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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 13228/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; terteiservtite-fe-corrclusicatteLe [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza di patteggiamento emessa in data 24/6/2021, recependo l'accordo raggiunto tra le parti, ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati di cui all'imputazione, concernenti due episodi di furto in abitazione, aggravati dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose (artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) Era concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen. con giudizio di equivalenza sulle aggravanti.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., erroneo calcolo dela pena e contrasto tra dispositivo e motivazione.

L'esponente evidenzia il contrasto esistente tra quanto riportato in motivazione (dove si legge che l'attenuante riconosciuta è concessa con giudizio di prevalenza sulle aggravanti) e quanto indicato in dispositivo, dove l'attenuante è ritenuta "equivalente alle aggravati".

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibille.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha recepito la pena proposta dalle parti, riproducendo fedelmente il calcolo indicato nel negozio processuale ex art. 444 cod. proc. pen., in cui, appunto, era previsto il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen. e le contestate aggravanti.

Il riferimento al giudizio di prevalenza contenuto nella motivazione è, all'evidenza, riconducibile ad un error calami ed è del tutto ininfluente nell'economia della decisione, avendo il giudice correttamente riportato in dispositivo i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, ratificato in sede di pattegg ia mento.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (ex multis Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375).

Si è anche osservato come tale contrasto non sempre possa essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione: in particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, dovendosi in tal caso individuare la carenza di un concreto e attuale interesse ad impugnare (così Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936; Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216546; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Buscemi, Rv. 208672).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; terteiservtite-fe-corrclusicatteLe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza di patteggiamento emessa in data 24/6/2021, recependo l'accordo raggiunto tra le parti, ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati di cui all'imputazione, concernenti due episodi di furto in abitazione, aggravati dall'avere commesso il fatto con violenza sulle cose (artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.) Era concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen. con giudizio di equivalenza sulle aggravanti. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., erroneo calcolo dela pena e contrasto tra dispositivo e motivazione. L'esponente evidenzia il contrasto esistente tra quanto riportato in motivazione (dove si legge che l'attenuante riconosciuta è concessa con giudizio di prevalenza sulle aggravanti) e quanto indicato in dispositivo, dove l'attenuante è ritenuta "equivalente alle aggravati". Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibille. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha recepito la pena proposta dalle parti, riproducendo fedelmente il calcolo indicato nel negozio processuale ex art. 444 cod. proc. pen., in cui, appunto, era previsto il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen. e le contestate aggravanti. Il riferimento al giudizio di prevalenza contenuto nella motivazione è, all'evidenza, riconducibile ad un error calami ed è del tutto ininfluente nell'economia della decisione, avendo il giudice correttamente riportato in dispositivo i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, ratificato in sede di pattegg ia mento. Secondo consolidato orientamento di questa Corte il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (ex multis Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375). Si è anche osservato come tale contrasto non sempre possa essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione: in particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, dovendosi in tal caso individuare la carenza di un concreto e attuale interesse ad impugnare (così Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936; Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216546; Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Buscemi, Rv. 208672). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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