CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08110/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15803/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 3823/2023 depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di incorporante [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,Numero registro generale 15803/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 8110/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza n. 3823/2023 con cui la Corte di giustizia tributaria diII grado della Lombardia ha respinto l’appello proposto dalla contribuenteavverso la sentenza n. 483/21 con cui la CTP di Brescia aveva respinto ilricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso diliquidazione, notificatole dall’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di registrodovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare relativo aldi Brescia in data 10-14.11. 2017;L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dall’istanza dicessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delleEntrate in data 2.1.2026, reiterata da entrambe le parti in data 5.1.2026,con allegato accordo conciliativo - nelle more del giudizio è intervenutauna transazione tra l’Agenzia delle entrate e la contribuente, conconseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto.Ricorrendo nella presente fattispecie un'ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1,comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cuinatura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa, (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n.14782/2018; Cass., n. 20697/2021).Numero registro generale 15803/2024Numero sezionale 413/2026Numero di raccolta generale 8110/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]