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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18453/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24284-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I O e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3081/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 3081- 2019 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 24 luglio 2019, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste e propone ricorso incidentale, basato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] espone di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Vicenza, da [OSCURATO:PERSONA] SPA, per essere condannata al pagamento della somma di euro 367.300,00, quale corrispettivo per l'obbligo assunto, con contratto di appalto, di realizzare una macchina prototipo per la lavorazione di calotte in alluminio, e della somma di euro 37.641,00, quale corrispettivo per prestazioni aggiuntive assunte, consistenti in modifiche alla macchina successivamente richieste; costituitasi in giudizio aveva, innanzitutto, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al contratto di appalto, precisando di avere stipulato, invece, un contratto di leasing con [OSCURATO:PERSONA] e che il contratto per la fornitura del macchinario era intercorso tra la LOCAT e l'attrice, successivamente risolto per grave inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita nota di accredito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; aveva, quindi, con domanda riconvenzionale, chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- aveva impedito la locazione del macchinario alla MP Slovakia.

A tale scopo, precisava che la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto il macchinario per cui è causa era parte di un'operazione commerciale più ampia che coinvolgeva anche la Emerson, la SCB, la MP Slovakia e che quest'ultima - in particolare - si sarebbe costituita al solo scopo di prendere in locazione il macchinario prodotto da [OSCURATO:PERSONA] e di utilizzarlo per lavorare le calotte motore destinate ad Emerson; il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 195/2017, rigettava la domanda principale, accoglieva quella riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento della società attrice che veniva, pertanto, condannata al pagamento della somma di euro 20.000,00 ed alla refusione delle spese di lite e di CTU; investita del gravame, in via principale, dall'odierna ricorrente, la quale chiedeva l'eliminazione dalla sentenza impugnata di ogni riferimento alla risoluzione del contratto di leasing e la condanna risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 80.000,00, e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], che domandava la condanna dell'appellante principale al pagamento di euro 440.760,00 per il macchinario e, in via subordinata, il rigetto di ogni richiesta risarcitoria da parte di FAB, e, in caso di conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza, la condanna di FAB alla restituzione del macchinario, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 3081/2019, riformava decisione di prime cure, cancellando, come richiesto da FAB, il riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava l'appello incidentale; compensava per due terzi le spese di primo e di secondo grado, ponendo il Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -3- restante terzo a carico di [OSCURATO:PERSONA]; poneva a carico di entrambe le parti le spese di CTU; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'erroneo apprezzamento dell'esito della prova, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo non provata la mancata stipulazione del contratto di locazione del macchinario di cui è causa con la società MP Slovakia; trattandosi della prova di un fatto negativo, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi da cui desumere la mancata stipulazione del contratto.

Invece, si sarebbe limitata ad affermare sbrigativamente che mancava la prova rigorosa del fatto da provare, omettendo ogni considerazione degli elementi presuntivi, peraltro, asseritamente non contestati da controparte, della cui sussistenza sarebbe stata fornita la prova in giudizio, incorrendo, dunque, nel vizio denunciato.

I fatti asseritamente omessi consisterebbero: i) nella visura catastale della Camera di Commercio slovacca, da cui sarebbe emerso che la società Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -4- MP Slovakia si era costituita il 10 maggio 2006 e si era sciolta il 3 ottobre 2017; il) nel capitolo di prova n. 10, ove il teste [OSCURATO:PERSONA] confermava che presso lo stabilimento di Galanta erano stati effettuati numerosi test e prove di campionature di lavorazione delle calotte, allo scopo di verificare se esse fossero conformi al disegno della Ennerson e che l'esito delle prove era stato negativo, di conseguenza, la società MP Slovakia, che era in fase di costituzione, era stata sciolta; il motivo è inammissibile; la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di prove presuntive, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, atteso che il vizio cassatorio denunciato non consente di censurare la valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; inoltre, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -5- indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; chi censura il mancato utilizzo del ragionamento inferenziale non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non essendo sufficiente dedurre, come nel caso di specie, che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali (pressoché in termini: Cass. 2/11/2021, n. 31071); peraltro, la censura non si confronta neppure con la articolata statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria, ma ha respinto la richiesta di liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella determinata dal primo giudice, sulla scorta di un ragionamento che non risulta scalfito dagli sforzi confutativi della ricorrente e che anzi resiste alle sue censure; la sentenza d'appello, infatti, ha ritenuto non provata la mancata conclusione del contratto con la società MP Slovakia, ma non ha negato che la ricorrente avesse provato la ricorrenza di un danno per perdita della possibilità di ricavare utili, che il óìudice di Vicenza aveva quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 come comprovato documentalmente e attraverso la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]: testimonianza, dunque, che diversamente, da quanto ritenuto dalla ricorrente, è stata esaminata dalla Corte territoriale; Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -6- 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la falsa applicazione dell'art. 92 cod.proc.civ. in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di appello; secondo quanto rappresentato, il parziale accoglimento del proprio appello, a fronte della integrale soccombenza di Trevisan, non avrebbe potuto giustificare la compensazione integrale delle spese, tant'è che, con statuizione contraddittoria rispetto alla motivazione, la Corte d'Appello nel dispositivo aveva previsto la compensazione parziale delle spese.

La ricorrente chiede, quindi, la riforma della parte motiva della sentenza in cui si statuisce la compensazione integrale delle spese; il motivo merita accoglimento, perchè la sentenza è nulla per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che non può essere sanato mediante un'interpretazione complessiva della sentenza impugnata al fine di ravvisare quale sia stata la ratio prevalente.

Detto contrasto incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

La motivazione è solo apparente, perché, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

SS.UU, n. 22232 03/11/2016); 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod.proc.civ. in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado; la sentenza di primo grado aveva posto le spese di lite per intero a carico di [OSCURATO:PERSONA]; in sede di appello, Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -7- ad avviso della ricorrente, senza motivazione, la Corte territoriale aveva modificato l'assetto delle spese di primo grado ed aveva posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nonostante la totale soccombenza della società [OSCURATO:PERSONA]; anche questo motivo è fondato, giacché è vero che il giudice di appello che riformi la sentenza di prime cure è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, ma la decisione di compensare per due terzi le spese di lite, oltre a non contenere alcuna esplicita motivazione, non risulta giustificata alla luce del rigetto dell'appello incidentale della società Trevisan; 6) in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile il primo; Ricorso incidentale 7) con il primo motivo alla sentenza impugnata viene addebitato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA] muove dalla premessa che la risoluzione del contratto di leasing fosse condizionata alla mancata consegna di alcuni documenti, tra cui il verbale di collaudo da parte di FAB: verbale consistente non già in un atto formale voluto dalle parti, dal quale far dipendere la prova del corretto funzionamento delle macchine, come, secondo la ricorrente, avrebbe lasciato intendere la sentenza di prime cure, confermata sul punto da quella qui impugnata, bensì in un atto unilaterale proveniente dall'utilizzatore con cui il medesimo avrebbe dovuto dichiarare che il bene ricevuto era conforme a quello ordinato, autorizzando la società di leasing a pagarne il corrispettivo convenuto al fornitore; la conseguenza che la società Trevisan ne trae è che la sua mancata Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -8- sottoscrizione da parte dell'utilizzatrice non avrebbe dovuto essere considerata una prova a favore di quest'ultima, dalla quale far dipendere la validità del contratto di appalto; essa sostiene, infatti, che il contratto avente ad oggetto la realizzazione del macchinario avrebbe dovuto qualificarsi come appalto, che era risultato che il bene era stato realizzato secondo le specifiche indicate dalla FAB, che spettava a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1655 cod.civ., verificare la conformità dell'opera, che una serie di documenti - l'attestazione dell'avvenuta esecuzione di prove di lavorazione con esito positivo proveniente dal rappresentante legale della FAB, il documento di trasporto presso la sede della FAB che conteneva la causale di visione e non di vendita, la nota con cui FAB comunicava la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto il macchinario - non esaminati dalla Corte d'Appello, seppur decisiv4, provava l'espletamento positivo del collaudo; in sintesi, essendo il contratto avente ad oggetto la realizzazione delle maCchine per cui è causa, un contratto di hAiL appalto ed essendo stato il macchinario realizzato approvato dalla società FAB, nessun inadempimento le poteva essere imputato; 8) con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti; la società Trevisan insiste sulla qualificazione come di appalto del contratto con la FAB, perchè avente ad oggetto la realizzazione di un prototipo e non di un macchinario di serie, ribadisce che il contratto di leasing non era mai stato stipulato perchè la FAB non aveva mai firmato l'atto di verifica; pertanto, prospetta la tesi secondo il giudice a quo dovesse Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -9- occuparsi esclusivamente del contratto - di appalto - con la FAB e che avrebbe dovuto ritenerlo esattamente adempiuto da parte sua, come comprovato dai documenti indicati nel motivo precedente e, per l'effetto, avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta di pagamento del corrispettivo dovutole; 9) ante omnia, si rileva che il mandato conferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è datato, è contenuto su un foglio non numerato, spillato al ricorso incidentale, e risulta privo di elementi da cui desumere che il professionista era stato incaricato specificamente di ricorrere per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.

Il tenore letterale dell'incarico conferito - «difesa e rappresentanza, in ogni stato e grado del giudizio, anche incidentale o cautelare, avente a oggetto il rapporto tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], e in particolare la richiesta di restituzione del macchinario oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 195/2017 nonchè l'appello nei confronti di tale sentenza, ivi anche compesa ogni altra istanza relativa all'oggetto assegnando al nominato avvocato ogni facoltà di legge compesa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, chiamare terzi in causa.. il presente mandato è esteso anche alle eventuali fasi cautelari, di opposizione, impugnazione, reclamo, appello e ricorso per cassazione» - rende assai dubbia, infatti, la ricorrenza di una valida procura, ex art. 356 cod.proc.civ.; 9.1) non si ignora che su tale specifica problematica è intervenuta, proprio di recente, l'ordinanza interlocutoria del 2/03/20e2, n. 6947, la quale - preso atto che le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n. 35466 del 19/11/2021, hanno deciso la controversia coinvolgente la specialità della Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -10- procura sulla base di una questione preliminare - ha ritenuto opportuno rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la valutazione circa l'assegnazione della questione di massima di particolare importanza (tra quelle rilevanti ai fini del presente ricorso, anche) del se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 cod.proc.civ., tutte le ipotesi di «collocazione topografica» della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici) ed in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di «collocazione topografica» della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 cod.proc.civ. e, quindi, non riferibile al giudizio di cassazione; 9.2) nondimeno, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale sia inammissibile, per le ragioni di seguito indicate, e che detta inammissibilità renda superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della eventuale pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni indicate, atteso che detto rinvio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza incidere diversamente sull'esito del ricorso; 10) prima di indicare le ragioni di inammissibilità del ricorso incidentale, è necessario chiarire che non ricorrerebbero i presupposti per porre il pagamento delle spese processuali a carico dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] iTernanol II Collegio ritiene, ireglJULLA infatti, che debba tenersi ferma la distinzione tra procura Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -11- inesistente - ipotesi che ricorre, ad esempio, quando la procura non sia stata affatto conferita, risulti falsa ovvero sia stata conferita per un giudizio diverso da quella per cui l'atto è speso o da soggetto diverso da quello asseritamente rappresentato - e procura nulla od invalida - eventualità, cui è riconducibile l'ipotesi per cui è causa, in cui la procura sia viziata per genericità - ; solo nel primo caso, l'attività del difensore deve reputarsi svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte che si dice rappresentata e/quindi/ di essa il difensore si assume per intero la responsabilità, con conseguente possibilità che le spese processuali siano poste a suo carico; nel secondo caso, invece, l'attività processuale svolta dal difensore riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata, perché la procura ha instaurato un rapporto processuale con la medesima, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo: così Cass. 16/11/2021, n. 34638 (nella specie, era stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, rilevando che detto vizio rende la procura invalida, ma non inesistente); 11) tanto precisato, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perchè sollecita una rivalutazione dei fatti di causa e non contiene, come, invece, indicato nell'epigrafe, i caratteri della denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: è utile richiamare sul punto il provvedimento n. 22786 del 25/09/2018, secondo cui non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive; Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -12- il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa"; iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame; assumono rilievo solo "fatti", in senso storico e normativo, ossia i fatti principali, ex art. 2697 cod. civ., cioè "fatti"costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, o anche fatti secondari,vale a dire dedotti ed affermati dalle parti in funzione di prova di un fatto principale; il) precisi accadimenti ovvero precise circostanze da intendersi in senso storico-naturalistico; iii) dati materiali, episodi fenomenici rilevanti, e le relative ricadute di esso in termini di diritto; iv) vicende, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; ora, nel caso di specie, risulta evidente che parte ricorrente pretende di assegnare un significato alle emergenze documentali diverso da quello loro riconosciuto nel giudizio di merito: segno inequivocabile del fatto che i documenti indicati erano stati presi in considerazione; l'inammissibilità del secondo motivo deriva anch'essa dal fatto che la società Trevisan investe ogni sua argomentazione nel tentativo di forzare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, senza dimostrare quando e come la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di legge addebitatale; Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -13- 12) per concludere: vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, il primo motivo va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e, quindi, dispone la conferma della liquidazione delle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Vicenza; condanna la società Trevisan al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio di appello e nella stessa misura liquida le spese di CTU; 13) le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sono compensate per metà, data la reciproca soccombenza, la restante parte è posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]; 14) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente incidentale il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, conferma, per il primo grado, la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Vicenza, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio d'appello e delle spese di CTU, liquidate nella misura determinata dalla Corte d'Appello di Venezia; data la parziale reciproca soccombenza, compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese Ric. 2020 n. 24284 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -14- forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, ponendone la restante metà a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24284-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I O e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3081/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 3081- 2019 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 24 luglio 2019, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste e propone ricorso incidentale, basato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] espone di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Vicenza, da [OSCURATO:PERSONA] SPA, per essere condannata al pagamento della somma di euro 367.300,00, quale corrispettivo per l'obbligo assunto, con contratto di appalto, di realizzare una macchina prototipo per la lavorazione di calotte in alluminio, e della somma di euro 37.641,00, quale corrispettivo per prestazioni aggiuntive assunte, consistenti in modifiche alla macchina successivamente richieste; costituitasi in giudizio aveva, innanzitutto, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al contratto di appalto, precisando di avere stipulato, invece, un contratto di leasing con [OSCURATO:PERSONA] e che il contratto per la fornitura del macchinario era intercorso tra la LOCAT e l'attrice, successivamente risolto per grave inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita nota di accredito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; aveva, quindi, con domanda riconvenzionale, chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- aveva impedito la locazione del macchinario alla MP Slovakia. A tale scopo, precisava che la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto il macchinario per cui è causa era parte di un'operazione commerciale più ampia che coinvolgeva anche la Emerson, la SCB, la MP Slovakia e che quest'ultima - in particolare - si sarebbe costituita al solo scopo di prendere in locazione il macchinario prodotto da [OSCURATO:PERSONA] e di utilizzarlo per lavorare le calotte motore destinate ad Emerson; il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 195/2017, rigettava la domanda principale, accoglieva quella riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento della società attrice che veniva, pertanto, condannata al pagamento della somma di euro 20.000,00 ed alla refusione delle spese di lite e di CTU; investita del gravame, in via principale, dall'odierna ricorrente, la quale chiedeva l'eliminazione dalla sentenza impugnata di ogni riferimento alla risoluzione del contratto di leasing e la condanna risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 80.000,00, e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], che domandava la condanna dell'appellante principale al pagamento di euro 440.760,00 per il macchinario e, in via subordinata, il rigetto di ogni richiesta risarcitoria da parte di FAB, e, in caso di conferma della sentenza del Tribunale di Vicenza, la condanna di FAB alla restituzione del macchinario, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 3081/2019, riformava decisione di prime cure, cancellando, come richiesto da FAB, il riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava l'appello incidentale; compensava per due terzi le spese di primo e di secondo grado, ponendo il Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3- restante terzo a carico di [OSCURATO:PERSONA]; poneva a carico di entrambe le parti le spese di CTU; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'erroneo apprezzamento dell'esito della prova, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo non provata la mancata stipulazione del contratto di locazione del macchinario di cui è causa con la società MP Slovakia; trattandosi della prova di un fatto negativo, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi da cui desumere la mancata stipulazione del contratto. Invece, si sarebbe limitata ad affermare sbrigativamente che mancava la prova rigorosa del fatto da provare, omettendo ogni considerazione degli elementi presuntivi, peraltro, asseritamente non contestati da controparte, della cui sussistenza sarebbe stata fornita la prova in giudizio, incorrendo, dunque, nel vizio denunciato. I fatti asseritamente omessi consisterebbero: i) nella visura catastale della Camera di Commercio slovacca, da cui sarebbe emerso che la società Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4- MP Slovakia si era costituita il 10 maggio 2006 e si era sciolta il 3 ottobre 2017; il) nel capitolo di prova n. 10, ove il teste [OSCURATO:PERSONA] confermava che presso lo stabilimento di Galanta erano stati effettuati numerosi test e prove di campionature di lavorazione delle calotte, allo scopo di verificare se esse fossero conformi al disegno della Ennerson e che l'esito delle prove era stato negativo, di conseguenza, la società MP Slovakia, che era in fase di costituzione, era stata sciolta; il motivo è inammissibile; la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di prove presuntive, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, atteso che il vizio cassatorio denunciato non consente di censurare la valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; inoltre, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -5- indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; chi censura il mancato utilizzo del ragionamento inferenziale non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non essendo sufficiente dedurre, come nel caso di specie, che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali (pressoché in termini: Cass. 2/11/2021, n. 31071); peraltro, la censura non si confronta neppure con la articolata statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria, ma ha respinto la richiesta di liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella determinata dal primo giudice, sulla scorta di un ragionamento che non risulta scalfito dagli sforzi confutativi della ricorrente e che anzi resiste alle sue censure; la sentenza d'appello, infatti, ha ritenuto non provata la mancata conclusione del contratto con la società MP Slovakia, ma non ha negato che la ricorrente avesse provato la ricorrenza di un danno per perdita della possibilità di ricavare utili, che il óìudice di Vicenza aveva quantificato in via equitativa in euro 20.000,00 come comprovato documentalmente e attraverso la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]: testimonianza, dunque, che diversamente, da quanto ritenuto dalla ricorrente, è stata esaminata dalla Corte territoriale; Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -6- 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la falsa applicazione dell'art. 92 cod.proc.civ. in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di appello; secondo quanto rappresentato, il parziale accoglimento del proprio appello, a fronte della integrale soccombenza di Trevisan, non avrebbe potuto giustificare la compensazione integrale delle spese, tant'è che, con statuizione contraddittoria rispetto alla motivazione, la Corte d'Appello nel dispositivo aveva previsto la compensazione parziale delle spese. La ricorrente chiede, quindi, la riforma della parte motiva della sentenza in cui si statuisce la compensazione integrale delle spese; il motivo merita accoglimento, perchè la sentenza è nulla per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che non può essere sanato mediante un'interpretazione complessiva della sentenza impugnata al fine di ravvisare quale sia stata la ratio prevalente. Detto contrasto incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. La motivazione è solo apparente, perché, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SS.UU, n. 22232 03/11/2016); 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod.proc.civ. in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado; la sentenza di primo grado aveva posto le spese di lite per intero a carico di [OSCURATO:PERSONA]; in sede di appello, Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -7- ad avviso della ricorrente, senza motivazione, la Corte territoriale aveva modificato l'assetto delle spese di primo grado ed aveva posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nonostante la totale soccombenza della società [OSCURATO:PERSONA]; anche questo motivo è fondato, giacché è vero che il giudice di appello che riformi la sentenza di prime cure è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese di lite anche del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, ma la decisione di compensare per due terzi le spese di lite, oltre a non contenere alcuna esplicita motivazione, non risulta giustificata alla luce del rigetto dell'appello incidentale della società Trevisan; 6) in conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile il primo; Ricorso incidentale 7) con il primo motivo alla sentenza impugnata viene addebitato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA] muove dalla premessa che la risoluzione del contratto di leasing fosse condizionata alla mancata consegna di alcuni documenti, tra cui il verbale di collaudo da parte di FAB: verbale consistente non già in un atto formale voluto dalle parti, dal quale far dipendere la prova del corretto funzionamento delle macchine, come, secondo la ricorrente, avrebbe lasciato intendere la sentenza di prime cure, confermata sul punto da quella qui impugnata, bensì in un atto unilaterale proveniente dall'utilizzatore con cui il medesimo avrebbe dovuto dichiarare che il bene ricevuto era conforme a quello ordinato, autorizzando la società di leasing a pagarne il corrispettivo convenuto al fornitore; la conseguenza che la società Trevisan ne trae è che la sua mancata Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -8- sottoscrizione da parte dell'utilizzatrice non avrebbe dovuto essere considerata una prova a favore di quest'ultima, dalla quale far dipendere la validità del contratto di appalto; essa sostiene, infatti, che il contratto avente ad oggetto la realizzazione del macchinario avrebbe dovuto qualificarsi come appalto, che era risultato che il bene era stato realizzato secondo le specifiche indicate dalla FAB, che spettava a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1655 cod.civ., verificare la conformità dell'opera, che una serie di documenti - l'attestazione dell'avvenuta esecuzione di prove di lavorazione con esito positivo proveniente dal rappresentante legale della FAB, il documento di trasporto presso la sede della FAB che conteneva la causale di visione e non di vendita, la nota con cui FAB comunicava la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto il macchinario - non esaminati dalla Corte d'Appello, seppur decisiv4, provava l'espletamento positivo del collaudo; in sintesi, essendo il contratto avente ad oggetto la realizzazione delle maCchine per cui è causa, un contratto di hAiL appalto ed essendo stato il macchinario realizzato approvato dalla società FAB, nessun inadempimento le poteva essere imputato; 8) con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti; la società Trevisan insiste sulla qualificazione come di appalto del contratto con la FAB, perchè avente ad oggetto la realizzazione di un prototipo e non di un macchinario di serie, ribadisce che il contratto di leasing non era mai stato stipulato perchè la FAB non aveva mai firmato l'atto di verifica; pertanto, prospetta la tesi secondo il giudice a quo dovesse Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -9- occuparsi esclusivamente del contratto - di appalto - con la FAB e che avrebbe dovuto ritenerlo esattamente adempiuto da parte sua, come comprovato dai documenti indicati nel motivo precedente e, per l'effetto, avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta di pagamento del corrispettivo dovutole; 9) ante omnia, si rileva che il mandato conferito all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è datato, è contenuto su un foglio non numerato, spillato al ricorso incidentale, e risulta privo di elementi da cui desumere che il professionista era stato incaricato specificamente di ricorrere per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Il tenore letterale dell'incarico conferito - «difesa e rappresentanza, in ogni stato e grado del giudizio, anche incidentale o cautelare, avente a oggetto il rapporto tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], e in particolare la richiesta di restituzione del macchinario oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 195/2017 nonchè l'appello nei confronti di tale sentenza, ivi anche compesa ogni altra istanza relativa all'oggetto assegnando al nominato avvocato ogni facoltà di legge compesa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, chiamare terzi in causa.. il presente mandato è esteso anche alle eventuali fasi cautelari, di opposizione, impugnazione, reclamo, appello e ricorso per cassazione» - rende assai dubbia, infatti, la ricorrenza di una valida procura, ex art. 356 cod.proc.civ.; 9.1) non si ignora che su tale specifica problematica è intervenuta, proprio di recente, l'ordinanza interlocutoria del 2/03/20e2, n. 6947, la quale - preso atto che le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia n. 35466 del 19/11/2021, hanno deciso la controversia coinvolgente la specialità della Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -10- procura sulla base di una questione preliminare - ha ritenuto opportuno rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente la valutazione circa l'assegnazione della questione di massima di particolare importanza (tra quelle rilevanti ai fini del presente ricorso, anche) del se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 cod.proc.civ., tutte le ipotesi di «collocazione topografica» della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici) ed in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di «collocazione topografica» della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 cod.proc.civ. e, quindi, non riferibile al giudizio di cassazione; 9.2) nondimeno, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale sia inammissibile, per le ragioni di seguito indicate, e che detta inammissibilità renda superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della eventuale pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni indicate, atteso che detto rinvio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza incidere diversamente sull'esito del ricorso; 10) prima di indicare le ragioni di inammissibilità del ricorso incidentale, è necessario chiarire che non ricorrerebbero i presupposti per porre il pagamento delle spese processuali a carico dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] iTernanol II Collegio ritiene, ireglJULLA infatti, che debba tenersi ferma la distinzione tra procura Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -11- inesistente - ipotesi che ricorre, ad esempio, quando la procura non sia stata affatto conferita, risulti falsa ovvero sia stata conferita per un giudizio diverso da quella per cui l'atto è speso o da soggetto diverso da quello asseritamente rappresentato - e procura nulla od invalida - eventualità, cui è riconducibile l'ipotesi per cui è causa, in cui la procura sia viziata per genericità - ; solo nel primo caso, l'attività del difensore deve reputarsi svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte che si dice rappresentata e/quindi/ di essa il difensore si assume per intero la responsabilità, con conseguente possibilità che le spese processuali siano poste a suo carico; nel secondo caso, invece, l'attività processuale svolta dal difensore riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata, perché la procura ha instaurato un rapporto processuale con la medesima, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo: così Cass. 16/11/2021, n. 34638 (nella specie, era stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, rilevando che detto vizio rende la procura invalida, ma non inesistente); 11) tanto precisato, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile perchè sollecita una rivalutazione dei fatti di causa e non contiene, come, invece, indicato nell'epigrafe, i caratteri della denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: è utile richiamare sul punto il provvedimento n. 22786 del 25/09/2018, secondo cui non costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive; Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -12- il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa"; iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame; assumono rilievo solo "fatti", in senso storico e normativo, ossia i fatti principali, ex art. 2697 cod. civ., cioè "fatti"costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, o anche fatti secondari,vale a dire dedotti ed affermati dalle parti in funzione di prova di un fatto principale; il) precisi accadimenti ovvero precise circostanze da intendersi in senso storico-naturalistico; iii) dati materiali, episodi fenomenici rilevanti, e le relative ricadute di esso in termini di diritto; iv) vicende, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; ora, nel caso di specie, risulta evidente che parte ricorrente pretende di assegnare un significato alle emergenze documentali diverso da quello loro riconosciuto nel giudizio di merito: segno inequivocabile del fatto che i documenti indicati erano stati presi in considerazione; l'inammissibilità del secondo motivo deriva anch'essa dal fatto che la società Trevisan investe ogni sua argomentazione nel tentativo di forzare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, senza dimostrare quando e come la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di legge addebitatale; Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -13- 12) per concludere: vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, il primo motivo va dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e, quindi, dispone la conferma della liquidazione delle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Vicenza; condanna la società Trevisan al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio di appello e nella stessa misura liquida le spese di CTU; 13) le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sono compensate per metà, data la reciproca soccombenza, la restante parte è posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]; 14) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente incidentale il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, conferma, per il primo grado, la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Vicenza, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio d'appello e delle spese di CTU, liquidate nella misura determinata dalla Corte d'Appello di Venezia; data la parziale reciproca soccombenza, compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese Ric. 2020 n. 24284 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -14- forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, ponendone la restante metà a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
Sentenza Cassazione n. 18453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris