CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 33023/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 12 maggio 20223 questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in data 10 novembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, ha pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie ascritta al capo C perché il fatto non sussiste, ed ha quindi provveduto alla rideterminazione della pena inflitta con eliminazione della pena inflitta per il capo C. Peraltro, nel disporre l'eliminazione della pena inflitta per il capo C il collegio è incorso in errore materiale, laddove ha indicato la pena di mesi tre di arresto, invece della pena di mesi due e giorni sette di arresto, che era la pena rideterminata dalla sentenza di appello in relazione al capo C, e che è la pena che, in ragione dell'annullamento pronunciato, va eliminata. Va, di conseguenza, disposta la correzione dell'errore materiale nel senso indicato. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza sul ricorso n. 5114/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "ed elimina la relativa pena di mesi tre di arresto" si legga "ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni sette di arresto". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 23 giugno