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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12384/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17037/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 5546/2023depositata il 22/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo 21212/2021, esitato con ordinanza numero 5546 del 2023, che vedeva la soccombenza dell'Agenzia delle entrate anche ai fini delle spese liquidate a favore della società contribuente.

Viene proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di controricorso rituale domanda di distrazione a favore del patrono della parte privata, qualificatosi come antistatario.

CONSIDERATO con l'unico motivo di ricorso si rappresenta l'errore materiale nella prefata ordinanza di questa Corte numero 5546/2023, ove non ha disposto la distrazione delle spese a favore del legale patrocinatore della parte privata, qualificatosi come antistatario.

Esaminato il ricorso rgn. 21212/2021, risulta ritualmente proposta l’istanza di distrazione, donde il presente ricorso è fondato e dev’essere disposta la correzione dell’errore materiale, aggiungendo in dispositivo tale distrazione, con annotazione a margine dell’originale dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023, dopo le parole “come per legge”, sia aggiunto “con distrazione a favore del difensore qualificatosi antistatario”.

Dispone l’annotazione delle presente correzione a margine dell’originale delle predetta ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17037/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 5546/2023depositata il 22/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo 21212/2021, esitato con ordinanza numero 5546 del 2023, che vedeva la soccombenza dell'Agenzia delle entrate anche ai fini delle spese liquidate a favore della società contribuente. Viene proposto ricorso per correzione dell'errore materiale essendo stata presentata in sede di controricorso rituale domanda di distrazione a favore del patrono della parte privata, qualificatosi come antistatario. CONSIDERATO con l'unico motivo di ricorso si rappresenta l'errore materiale nella prefata ordinanza di questa Corte numero 5546/2023, ove non ha disposto la distrazione delle spese a favore del legale patrocinatore della parte privata, qualificatosi come antistatario. Esaminato il ricorso rgn. 21212/2021, risulta ritualmente proposta l’istanza di distrazione, donde il presente ricorso è fondato e dev’essere disposta la correzione dell’errore materiale, aggiungendo in dispositivo tale distrazione, con annotazione a margine dell’originale dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 5546/2023, dopo le parole “come per legge”, sia aggiunto “con distrazione a favore del difensore qualificatosi antistatario”. Dispone l’annotazione delle presente correzione a margine dell’originale delle predetta ord
Sentenza Cassazione n. 12384/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris