutto adeguato l ordinanza fonda lapropria valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per un verso sulleallarmanti modalità del fatto e per l altro sulla negativa personalità di * gravato dadiversi pregiudizi penali e soprattutto già condannato in primo grado in altro procedimentopendente per l omologo reato di tentato omicidio.Da questi elementi i giudici del riesame desumono nient affatto illogicamente unconcreto ed attuale pericolo di recidivanza che peraltro altrettanto ragionevolmente nonritengono fronteggiabile con misure cautelari meno afflittive di tipo non detentivo a causadella dimostrata incapacità dell indagato di autolimitarsi che sarebbe incompatibile conl osservanza di più circoscritte prescrizioni affidate alla sua spontanea osservanza.Dal canto suo il ricorso contrasta solo genericamente la valutazione del *Da un lato si limita a lamentare nuovamente il mancato approfondimento del moventema senza chiarire i motivi per i quali la prospettazione difensiva alternativa neutralizzerebbeil carattere oggettivamente violento e preoccupante del fatto nonché la valutazione negativacirca l attitudine dell indagato alla auto inibizione delle proprie pulsioni aggressive.* altro contesta che tra i precedenti di * vi siano reati di lesioni ma nonsmentisce il ben più rilevante dato di una condanna pendente per tentato omicidio e in ognicaso non spiega perché la eventuale erroneità del riferimento a precedenti per lesioni rendairrilevanti ai fini della valutazione della personalità dell indagato le altre condanne.In definitiva dunque il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fattio che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito v. * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 – 01 laddove il controllo dilogicità deve invece rimanere all interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari * 1 n. 1083 del20/2/1998 * * 210019 – 01 .Anche il secondo motivo pertanto non è meritevole di accoglimento.3. Alla luce di quanto fin qui osservato pertanto il ricorso è da considerarsi infondato edeve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 comma 3cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8318/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3699/2025* * * CC 12/12/2025* * * 29853/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/6/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha chiesto il rigetto del ricorsoudita il difensore l avvocato * * del foro di Brindisi che ha concluso chiedendol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 17.6.2025 il Tribunale di Lecce in funzione di giudice delriesame ha provveduto su una istanza di riesame avverso l ordinanza del * p. delTribunale di Brindisi in data 29.5.2025 di applicazione della misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di * * * per il reato di tentato omicidio di **L ordinanza dà atto che la difesa dell indagato ha contestato in primo luogo laqualificazione giuridica dei fatti e in secondo luogo il difetto di proporzionalità della misuraapplicata rispetto al fatto episodico con richiesta subordinata di applicazione di una misurameno afflittiva.La richiesta è stata rigettata.1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto il Tribunale ha ritenuto condivisibile l iter logicogiuridico seguito dal * evidenziando che non sussista dubbio sulla qualificazionegiuridica in quanto dai filmati risulta che l indagato ha colpito la persona offesa al volto conun arma da taglio come ha lui stesso ammesso in sede di interrogatorio pur precisando diaverlo fatto per aver visto un movimento strano da parte della vittima e per aver temuto perla propria incolumità.I giudici del riesame precisano a tal proposito di aver visionato il filmato cheriprendeva il fatto dando atto che le immagini comprovassero tra l altro che a *aveva inseguito * che usciva da un locale impugnando un coltello e sferrandogli uncolpo al viso b la vittima non aveva compiuto prima alcun gesto che potesse esserefrainteso dall indagato c una terza persona aveva cercato di trattenere * il quale siera divincolato spingendola con violenza e aveva continuato a inseguire * checercava di nascondersi dietro un autovettura d * non era riuscito ad afferrare *e dopo essere tornato indietro si era diretto nuovamente verso la persona offesamuovendo il braccio in modo minaccioso al suo indirizzo.Il Tribunale ha aggiunto anche che non assume rilievo il fatto che il colpo inferto nonabbia determinato un pericolo di vita per la vittima in quanto il medico legale consulente delpubblico ministero ha dato atto che la ferita avesse una lunghezza complessiva di circa 17cm. e avesse interessato il padiglione auricolare esterno e la mandibola precisando che inragione della localizzazione della sede attinta a pochi centimetri dalla carotide e dallagiugulare della entità della lesione e del mezzo utilizzato l azione avrebbe potuto cagionarela morte del soggetto.Inoltre il Tribunale ha desunto l elemento soggettivo del dolo diretto dalla zonacorporea attinta dalla capacità offensiva dell azione lesiva dalla direzione del colpo dallemodalità della condotta e in particolare dalla circostanza che l indagato ha continuato ainseguire la vittima dopo il ferimento desistendo solo perché non era riuscito ad afferrarlo espingendo con violenza una persona terza che cercava di fermarlo. * ciò è segnoinequivocabile della volontà di * di infliggere ulteriori colpi alla vittima anche perchése la sua intenzione fosse stata solo quella di ledere non avrebbe avuto bisogno diinseguire * in quanto la sua azione aveva già raggiunto lo scopo.1.2 Quanto alle esigenze cautelari i giudici del riesame hanno condiviso il pericolo direcidivanza ravvisato dal * p. in ragione delle allarmanti modalità del fatto e dellapersonalità negativa dell indagato gravato da diversi precedenti anche per lesioni. Peraltro* è già stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per un altro tentatoomicidio commesso il 10.2.2019.Anche nel caso di specie l indagato ha dimostrato una totale incapacità di autolimitarsirendendo evidente di essere un soggetto incapace di azionare i freni inibitori e dunque nonpropenso all osservanza di prescrizioni inerenti misure non afflittive che sarebbero affidatealla sua autodisciplina e alla sua responsabilità.Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che l unica misura idonea a evitare la ricadutain reati della stessa indole oltre che proporzionata all entità del fatto e alla sanzioneirroganda sia la custodia cautelare in carcere non apparendo idonea a scongiurare leesigenze di prevenzione nemmeno la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo incaso di arresti domiciliari.2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di * ** articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 575 cod. pen.Il ricorso evidenzia che nel suo interrogatorio l indagato ha chiarito che l alterco con lavittima era dipeso da un vero e proprio sequestro di persona del fratello disabile ad opera di* il quale ne aveva condizionato il rilascio alla condizione che * andasse sulposto ha anche precisato che il colpo era nato dalla interpretazione di un gesto equivoco di* noto pregiudicato e già avvezzo all uso delle armi come risulta dal casellariogiudiziale allegato al ricorso ha altresì affermato di avere colpito * con un attrezzo dilavoro che aveva prelevato dalla sua auto.A fronte di tale prospettazione difensiva deve rilevarsi che il filmato riprende solo unaparte esterna del bar e non il suo interno sicché la ricostruzione del fatto riguarda solo unsegmento dell azione cioè quello finale della lesione. Nessuna verifica è stata compiuta alloscopo di comprendere le ragioni effettive della lite e della reazione così violenta di *né sono stati ascoltati i numerosi testimoni che erano stati individuati dalla polizia giudiziaria.In ciò consiste il principale vizio di motivazione dell ordinanza in cui la ricostruzione delfatto avviene esclusivamente sulla base delle risultanze del video. Di conseguenza i giudicipur sottolineando che * non abbia alcunché in mano al momento della lesione nonpossono ricostruire quanto è accaduto precedentemente all interno del bar non inquadratodalla telecamera laddove invece la valutazione della causale avrebbe assunto un valoreessenziale ai fini della qualificazione giuridica dell azione.La parzialità della ricostruzione in secondo luogo risalta ancora di più quando si passaall analisi dell elemento soggettivo. Il Tribunale innanzitutto ritiene ininfluente la esiguità dellelesioni e non motiva circa il fatto che infine non siano state di apprezzabile entità per volontàdell agente. Peraltro le immagini riportano la scena di * e * a distanza assairavvicinata e dunque in una situazione in cui il primo avrebbe potuto colpire il secondo inaltre parti più vitali che non il viso. Inoltre il Tribunale ha individuato in un coltello lostrumento utilizzato per il ferimento mentre * ha parlato nel suo interrogatorio di unostrumento di lavoro e lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di unostrumento con margini taglienti ma non da punta come il coltello. In realtà l andamento delcolpo e la sua scarsa penetrazione rendono compatibile l animus dell agente con la volontàdi arrecare uno sfregio a chi ha offeso il fratello disabile.2.2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione illogica con riferimento al profilo delleesigenze cautelari.Il ricorso censura quanto alle modalità del fatto che il Tribunale non abbia valutato se ilcomportamento dell indagato fosse stato di tipo occasionale o meno. * è anche ilrichiamo ai precedenti penali di * perché dal certificato del casellario allegato alricorso risultano quattro precedenti condanne nessuna delle quali peraltro per lesionicome erroneamente affermato nell ordinanza.Pertanto la decisione sulle esigenze cautelari è ondivaga anche nel punto relativo allaesclusiva adeguatezza della custodia in carcere con l esclusione dei dispositivi di controllo adistanza che non si limitano come afferma il Tribunale solo a evidenziare l allontanamentodal domicilio. ma attivano anche un allarme ai fini del pronto intervento delle forze di polizia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo relativo alla gravità indiziaria eccepisce essenzialmente una carenzaistruttoria integrata – secondo la prospettazione difensiva – dal mancato espletamento diindagini in ordine alla fase immediatamente antecedente a quella del tentato omicidiobenché all interno del bar ove erano insorti i motivi di contrasto tra * e * fosseropresenti testimoni che avrebbero potuto essere sentiti circa la causale del successivo gestodell indagato.Tuttavia deve tenersi conto che in tema di misure cautelari il Tribunale adito in sededi riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all imputazione siccomeincompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate e deve deciderein ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o diquelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell udienza * 6 n. 46036 del26/10/2023 * * 285475 01 .Di conseguenza il Tribunale ha legittimamente deciso sulla base degli atti di indaginefino a quel momento posti in essere su quella piattaforma indiziaria la motivazionedell ordinanza circa la qualificazione del fatto non è censurabile.In particolare è immune da vizi il ragionamento dei giudici del riesame quandoprendono in considerazione in relazione alla idoneità e all univocità degli atti lecaratteristiche della lesione arrecata alla persona offesa e la sede corporale concretamentedisponibile.In questo modo l ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi datempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesionepersonale da quello di tentato omicidio non solo circa la prova del dolo omicida ma anchecirca la potenzialità dell azione lesiva entrambe desumibili dalla sede corporea attintadall idoneità dell arma impiegata dalle modalità dell atto lesivo * 1 n. 24173 del5/4/2022 * * 283390 – 01 sez. 1 n. 51056 del 27/11/2013 * * 257881 –01 .* adeguata è la motivazione del provvedimento quando afferma lairrilevanza della circostanza – pure valorizzata dalla difesa – che in conseguenza del colpoinferto da * non sia insorto un pericolo di vita per la vittima.* basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui in tema di delitto tentato il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosicompiuta ex post con riferimento alla situazione presentatasi all imputato al momentodell azione in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare che non puòessere condizionata dagli effetti realmente raggiunti * 1 n. 32851 del 10/6/2013* * 256991 – 01 . * l azione che non abbia conseguito l eventosarebbe sempre inidonea e quindi la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamenteconcepibile * 1 n. 597 del 9/11/1984 dep. 1985 * * 167463 – 01 .Le emergenze investigative disponibili hanno consentito inoltre al Tribunale di fondareil giudizio di sussistenza dell elemento soggettivo del reato contestato su solide basi fattuali.In particolare l ordinanza impugnata motiva logicamente circa il fatto che il tentativo direiterazione dell azione da parte di * inequivocabilmente risultante dalle immaginiacquisite non avrebbe avuto ragione di essere se l intento fosse stato solo quello di ferire o“sfregiare” * giacché – ove così si ipotizzasse – lo scopo sarebbe stato conseguitodall aggressore già al primo colpo e nessuna necessità di proseguire oltre nella condottaoffensiva si giustificherebbe.Di conseguenza si deve ritenere che la motivazione del provvedimento non sia affettadal vizio di illogicità denunciato dal ricorso essendo risultato al contrario che i giudici delriesame abbiano dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a caricodell indagato procedendo ad una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanzeprobatorie * U n. 11 del 22/3/2000 * * 215828 01 .Il primo motivo pertanto è infondato.2. Quanto al secondo motivo deve premettersi che in udienza il difensore del ricorrenteha fatto presente che medio tempore la misura cautelare della custodia in carcereoriginariamente applicata a * è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.* vuol dire che il sindacato del Collegio può essere limitato al profilo dellasussistenza delle esigenze cautelari e non deve riguardare più la parte del motivo di ricorsorelativa alla motivazione dell ordinanza sulla inadeguatezza del regime di restrizionedomiciliare.A tal proposito deve evidenziarsi che in tema di esigenze cautelari opera il principiosecondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione * 6 n.49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 * 1 n. 6972 del 7/12/1999 dep. 2000* * 215331 – 01 .In questa prospettiva è da ritenersi che in modo del tutto adeguato l ordinanza fonda lapropria valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per un verso sulleallarmanti modalità del fatto e per l altro sulla negativa personalità di * gravato dadiversi pregiudizi penali e soprattutto già condannato in primo grado in altro procedimentopendente per l omologo reato di tentato omicidio.Da questi elementi i giudici del riesame desumono nient affatto illogicamente unconcreto ed attuale pericolo di recidivanza che peraltro altrettanto ragionevolmente nonritengono fronteggiabile con misure cautelari meno afflittive di tipo non detentivo a causadella dimostrata incapacità dell indagato di autolimitarsi che sarebbe incompatibile conl osservanza di più circoscritte prescrizioni affidate alla sua spontanea osservanza.Dal canto suo il ricorso contrasta solo genericamente la valutazione del *Da un lato si limita a lamentare nuovamente il mancato approfondimento del moventema senza chiarire i motivi per i quali la prospettazione difensiva alternativa neutralizzerebbeil carattere oggettivamente violento e preoccupante del fatto nonché la valutazione negativacirca l attitudine dell indagato alla auto inibizione delle proprie pulsioni aggressive.* altro contesta che tra i precedenti di * vi siano reati di lesioni ma nonsmentisce il ben più rilevante dato di una condanna pendente per tentato omicidio e in ognicaso non spiega perché la eventuale erroneità del riferimento a precedenti per lesioni rendairrilevanti ai fini della valutazione della personalità dell indagato le altre condanne.In definitiva dunque il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fattio che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito v. * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 – 01 laddove il controllo dilogicità deve invece rimanere all interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari * 1 n. 1083 del20/2/1998 * * 210019 – 01 .Anche il secondo motivo pertanto non è meritevole di accoglimento.3. Alla luce di quanto fin qui osservato pertanto il ricorso è da considerarsi infondato edeve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 comma 3cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 12/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *