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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04829/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 26/9/2019 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 28 marzo 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1,

I. fall., e ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ha rideterminato pena e le pene accessorie inflitte al ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della Auto & Auto s.r.I., dichiarata fallita il 28/10/2015, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale censura l'erronea valutazione della sussistenza del dolo specifico sull'accertamento del quale non vi sarebbe stato alcun accertamento dibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'equiparazione tra l' asserita inesistenza sopravvenuta dei beni e la prova della loro distrazione e occultamento.

2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura, con riferimento al terzo capo dell'imputazione, l'illogicità manifesta della sentenza in quanto aprioristicamente sono state attribuite alla volontà del ricorrente operazioni ritenute causa del dissesto in assenza di qualsiasi individuazione delle stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità in quanto reiterativi di doglianze già puntualmente esaminate e correttamente non accolte dalla Corte d'appello.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che, come riconosciuto anche nella sentenza d'appello, non ha mai ricevuto la richiesta di consegnare i documenti e le scritture contabili poiché non è stato mai contattato dal curatore e che, pertanto, difetterebbe il dolo specifico la cui esistenza non è stata accertata nella fase di merito non essendosi svolta sul punto alcuna istruttoria dibattimentale.

Sollevando siffatta doglianza il ricorrente mostra non di aver letto la motivazione della Corte distrettuale che, con chiarezza e in modo esaustivo e logico, dopo avere precisato che la bancarotta fraudolenta documentale sanziona la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili e non anche la tardiva consegna dei libri contabili, sottolinea che il ricorrente, ben avrebbe potuto, dopo avere avuto contezza della richiesta del curatore, depositare i documenti contabili riferibili alla società fallita di cui, dal marzo 2009, a seguito di restituzione da parte della GdF, aveva la disponibilità.

La Corte poi prosegue e, nell'individuare l'elemento psicologico, precisa che «la sottrazione dei libri va letta in correlazione con gli altri comportamenti tenuti dall'imputato ... che ha omesso sistematicamente di ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi della società e ha distratto le poste attive il cui evidente fine era quello di impedire che i creditori ... potessero avere contezza del patrimonio societario».

4.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale che, dopo aver rilevato che tutte le voci riportate nell'ultimo bilancio di esercizio, chiusosi in attivo, non sono state rinvenute, ha precisato che l'imputato, amministratore della fallita dal 2006 e sino al 2009 e in seguito liquidatore della stessa, nulla ha provato, pur avendone l'onere, in ordine alla destinazione dei beni stessi al soddisfacimento delle esigenze sociali e al perseguimento dei relativi fini.

La Corte d'appello, con tale affermazione, fa buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell' occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).

Ed invero, l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore si fonda sia sull'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, sia sulla responsabilità, che grava in capo al predetto, in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, fattori, questi, che comportano l'assoluta insufficienza di una generica asserzione di assorbimento dei predetti beni dai costi gestionali, ove questi non siano documentati e precisati nel loro dettagliato ammontare.

E' pur vero che, nel caso in cui l'imputato affermi di aver impiegato i beni per finalità aziendali, ovvero di averli restituiti all'avente diritto, la mancanza dì una chiara smentita emergente dagli elementi probatori raccolti non può essere ignorata dal giudicante, «il quale non può, sic et simpliciter, limitarsi alla rilevazione 'notarile' dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito» (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), ma deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'imputato si è limitato ad osservare «che nulla è emerso sull'effettiva esistenza e, dunque sulla distrazione di detti beni».

Tale affermazione, oltre che essere del tutto generica, è smentita dalle risultanze documentali posto che, come la Corte distrettuale ha messo in luce, tali beni risultano dall'ultimo bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2008 e nessun elemento (peraltro neanche dedotto) è emerso per poter ritenere che siffatto bilancio sia stato falsificato.

3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto il ricorrente, in modo assertivo e apodittico, reitera un motivo già fatto valere con il ricorso in appello lamentando l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto — confermando anche in parte qua la decisione di primo grado a cui si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo — la responsabilità dell'imputato perché nella qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della fallita cagionava con dolo il fallimento attraverso il mancato pagamento, nello specifico, delle imposte dal 2005 al 2012, maturando un debito tributario di circa tre milioni di euro, costituente la quasi totalità del passivo accertato.

Anche su tale punto la sentenza impugnata è del tutto immune da censure in quanto, dopo aver preso atto dei rilievi dell'appellante e riesaminato e valorizzato il medesimo compendio probatorio valutato dal giudice di primo grado, è giunta alle identiche conclusioni di quest'ultimo con motivazione logica, esauriente, priva di aporie e contraddizioni e, quindi, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La Corte, infatti, ha messo in rilievo che il perdurante inadempimento da parte della fallita alle obbligazioni fiscali e previdenziali — per un tempo assai rilevante e coincidente, «pressoché integralmente» con quello in ui l'imputato ha amministrato e gestito la società e per un importo del debito assai cospicuo (costituente la quasi totalità del passivo) e documentato dalle cartelle di pagamento regolarmente inviate dall'erario alla società — non può che essere frutto di una deliberata scelta gestionale.

Né può revocarsi in dubbio, come adombra il ricorrente, che il fallimento non sia stato determinato essenzialmente dal mancato e volontario inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali trattandosi di un comportamento che, per modalità e tempistiche, non può non considerarsi indiscutibilmente e intrinsecamente pericoloso per la "salute" economico-finanziaria della società.

Come correttamente messo in rilievo dalla Corte d'appello, il protrarsi per ben sette anni dell' inadempimento di siffatte obbligazioni, l'inevitabile carico sanzionatorio che ha comportato un debito di circa tre milioni di euro non poteva, proprio in ragione dell'ampiezza del fenomeno e della sua sistematicità, non far considerare prevedibile il conseguente dissesto.

4. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021 Il C9nsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 26/9/2019 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 28 marzo 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall., e ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti, ha rideterminato pena e le pene accessorie inflitte al ricorrente, nella sua qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della Auto & Auto s.r.I., dichiarata fallita il 28/10/2015, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale censura l'erronea valutazione della sussistenza del dolo specifico sull'accertamento del quale non vi sarebbe stato alcun accertamento dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'equiparazione tra l' asserita inesistenza sopravvenuta dei beni e la prova della loro distrazione e occultamento. 2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura, con riferimento al terzo capo dell'imputazione, l'illogicità manifesta della sentenza in quanto aprioristicamente sono state attribuite alla volontà del ricorrente operazioni ritenute causa del dissesto in assenza di qualsiasi individuazione delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità in quanto reiterativi di doglianze già puntualmente esaminate e correttamente non accolte dalla Corte d'appello. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che, come riconosciuto anche nella sentenza d'appello, non ha mai ricevuto la richiesta di consegnare i documenti e le scritture contabili poiché non è stato mai contattato dal curatore e che, pertanto, difetterebbe il dolo specifico la cui esistenza non è stata accertata nella fase di merito non essendosi svolta sul punto alcuna istruttoria dibattimentale. Sollevando siffatta doglianza il ricorrente mostra non di aver letto la motivazione della Corte distrettuale che, con chiarezza e in modo esaustivo e logico, dopo avere precisato che la bancarotta fraudolenta documentale sanziona la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili e non anche la tardiva consegna dei libri contabili, sottolinea che il ricorrente, ben avrebbe potuto, dopo avere avuto contezza della richiesta del curatore, depositare i documenti contabili riferibili alla società fallita di cui, dal marzo 2009, a seguito di restituzione da parte della GdF, aveva la disponibilità. La Corte poi prosegue e, nell'individuare l'elemento psicologico, precisa che «la sottrazione dei libri va letta in correlazione con gli altri comportamenti tenuti dall'imputato ... che ha omesso sistematicamente di ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi della società e ha distratto le poste attive il cui evidente fine era quello di impedire che i creditori ... potessero avere contezza del patrimonio societario». 4.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il ricorrente mostra di non confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale che, dopo aver rilevato che tutte le voci riportate nell'ultimo bilancio di esercizio, chiusosi in attivo, non sono state rinvenute, ha precisato che l'imputato, amministratore della fallita dal 2006 e sino al 2009 e in seguito liquidatore della stessa, nulla ha provato, pur avendone l'onere, in ordine alla destinazione dei beni stessi al soddisfacimento delle esigenze sociali e al perseguimento dei relativi fini. La Corte d'appello, con tale affermazione, fa buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell' occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (ex multis, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). Ed invero, l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore si fonda sia sull'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, sia sulla responsabilità, che grava in capo al predetto, in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, fattori, questi, che comportano l'assoluta insufficienza di una generica asserzione di assorbimento dei predetti beni dai costi gestionali, ove questi non siano documentati e precisati nel loro dettagliato ammontare. E' pur vero che, nel caso in cui l'imputato affermi di aver impiegato i beni per finalità aziendali, ovvero di averli restituiti all'avente diritto, la mancanza dì una chiara smentita emergente dagli elementi probatori raccolti non può essere ignorata dal giudicante, «il quale non può, sic et simpliciter, limitarsi alla rilevazione 'notarile' dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito» (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), ma deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'imputato si è limitato ad osservare «che nulla è emerso sull'effettiva esistenza e, dunque sulla distrazione di detti beni». Tale affermazione, oltre che essere del tutto generica, è smentita dalle risultanze documentali posto che, come la Corte distrettuale ha messo in luce, tali beni risultano dall'ultimo bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2008 e nessun elemento (peraltro neanche dedotto) è emerso per poter ritenere che siffatto bilancio sia stato falsificato. 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto il ricorrente, in modo assertivo e apodittico, reitera un motivo già fatto valere con il ricorso in appello lamentando l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto — confermando anche in parte qua la decisione di primo grado a cui si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo — la responsabilità dell'imputato perché nella qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della fallita cagionava con dolo il fallimento attraverso il mancato pagamento, nello specifico, delle imposte dal 2005 al 2012, maturando un debito tributario di circa tre milioni di euro, costituente la quasi totalità del passivo accertato. Anche su tale punto la sentenza impugnata è del tutto immune da censure in quanto, dopo aver preso atto dei rilievi dell'appellante e riesaminato e valorizzato il medesimo compendio probatorio valutato dal giudice di primo grado, è giunta alle identiche conclusioni di quest'ultimo con motivazione logica, esauriente, priva di aporie e contraddizioni e, quindi, esente da vizi rilevabili in questa sede. La Corte, infatti, ha messo in rilievo che il perdurante inadempimento da parte della fallita alle obbligazioni fiscali e previdenziali — per un tempo assai rilevante e coincidente, «pressoché integralmente» con quello in ui l'imputato ha amministrato e gestito la società e per un importo del debito assai cospicuo (costituente la quasi totalità del passivo) e documentato dalle cartelle di pagamento regolarmente inviate dall'erario alla società — non può che essere frutto di una deliberata scelta gestionale. Né può revocarsi in dubbio, come adombra il ricorrente, che il fallimento non sia stato determinato essenzialmente dal mancato e volontario inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali trattandosi di un comportamento che, per modalità e tempistiche, non può non considerarsi indiscutibilmente e intrinsecamente pericoloso per la "salute" economico-finanziaria della società. Come correttamente messo in rilievo dalla Corte d'appello, il protrarsi per ben sette anni dell' inadempimento di siffatte obbligazioni, l'inevitabile carico sanzionatorio che ha comportato un debito di circa tre milioni di euro non poteva, proprio in ragione dell'ampiezza del fenomeno e della sua sistematicità, non far considerare prevedibile il conseguente dissesto. 4. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 Il C9nsigliere estensore
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