CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6820/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale alla PEC e , rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] CONTI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25; -controricorrente- nonché nei confronti MATRAGRANO NICOLAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte dei conti II s ez ione giurisd izionale centrale d’appello n. 371/2022 depositata il 09/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci,nonché [OSCURATO:PERSONA], quale ingegnere preposto ai controlli e al collaudo, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario regionale della Regione della Calabria, venivano citati a giudizio innanzi alla Corte dei conti – sezione per la Calabria, per rispondere dei danni cagionati per il non corretto uso di contributi comunitari previsti dall’asse 2, misura 2.3, del [OSCURATO:PERSONA] per la Pesca in Calabria per gli anni 2007-2013, in relazione al finanziamento assegnato per un progetto finalizzato alla commercializzazione e trasformazione del pescato. 2. La sentenza di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione e la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale incardinato nei confronti dei soci e delle altre parti, dichiarava intervenuta la prescrizione quinquennale nei confronti dei soci e dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e proscioglieva nel merito il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sull’impugnazione delle parti, la Corte dei conti, con la sentenza in epigrafe, esclusa l’improcedibilità dell’azione erariale per carenza d’interesse in ragione del parallelo processo penale e confermata la giurisdizione contabile nei confronti dell’amministratore e dei soci , in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non prescritto il credito erariale. 3.1. Il giudice contabile, in particolare, evidenziava l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l’azione penale e quella erariale e che, in materiadi danno da finanziamento pubblico, la giurisprudenza contabile, per costante e consolidato orientamento, può estendersi legittimamente anche agli amministratori e ai soci a prescindere dal fatto che l’intestataria del contributo sia una persona giuridicaprivata. 3.2. Evidenziava, inoltre, la carente e illogica valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di primo grado ai fini della ritenuta maturata prescrizione e alla configurabilità dell’occultamento doloso delle condotte, avente rilevanza oggettiva. 3.3. Quanto all’invocata decisione in sede penale, ne escludeva la valutabilità ex art. 652 cod. proc. pen. non essendovi stata pronuncia sul merito della causa petendie del relativo petitum erariale ad opera del giudice di primo grado, che si era pronunciato sulla sola eccezione di prescrizione, restando estranea “qualsiasi considerazione sul merito della responsabilità contestata”. Rilevava, peraltro, che la sentenza era suscettibile di considerazione quale elemento di prova nell’ambito del processo di formazione del libero convincimento del giudice e, in tale ambito, evidenziava la carente disamina, operata dal giudice penale, dei rilievi operati dalla polizia giudiziaria all’esito dei riscontri incrociati, dei controlli di “coerenza esterna e delle movimentazioni bancarie relative ai vari pagamenti in relazione alle date delle forniture e della loro fatturazione, fondandosi solo su alcune deposizioni testimoniali senza il necessario confronto con gli altri elementi del giudizio, sì da concludere che “non emergono sufficienti ragioni per escludere l’occultamento del danno”. 4. Contro tale pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei conti. 5. In applicazione dell’art. 380 bis, primo comma , c od. p roc. c iv. (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), d . l gs. 10 ottobre 2022, n. 149), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte haformulato proposta di definizione del giudizio,ritenendo inammissibili i motivi sia perché non aderenti alla ratio decidentidi accertamento che il credito erariale non era prescritto, sia perché risolventesi nella deduzione di incensurabili errori in iudicando , inerenti ai limiti interni della giurisdizione, riguardanti la valutazione, compiuta dal giudice contabile, circa lo sviamento della provvista pubblicistica anche in presenza di irregolarità della domanda e tardività nella realizzazione del progetto. 6. I ricorrenti, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione. 7. In prossimità dell’udienza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., la violazione dei limiti della giurisdizione contabile e la “Violazione del principio del ne bis in idem di cui agli artt. 4, Protocollo 7, della CEDU e 50 della Carta di Nizza per avere la sentenza d’appello dichiarato non prescritto il danno erariale in ragione di un “occultamento doloso del danno”, pur a fronte di un precedente giudicato di natura penale che, in relazione ai medesimi fatti, aveva disposto l’assoluzione dei sig.ri Cavallo “perché il fatto non sussiste” – Violazione dell’art. 54 della “Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen” del 14 giugno 1985, anche in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost.” 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., la violazione dei limiti della giurisdizione contabile, deducendo il “difetto di giurisdizione nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore e socio di un ente privato”. 3. I motivi vanno integralmente disattesi, come, del resto, già anticipato con la proposta formulata in corso di causa. 4. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, il difetto relativo di giurisdizione, è riscontrabile quando il giudice violi i cd. limiti esterni della propria giurisdizione (pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici, ovvero negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri), senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Ne deriva che tale vizio non è configurabile per errores in procedendoo in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, v. Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021, Cass. S.U., n. 19341/2022). 5. Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha chiaramente ed univocamente ad oggetto la declaratoria della non intervenuta prescrizione, ambito che, in sé, afferisce ai limiti interni della giurisdizione contabile e non all’osservanza dei limiti esterni (v. Sez. U., n. 17660 del 19/07/2013; Sez. U., n. 25208 del 10/11/2020). 6. Il primo motivo è in ogni caso inammissibile: i vizi dedotti attengono, in evidenza, ad eventuali errores in procedendo o in iudicando, come tali conferenti ai limiti interni della giurisdizione del giudice contabile ed estranei al sindacato della Corte di cassazione. 6.1. Così è con riguardo al dedotto esercizio della potestas iudicandi in violazione del principio del ne bis in idem in ragione di una precedente sentenza penale posto che «l'eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale - essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale» (v. Sez. U., n. 31107 del 28/12/2017; Sez. U., n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U. n. 36495 del 13/12/2022). Né diverso rilievo assume l’interpretazione operata dal giudice contabile della decisione penale e la sua refluenza probatoria ai fini della valutazione sull’avvenuta prescrizione della pretesa erariale, il cui accertamento afferisce ai limiti interni della giurisdizione contabile e non all’osservanza dei limiti esterni (v. Sez. U., n. 17660 del 19/07/2013; Sez. U., n. 25208 del 10/11/2020). 6.2. Quanto alla dedotta violazione di norme unionali o della CEDU, va parimenti sottolineato che, secondo il recente e consolidato orientamento di questa Corte, del tutto coerente con gli arresti della Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], in C-427/20), la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, nonconcreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Sez.U., n. 32773/2018; Sez. U., 10087/2020; S ez . U., n. 19175/2020, Sez. U., n. 18882/2022). Ne deriva che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile , suscettibili di comportare errori in iudicandoo in procedendo, anche per contrasto con il diritto dell’Unione europea, operando i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, “i quali restano invalicabili, quand'anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale” (Sez.U., n. 12586/2019 ; Sez. U., n. 18882/2022; Sez. U., 26164/2022). 7. Il secondo motivo è infondato. 7.1. Sul punto va specificamente ribadito che « ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'amministratore di una società privata, che, ricevuto un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto di maricoltura "off-shore", era stato condannato dal giudice contabile sulla base della verificata attuazione solo parziale della struttura, rinvenuta in abbandono sul fondale marino)» (v. Sez. U, n. 1774 del 25/01/2013; v. anche Sez. U., n. 23897 del 24/11/2015; Sez. U., n. 18991 del 31/07/2017; Sez. U., n. 3100 del 02/02/2022; Sez. U., n. 15893 del 17/05/2022, secondo la quale «In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti»; da ultimo v. anche Sez. U., n. 9794 del 12/04/2023). 7.2. Si è sottolineato, del resto che ai fini del riconoscimentodella giurisdizione della Corte deiconti per danno erariale, non deve aversi riguardoalla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione- bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzionestessa. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione dellaqualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. 9. Infine,la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata a firma del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per cui la Corte, avendodefinito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare ilterzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod. proc. civ. , come previsto dal citato art. 380 bis , ultimo comma , in continuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite con le recenti decisioni Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023e n. n. 27433 del 27/09/2023. 9.1. Occorre sottolineare, sul punto, che non ha rilievo, ai fini della valutazione di conformità tra proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. e decisione a seguito dell’opposizione, la circostanza che un motivo sia stato qualificato, nella prima sede, come inammissibile mentre nel giudizio è stato considerato infondato, attesa l’identità delle ragioni fondanti la proposta e la successiva statuizione definitiva. Entrambe, difatti, sono ancorate alla sussistenza della giurisdizione nei confronti dell’amministratore di una società, anche privata, in caso di sviamento della provvista pubblicistica, anche in presenza di irregolarità della domanda e tardiva realizzazione del progetto finanziato,sicché disattendono, in base alle medesime ragioni in diritto e per i medesimi presupposti, la contestazione operata con il ricorso sulla valutazione del giudice contabile. Da ciò la conformità della decisione rispetto alla proposta. 9.2. I citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) «contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”», sì da codificare «una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata». 9.3. Nella specifica vicenda in giudizio, peraltro, deve ritenersi inapplicabile il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. alla luce dello stesso rilievo per cui non deve provvedersi sulle spese per la natura solo formale di parte del Procuratore Generale della Corte dei conti. Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, i ricorrenti vannocondannati al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; c ondanna i ricorrenti al pagamento in favore della cassa delle a mmende della somma di € 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 200