CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso (avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicato la rinuncia alla trattazione orale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 17/10/2022, la Corte di appello di Roma, ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha, nel resto, confermato la sentenza del 29/02/2016 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 16/10/1998 al 12/10/2010 (dichiarata fallita il 20/10/2011), in concorso con altro amministratore, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e del reato di causazione del fallimento con operazioni dolose (capo C: per aver omesso di pagare debiti della società per tasse, contributi per oltre 7 milioni di euro incassando crediti per circa 3.198.400 euro) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile; l'imputato era stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo C), erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto, come dedotto con i motivi aggiunti di appello, l'assoluzione dal delitto sub A), si riflette sull'imputazione di cui al capo C), trattandosi di fatti sostanzialmente sovrapponibili, sicché la bancarotta impropria doveva essere ritenuta assorbita in quella distrattiva, mentre erroneamente è stato ritenuto un concorso materiale tra i due reati, causalmente e temporalmente differenti. La motivazione della Corte di appello vìola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, quando la prima afferma "non destinando a esigenze sociali il ricavato delle attività caratteristica di produzione cinematografica cagionavano con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della citata società allo scopo di non pagare ed in effetti non pagando debiti sociali per imposte, tasse, contributi per oltre euro 7 milioni incassando tuttavia crediti contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2006 per circa 3.198.400 ...". L'imputazione stessa specifica che le operazioni dolose sono state non aver pagato i debiti per imposte e contributi incassando crediti contabilizzati per circa 3 milioni di euro, che sono i crediti indicati al punto e) del capo A), per il quale Bucci è stato assolto, sicché la Corte di appello ha travalicato i limiti fattuali dell'imputazione di cui al capo C) quando fa riferimento ad atti ulteriori rispetto allo specifico schema della bancarotta patrimoniale, tuttavia, non indicati, sicché la bancarotta fraudolenta resta assorbita nella bancarotta impropria da operazioni dolose. 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riguardo al capo B), violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione quale bancarotta semplice, invocata nell'atto di appello, sulla quale la sentenza impugnata omette di motivare circa la mancata tenuta e la mancata presentazione dei bilanci successivi al 2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. In premessa, mette conto rilevare che la parziale coincidenza dell'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A) e di causazione del fallimento con operazioni dolose (capo C) era frutto di un'impostazione non in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte, indicazioni secondo cui i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223, comma primo, I. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. hanno ambiti diversi, in quanto il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto, mentre il secondo concerne condotte dolose che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, sicché, in relazione ai suddetti reati, se è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 I. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019). Ora, l'assoluzione dal reato sub A) ha escluso in radice il concorso formale, né può venire in rilievo l'assorbimento evocato dal ricorso poiché il reato di cui al capo C) ha struttura ben diversa, venendo in rilievo non solo i crediti contabilizzati nel bilancio del 2006 di cui ha riferito il teste a discarico Tomassetti, ma, soprattutto, la sistematica omissione del pagamento dei debiti sociali, giunti alla somma di svariati milioni di euro: esclusa qualsiasi violazione del principio di correlazione, il ricorso oblitera il nucleo dell'imputazione rappresentato dall'omesso pagamento di debiti per imposte e contributi per somme assai ingenti, il che, «a prescindere dall'intervenuta assoluzione», come precisa il giudice di appello, rende ragione di condotte causalmente e temporalmente differenti, con conseguente esclusione di qualsiasi assorbimento. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo congruamente motivato la Corte distrettuale circa la riconducibilità al paradigma della bancarotta fraudolenta documentale della mancata consegna al curatore delle scritture contabili, anche sotto il profilo del dolo specifico, laddove la mancata approvazione delle bozze di bilancio del 2006 invocata dal ricorrente è all'evidenza del tutto inconferente. 4. Pertanto, complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann