CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di ricorso dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e Marcellino nano avverso il decreto emesso il 7 marzo-16 maggio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata disposta la confisca dell'immobile sito in IMontebelluna (TV) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 in quanto fittiziamente intestato ai predetti ma nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], considerato persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.leg.vo r-L 159/2011. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i predetti terzi interessati che con comune atto del difensore deducono con unico motivo violazione degli artt. 16, 18 e 24 d.leg. vo n. 159/2011 in relazione alla dedotta mancanza di pericolosità del proposto al momento di acquisto del bene, considerato il contrasto con il giudicato già formatosi in relazione al decreto del 2015 con il quale il Tribunale di Treviso l'aveva esclusa e non superata dalle allegazioni in atti e, segnatamente, dalla sentenza di condanna del Tribunale di Treviso del 5/11/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per carenza dí interesse. 2. Deve essere ribadito l'orientamento secondo il quale nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. , dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). 3. I ricorrenti terzi interessati, pertanto, avendo contestato il presupposto della pericolosità del proposto nulla deducendo in ordine alla ritenuta fittizia intestazione in capo agli stessi del bene confiscato, sono incorsi nella indicata inammissibilità delle censure proposte. 4. Ma declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti all pagamento delle spese processuali e della somma di euroil tremila in favore della Cassa delle