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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23621/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -2026contro2741TERRAZAS [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrenti principali – controricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 633/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 319/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1264/20231.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Milano, TerrazaNsu mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pereira [OSCURATO:PERSONA], assunto con inquadramento nel sesto livellodel CCNL Terziario, ha rivendicato nei confronti dell’ex datrice dilavoro e della committente, quale obbligata solidale ai sensidell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la complessiva somma dieuro 29.458,32, di cui euro 4.386,10 a titolo di trattamento di finerapporto, deducendo tre distinte poste creditorie:a) differenze retributive per superiore inquadramento,assumendo di avere in concreto svolto mansioni riconducibili alquinto livello;b) differenze retributive per il livello formalmente riconosciuto(sesto), atteso che le retribuzioni corrisposte risultavanoparametrate al settimo livello;c) differenze retributive per lavoro notturno svolto da ottobre2019 sino alla cessazione del rapporto (30 settembre 2020), indifetto della maggiorazione prevista dal CCNL.2.

Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso, rilevando che, nelcorso dell’istruttoria delegata al Tribunale di Bergamo, era statoescusso un unico teste, nonostante la parte resistente avesseeccepito, in via preliminare, la decadenza della contropartedall’assunzione della prova per decorso del termine assegnato.Ritenuta fondata tale eccezione ai sensi dell’art. 203 cod.proc. civ.,il giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sullavoratore.4.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata inepigrafe, ha confermato il rigetto della domanda relativa alsuperiore inquadramento, disattendendo la tesi dell’appellantesecondo cui l’eccezione di decadenza sarebbe stata ormaiconsumata per mancata tempestiva deduzione della nullità delladeposizione testimoniale, osservando che l’assunzione della provaera comunque avvenuta oltre il termine stabilito.5.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corteterritoriale ha tuttavia accolto la domanda concernente ledifferenze retributive correlate al livello di inquadramentoformalmente attribuito e al lavoro notturno, evidenziando che talepretesa, di natura documentale, prescindeva dall’onere probatorioNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026richiesto per il riconoscimento delle mansioni superiori o dellNou mero di raccolta generale 23621/2026straordinario, essendo basata sull’esame delle buste paga e delle Data pubblicazione 21/07/2026disposizioni del CCNL applicato.

Ritenuta generica la contestazionedei conteggi da parte delle società appellate, la Corte hariconosciuto in favore del lavoratore la somma lorda di euro7.106,00 a titolo di differenze retributive e quella di euro 2.960,96a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dallesingole scadenze al saldo.6.

È stata invece respinta la domanda di indennità sostitutivadel preavviso, per difetto di allegazione in fatto e in diritto nell’attointroduttivo.7.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi.

Ha resistito con controricorsoTerrazas [OSCURATO:PERSONA], proponendo a sua volta ricorsoincidentale, affidato a cinque motivi, illustrati anche con successivamemoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione neltermine di giorni sessanta, ai sensi dell’art. 380 bis

1. Cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 414 c.p.c.,censurando la decisione con cui la Corte d’appello ha ritenutoammissibile la domanda subordinata relativa alle differenzeretributive, unitamente ai conteggi prodotti in grado di appello.Secondo le ricorrenti, si tratterebbe di una domanda nuova, vietatain appello, non essendo desumibile dal ricorso introduttivo unadistinzione tra le diverse poste (differenze tra settimo e sestolivello e tra sesto e quinto livello, nonché per lavoro notturno), néessendo individuabili conteggi articolati per singole voci. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto violato il principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c., nonché ilvizio di motivazione, sotto i profili della contraddittorietà e dellaapparenza.

Si assume che la Corte d’appello avrebbe omesso diNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026pronunciarsi sull’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti iNnu mero di raccolta generale 23621/2026appello (conteggi), limitandosi ad affermarne la rilevanza sulla Data pubblicazione 21/07/2026base delle buste paga già in atti, pur riconoscendo che i conteggioriginari si riferivano alla sola domanda principale.

Si deduce,inoltre, un travisamento del contenuto delle difese delle convenute,assumendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto noncontestati i fatti relativi all’inquadramento e alle retribuzioni,nonostante la specifica contestazione circa la corrispondenza traquanto percepito e quanto dovuto.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamenteinfondati e per molti aspetti non correlati alla ratio decidendi delladecisione impugnata.3.1.

La Corte d’appello, come è proprio del giudice di merito,ha interpretato il ricorso introduttivo ritenendo che fosse stataformulata esplicita domanda di corresponsione delle differenzeretributive tra il livello riconosciutogli sin dall’assunzione (VI) equanto corrisposto in busta paga (pari al livello VII), con ciòincludendovi necessariamente la richiesta di pagamento correttosecondo il formale inquadramento.Ha poi ritenuto, dopo aver visionato il contenuto degli atti diparte e delle stesse buste paga prodotte, che su tali allegazioni nonvi fosse espressa contestazione, per cui è stata ammessa la merarielaborazione dello specifico conteggio.

A fronte di tali contenuti edel ragionamento allo stesso sotteso, le ricorrenti si limitano aesporre la tesi che i contenuti della domanda non sarebbero quellidescritti dalla sentenza impugnata e che invece anche gli aspettidella incoerenza tra formale inquadramento e somme erogaterisultanti dalle buste paga avessero formato oggetto dicontestazione; tuttavia, in ordine a tale circostanza, le ricorrentinon indicano in quale atto difensivo si fosse invece mossa specificacontestazione, con ciò incorrendo in evidente aspecificità delmotivo, e limitano il ragionamento alla sola denuncia di asseritanovità della domanda accolta.Infatti, in ordine alla dedotta erronea indicazione dellamancanza di contestazione, va osservato che di tale rilievo ex art.416 c.p.c., la sentenza dà atto quanto all’espletamento a partireda una certa data di lavoro notturno, mentre ha valutato comeNumero registro generale 1264/2023generica la contestazione dei conteggi.

In ogni caso, la sentenza Numero sezionale 2741/2026ha proceduto al riscontro formale e documentale degli atti acquisiNtui mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026nel giustificare il proprio convincimento e su tale aspetto il motivonon si confronta neanche.4.

Quanto al profilo della interpretazione della domanda, varicordato che in tema di ricorso per cassazione, l'erroneainterpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabileai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, alpari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede dilegittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentitodal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.( Cass. n. 31546 del03/12/2019 (Rv. 656493 – 01; Cass. n. 13439 del 20/05/2025(Rv. 675091 - 01); nel caso di specie, la sentenza impugnata,richiamando i contenuti espliciti del ricorso ex art. 414 c.p.c., iconteggi allegati in primo grado e quelli differenziati per le voci a),b) e c) corrispondenti alle domande complessivamente proposte,ha motivato il proprio percorso logico dando atto che, pur inassenza di una formale domanda subordinata per il minor importopercepito in ragione del formale inquadramento, era comunquestata richiesta la condanna al pagamento comunque della sommaritenuta dovuta per cui il primo motivo non è deducibile in questasede di legittimità.5.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il lavoratorededuce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’errataricostruzione del fatto processuale, assumendo la sussistenza diun’istanza di proroga del termine per l’assunzione della provatestimoniale, con conseguente nullità del procedimento perviolazione dell’art. 115 c.p.c.5.1.

Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denunciala violazione degli artt. 152 e 203 c.p.c., contestando laqualificazione del termine per l’assunzione della prova comeperentorio e negando la sussistenza della decadenza.5.2.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 157c.p.c., sostenendo la validità dell’atto istruttorio comunqueNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026compiuto, per tacita rinuncia delle controparti all’eccezione e peNru mero di raccolta generale 23621/2026sanatoria del vizio.

Data pubblicazione 21/07/20265.4.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 156,comma 3, c.p.c., assumendo l’intervenuta sanatoria perraggiungimento dello scopo.6.

I motivi, connessi dall’unica vicenda dedotta relativaall’affermata decadenza dalla prova per testi delegata al [OSCURATO:PERSONA], vanno trattati congiuntamente.

È fondato il terzomotivo, mentre i primi due sono infondati ed il quarto e quintorestano assorbiti.E’ opportuno chiarire in fatto che, come si evince dalla letturadel verbale d’udienza del 18 novembre 2021 tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], giudice delegato all’assunzione della prova per testi,nessuna richiesta di proroga del termine fu mai avanzata (ai sensidell’art. 203, ultimo comma, cod.proc.civ.), non potendoragionevolmente aderirsi alla tesi della esistenza di una implicitarichiesta di proroga nel mero adempimento dell’ordine diprovvedere al deposito del verbale d’udienza contenente il rinvioper l’espletamento della prova a data successiva al termineoriginariamente fissato per la sua assunzione (30 ottobre 2021),la prova non è stata espletata.7.

La richiesta di proroga in questione è atto di impulsoprocessuale spettante alla parte interessata, tipico enecessariamente formale, estraneo a contenuti negoziali e quindiinsuscettibile di sussunzione negli schemi dei fatti concludenti ocomunque significativi di volontà negoziale.8.

È altresì pacifico che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e VPAs.r.l., all’udienza in cui fu escusso il teste Ojopi (18 novembre2021), non eccepirono la decadenza del lavoratore dalla prova pertesti in conseguenza della mancata proroga del termine fissato perl’assunzione della prova delegata.9.

È principio consolidato che il termine per l’assunzione dellaprova decorre dalla comunicazione del relativo provvedimento(Cass. n. 10405/2002) e che esso ha natura ordinatoria (Cass. n.4877/2005; Cass. n. 3527/1993).Numero registro generale 1264/2023In quanto termine ordinatorio, la sua scadenza non determina, Numero sezionale 2741/2026di per sé, alcuna decadenza.

Qualora, prima della sua scadenza, lNau mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026parte interessata formuli apposita istanza, detto termine puòessere prorogato mediante provvedimento del giudice delegante,cui compete in via esclusiva il relativo potere.Grava sulla parte l’onere di sollecitare tempestivamente laproroga.

A tal fine, è sufficiente che l’istanza sia depositata primadella scadenza del termine, potendo il provvedimento diaccoglimento intervenire anche successivamente.La disposizione non distingue in relazione alle cause cheabbiano impedito l’assunzione tempestiva del mezzo istruttorio, néIl potere di concessione della proroga è infatti rimesso alladiscrezionalità del giudice, sicché restano irrilevanti le ragionisottese alla richiesta (Cass. n. 8453/1996).Diversamente, il decorso del termine in assenza di preventivaistanza di proroga ai sensi dell’art. 154 c.p.c. determina ladecadenza della parte interessata, sia dal potere di procedereall’assunzione della prova delegata sia dal diritto alla suaassunzione (Cass. n. 4877/2005; Cass. n. 3406/2004; Cass. n.3340/1997; Cass. n. 8453/1996; Cass. n. 651/1991; Cass. n.1633/1985).In tale prospettiva è stato altresì affermato che il diritto didifesa può essere sottoposto a limiti e condizioni ragionevoli, oveil loro operare dipenda da una scelta della parte.

La relativadecadenza è dichiarata all’udienza fissata per la prosecuzione delgiudizio, senza possibilità di concessione di un nuovo termine perl’assunzione della prova.10.

Ciò premesso, ove – come avvenuto nel caso di specie -l’assunzione della prova sia in concreto avvenuta oltre il terminefissato, la stessa risulta affetta da nullità relativa, deducibilemediante tempestiva eccezione nella prima difesa successiva, epertanto sanabile ai sensi dell’art. 157 cod.proc.civ., trattandosi didisciplina posta nell’interesse delle parti e non dell’ordine pubblico(Cass. n. 14011/2005; Cass. n. 3527/1993; Cass. n. 6334/1990).11.

Questa Corte di legittimità (Cass. n. 14011 del 2005) haaffermato che in materia di prova testimoniale, vige il principio cheNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026l'inosservanza del termine ordinatorio fissato dal giudice peNru mero di raccolta generale 23621/2026l'assunzione della prova stessa per delega, produce nullità relativa Data pubblicazione 21/07/2026della prova assunta, come tale non opponibile dalla parte che viabbia rinunciato, anche tacitamente, per non avere proposto larelativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto oalla notizia di esso (Cass. 22 giugno 1990, n. 6334; Cass. 14 aprile1981, n. 2228; Cass. 8 maggio 1962, n. 905).12.

Alla luce di quanto sin qui affermato, rigettati i primi duemotivi, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenzava cassata, quanto a tale motivo, restando assorbitodall’accoglimento del medesimo motivo la questione fatta valerecon il quarto.13.

Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 429,comma 3, c.p.c., per omessa indicazione nel dispositivo dellacondanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.13.1.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, la sentenzacontiene in motivazione l’esplicita indicazione della estensione dellacondanna anche a interessi legali e rivalutazione monetaria dallescadenze al saldo, per cui è da escludersi l’omessa pronuncia sulcapo degli accessori di legge e anche l’insanabile contrasto tradispositivo e motivazione.13.2.

Va, dunque, fatta applicazione del principio secondo cuinel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo emotivazione determina la nullità della sentenza, da far valeremediante impugnazione, in difetto della quale prevale ildispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quandosussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione,divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la secondainoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo cheinequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi diun ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesilegale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da unlato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento dicorrezione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibilel'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità dellasentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo eNumero registro generale 1264/2023motivazione (da ultimo, Cass. n. 23157 del 27/08/2024 (Rv.

Numero sezionale 2741/2026672147 - 01).

Numero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/202614.

In definitiva, accolto il terzo motivo del ricorso incidentalee assorbito il quarto, rigettati i restanti motivi del ricorsoincidentale e interamente il ricorso principale, la sentenzaimpugnata va cassata quanto al motivo accolto con rinvio alla Corted’appello di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio sulcapo della domanda relativo al terzo motivo accolto, oltre che perla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.q.m.La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il quarto, rigetta gli altri motivi del ricorsoincidentale e il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnataquanto al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, a cui demandaaltresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, il 3 giugno 2026.La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -2026contro2741TERRAZAS [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrenti principali – controricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 633/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 319/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1264/20231. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Milano, TerrazaNsu mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pereira [OSCURATO:PERSONA], assunto con inquadramento nel sesto livellodel CCNL Terziario, ha rivendicato nei confronti dell’ex datrice dilavoro e della committente, quale obbligata solidale ai sensidell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la complessiva somma dieuro 29.458,32, di cui euro 4.386,10 a titolo di trattamento di finerapporto, deducendo tre distinte poste creditorie:a) differenze retributive per superiore inquadramento,assumendo di avere in concreto svolto mansioni riconducibili alquinto livello;b) differenze retributive per il livello formalmente riconosciuto(sesto), atteso che le retribuzioni corrisposte risultavanoparametrate al settimo livello;c) differenze retributive per lavoro notturno svolto da ottobre2019 sino alla cessazione del rapporto (30 settembre 2020), indifetto della maggiorazione prevista dal CCNL.2. Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso, rilevando che, nelcorso dell’istruttoria delegata al Tribunale di Bergamo, era statoescusso un unico teste, nonostante la parte resistente avesseeccepito, in via preliminare, la decadenza della contropartedall’assunzione della prova per decorso del termine assegnato.Ritenuta fondata tale eccezione ai sensi dell’art. 203 cod.proc. civ.,il giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sullavoratore.4. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata inepigrafe, ha confermato il rigetto della domanda relativa alsuperiore inquadramento, disattendendo la tesi dell’appellantesecondo cui l’eccezione di decadenza sarebbe stata ormaiconsumata per mancata tempestiva deduzione della nullità delladeposizione testimoniale, osservando che l’assunzione della provaera comunque avvenuta oltre il termine stabilito.5. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corteterritoriale ha tuttavia accolto la domanda concernente ledifferenze retributive correlate al livello di inquadramentoformalmente attribuito e al lavoro notturno, evidenziando che talepretesa, di natura documentale, prescindeva dall’onere probatorioNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026richiesto per il riconoscimento delle mansioni superiori o dellNou mero di raccolta generale 23621/2026straordinario, essendo basata sull’esame delle buste paga e delle Data pubblicazione 21/07/2026disposizioni del CCNL applicato. Ritenuta generica la contestazionedei conteggi da parte delle società appellate, la Corte hariconosciuto in favore del lavoratore la somma lorda di euro7.106,00 a titolo di differenze retributive e quella di euro 2.960,96a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dallesingole scadenze al saldo.6. È stata invece respinta la domanda di indennità sostitutivadel preavviso, per difetto di allegazione in fatto e in diritto nell’attointroduttivo.7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi. Ha resistito con controricorsoTerrazas [OSCURATO:PERSONA], proponendo a sua volta ricorsoincidentale, affidato a cinque motivi, illustrati anche con successivamemoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione neltermine di giorni sessanta, ai sensi dell’art. 380 bis 1. Cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 414 c.p.c.,censurando la decisione con cui la Corte d’appello ha ritenutoammissibile la domanda subordinata relativa alle differenzeretributive, unitamente ai conteggi prodotti in grado di appello.Secondo le ricorrenti, si tratterebbe di una domanda nuova, vietatain appello, non essendo desumibile dal ricorso introduttivo unadistinzione tra le diverse poste (differenze tra settimo e sestolivello e tra sesto e quinto livello, nonché per lavoro notturno), néessendo individuabili conteggi articolati per singole voci. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto violato il principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c., nonché ilvizio di motivazione, sotto i profili della contraddittorietà e dellaapparenza. Si assume che la Corte d’appello avrebbe omesso diNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026pronunciarsi sull’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti iNnu mero di raccolta generale 23621/2026appello (conteggi), limitandosi ad affermarne la rilevanza sulla Data pubblicazione 21/07/2026base delle buste paga già in atti, pur riconoscendo che i conteggioriginari si riferivano alla sola domanda principale. Si deduce,inoltre, un travisamento del contenuto delle difese delle convenute,assumendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto noncontestati i fatti relativi all’inquadramento e alle retribuzioni,nonostante la specifica contestazione circa la corrispondenza traquanto percepito e quanto dovuto.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamenteinfondati e per molti aspetti non correlati alla ratio decidendi delladecisione impugnata.3.1. La Corte d’appello, come è proprio del giudice di merito,ha interpretato il ricorso introduttivo ritenendo che fosse stataformulata esplicita domanda di corresponsione delle differenzeretributive tra il livello riconosciutogli sin dall’assunzione (VI) equanto corrisposto in busta paga (pari al livello VII), con ciòincludendovi necessariamente la richiesta di pagamento correttosecondo il formale inquadramento.Ha poi ritenuto, dopo aver visionato il contenuto degli atti diparte e delle stesse buste paga prodotte, che su tali allegazioni nonvi fosse espressa contestazione, per cui è stata ammessa la merarielaborazione dello specifico conteggio. A fronte di tali contenuti edel ragionamento allo stesso sotteso, le ricorrenti si limitano aesporre la tesi che i contenuti della domanda non sarebbero quellidescritti dalla sentenza impugnata e che invece anche gli aspettidella incoerenza tra formale inquadramento e somme erogaterisultanti dalle buste paga avessero formato oggetto dicontestazione; tuttavia, in ordine a tale circostanza, le ricorrentinon indicano in quale atto difensivo si fosse invece mossa specificacontestazione, con ciò incorrendo in evidente aspecificità delmotivo, e limitano il ragionamento alla sola denuncia di asseritanovità della domanda accolta.Infatti, in ordine alla dedotta erronea indicazione dellamancanza di contestazione, va osservato che di tale rilievo ex art.416 c.p.c., la sentenza dà atto quanto all’espletamento a partireda una certa data di lavoro notturno, mentre ha valutato comeNumero registro generale 1264/2023generica la contestazione dei conteggi. In ogni caso, la sentenza Numero sezionale 2741/2026ha proceduto al riscontro formale e documentale degli atti acquisiNtui mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026nel giustificare il proprio convincimento e su tale aspetto il motivonon si confronta neanche.4. Quanto al profilo della interpretazione della domanda, varicordato che in tema di ricorso per cassazione, l'erroneainterpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabileai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, alpari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede dilegittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione,ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentitodal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.( Cass. n. 31546 del03/12/2019 (Rv. 656493 – 01; Cass. n. 13439 del 20/05/2025(Rv. 675091 - 01); nel caso di specie, la sentenza impugnata,richiamando i contenuti espliciti del ricorso ex art. 414 c.p.c., iconteggi allegati in primo grado e quelli differenziati per le voci a),b) e c) corrispondenti alle domande complessivamente proposte,ha motivato il proprio percorso logico dando atto che, pur inassenza di una formale domanda subordinata per il minor importopercepito in ragione del formale inquadramento, era comunquestata richiesta la condanna al pagamento comunque della sommaritenuta dovuta per cui il primo motivo non è deducibile in questasede di legittimità.5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il lavoratorededuce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’errataricostruzione del fatto processuale, assumendo la sussistenza diun’istanza di proroga del termine per l’assunzione della provatestimoniale, con conseguente nullità del procedimento perviolazione dell’art. 115 c.p.c.5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denunciala violazione degli artt. 152 e 203 c.p.c., contestando laqualificazione del termine per l’assunzione della prova comeperentorio e negando la sussistenza della decadenza.5.2. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 157c.p.c., sostenendo la validità dell’atto istruttorio comunqueNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026compiuto, per tacita rinuncia delle controparti all’eccezione e peNru mero di raccolta generale 23621/2026sanatoria del vizio. Data pubblicazione 21/07/20265.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 156,comma 3, c.p.c., assumendo l’intervenuta sanatoria perraggiungimento dello scopo.6. I motivi, connessi dall’unica vicenda dedotta relativaall’affermata decadenza dalla prova per testi delegata al [OSCURATO:PERSONA], vanno trattati congiuntamente. È fondato il terzomotivo, mentre i primi due sono infondati ed il quarto e quintorestano assorbiti.E’ opportuno chiarire in fatto che, come si evince dalla letturadel verbale d’udienza del 18 novembre 2021 tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], giudice delegato all’assunzione della prova per testi,nessuna richiesta di proroga del termine fu mai avanzata (ai sensidell’art. 203, ultimo comma, cod.proc.civ.), non potendoragionevolmente aderirsi alla tesi della esistenza di una implicitarichiesta di proroga nel mero adempimento dell’ordine diprovvedere al deposito del verbale d’udienza contenente il rinvioper l’espletamento della prova a data successiva al termineoriginariamente fissato per la sua assunzione (30 ottobre 2021),la prova non è stata espletata.7. La richiesta di proroga in questione è atto di impulsoprocessuale spettante alla parte interessata, tipico enecessariamente formale, estraneo a contenuti negoziali e quindiinsuscettibile di sussunzione negli schemi dei fatti concludenti ocomunque significativi di volontà negoziale.8. È altresì pacifico che le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e VPAs.r.l., all’udienza in cui fu escusso il teste Ojopi (18 novembre2021), non eccepirono la decadenza del lavoratore dalla prova pertesti in conseguenza della mancata proroga del termine fissato perl’assunzione della prova delegata.9. È principio consolidato che il termine per l’assunzione dellaprova decorre dalla comunicazione del relativo provvedimento(Cass. n. 10405/2002) e che esso ha natura ordinatoria (Cass. n.4877/2005; Cass. n. 3527/1993).Numero registro generale 1264/2023In quanto termine ordinatorio, la sua scadenza non determina, Numero sezionale 2741/2026di per sé, alcuna decadenza. Qualora, prima della sua scadenza, lNau mero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/2026parte interessata formuli apposita istanza, detto termine puòessere prorogato mediante provvedimento del giudice delegante,cui compete in via esclusiva il relativo potere.Grava sulla parte l’onere di sollecitare tempestivamente laproroga. A tal fine, è sufficiente che l’istanza sia depositata primadella scadenza del termine, potendo il provvedimento diaccoglimento intervenire anche successivamente.La disposizione non distingue in relazione alle cause cheabbiano impedito l’assunzione tempestiva del mezzo istruttorio, néIl potere di concessione della proroga è infatti rimesso alladiscrezionalità del giudice, sicché restano irrilevanti le ragionisottese alla richiesta (Cass. n. 8453/1996).Diversamente, il decorso del termine in assenza di preventivaistanza di proroga ai sensi dell’art. 154 c.p.c. determina ladecadenza della parte interessata, sia dal potere di procedereall’assunzione della prova delegata sia dal diritto alla suaassunzione (Cass. n. 4877/2005; Cass. n. 3406/2004; Cass. n.3340/1997; Cass. n. 8453/1996; Cass. n. 651/1991; Cass. n.1633/1985).In tale prospettiva è stato altresì affermato che il diritto didifesa può essere sottoposto a limiti e condizioni ragionevoli, oveil loro operare dipenda da una scelta della parte. La relativadecadenza è dichiarata all’udienza fissata per la prosecuzione delgiudizio, senza possibilità di concessione di un nuovo termine perl’assunzione della prova.10. Ciò premesso, ove – come avvenuto nel caso di specie -l’assunzione della prova sia in concreto avvenuta oltre il terminefissato, la stessa risulta affetta da nullità relativa, deducibilemediante tempestiva eccezione nella prima difesa successiva, epertanto sanabile ai sensi dell’art. 157 cod.proc.civ., trattandosi didisciplina posta nell’interesse delle parti e non dell’ordine pubblico(Cass. n. 14011/2005; Cass. n. 3527/1993; Cass. n. 6334/1990).11. Questa Corte di legittimità (Cass. n. 14011 del 2005) haaffermato che in materia di prova testimoniale, vige il principio cheNumero registro generale 1264/2023Numero sezionale 2741/2026l'inosservanza del termine ordinatorio fissato dal giudice peNru mero di raccolta generale 23621/2026l'assunzione della prova stessa per delega, produce nullità relativa Data pubblicazione 21/07/2026della prova assunta, come tale non opponibile dalla parte che viabbia rinunciato, anche tacitamente, per non avere proposto larelativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto oalla notizia di esso (Cass. 22 giugno 1990, n. 6334; Cass. 14 aprile1981, n. 2228; Cass. 8 maggio 1962, n. 905).12. Alla luce di quanto sin qui affermato, rigettati i primi duemotivi, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso e la sentenzava cassata, quanto a tale motivo, restando assorbitodall’accoglimento del medesimo motivo la questione fatta valerecon il quarto.13. Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 429,comma 3, c.p.c., per omessa indicazione nel dispositivo dellacondanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.13.1. Il motivo è inammissibile. Nel caso di specie, la sentenzacontiene in motivazione l’esplicita indicazione della estensione dellacondanna anche a interessi legali e rivalutazione monetaria dallescadenze al saldo, per cui è da escludersi l’omessa pronuncia sulcapo degli accessori di legge e anche l’insanabile contrasto tradispositivo e motivazione.13.2. Va, dunque, fatta applicazione del principio secondo cuinel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo emotivazione determina la nullità della sentenza, da far valeremediante impugnazione, in difetto della quale prevale ildispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quandosussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione,divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la secondainoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo cheinequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi diun ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesilegale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da unlato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento dicorrezione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibilel'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità dellasentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo eNumero registro generale 1264/2023motivazione (da ultimo, Cass. n. 23157 del 27/08/2024 (Rv. Numero sezionale 2741/2026672147 - 01). Numero di raccolta generale 23621/2026Data pubblicazione 21/07/202614. In definitiva, accolto il terzo motivo del ricorso incidentalee assorbito il quarto, rigettati i restanti motivi del ricorsoincidentale e interamente il ricorso principale, la sentenzaimpugnata va cassata quanto al motivo accolto con rinvio alla Corted’appello di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio sulcapo della domanda relativo al terzo motivo accolto, oltre che perla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.q.m.La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il quarto, rigetta gli altri motivi del ricorsoincidentale e il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnataquanto al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, a cui demandaaltresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, il 3 giugno 2026.La PresidenteCarla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 23621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris