CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 15873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1721 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentat a e difes a dall’avvocatoPatrizia Giannini; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 5131/2020 della Corte di appello di Roma depositatail 21 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno evocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo si accertasse la condotta anticoncorrenziale delle convenute, le si condannasse al risarcimento del danno, anche per inadempimento contrattuale, si dichiarasse la «rescissione in danno» del contratto di transazione del 30 gennaio 2014e si ordinasse , infine, l’eliminazione , da tutti capi di abbigliamento in magazzino relativi alle passate stagioni, dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]». Le due convenute hanno resistito e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di transazione per l’inadempimento delle attrici all’obbligo di manleva del marchio licenziato, con condannadegli attori al risarcimento del danno. Il Tribunale ha ritenuto che i rapporti tra le parti aventi ad oggetto la licenza del marchio «[OSCURATO:PERSONA]― nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ― da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], società , quest’ultima, facente capo alla società inglese [OSCURATO:PERSONA], fossero disciplinati dal contratto di transazione stipulato il 30 gennaio 2014 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro (contratto concluso a definizione della controversia insorta a seguito di Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 una trattativa avviata con una lettera del 12 luglio 2013 da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ) . Il contratto di transazione impegnava [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione e vendita dei capi con marchio«[OSCURATO:PERSONA]» sulla base di modelli creati dallo stilista e faceva obbligo, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA], di manlevare la controparte da ogni conseguenza pregiudizievole comunque connessa all’uso del marchio licenziato. Il Tribunale ha ritenuto non provato l’adempimento di quest’ultima obbligazione ― a fronte dell’istanza di inibitoria che era stata proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], titolare del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», quanto all’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», ritenuto decettivo― e ha escluso, di contro, l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] agli impegni cuiqueste ultime erano tenute in forza del contratto concluso. Il Tribunale di Roma ha dunque rigettato le domande attrici e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato risolto il contratto del 30 gennaio 2014 per inadempimento, condannando gli attori al risarcimento del danno nella misura di euro 800.000,00 oltre interessi e rivalutazione. 2. ― La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. In sede di gravamesi sono costituite [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2020 l’appello è stato respinto. Per quanto qui rileva, la Corte di appello di Roma ha osservato, in sintesi: che il patto di manleva doveva ritenersi meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., visto che i contratti di licenza relativi ai titoli di proprietà industriale implicano necessariamente l’obbligo, a carico del concedente, di garantire al licenziatario l’esercizio dei diritti di esclusiva da rivendicazioni o molestie di diritto dei terzi; che l’oggetto del contratto non poteva ritenersi indeterminato o indeterminabile, essendo chiaramente individuato nella manleva da ogni possibile Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 conseguenza pregiudizievole derivante al licenziatario dall’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]»; che doveva escludersi la vessatorietà della pattuizione relativa alla manleva, essendo la stessa inserita in un contratto concluso tra imprenditori con finalità transattiva a seguito di specifica negoziazione; che era da escludere che la predetta manleva concretasse una fideiussione omnibus, visto che quanto convenuto garantiva il licenziatario dalle conseguenze dannose derivanti dall’inadempimento a ll’obbligo contrattuale assunto dallo stesso concedente quanto al pacifico sfruttamento del marchio; che dalla citazione attorea emergeva che secondo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] l’accordo del 30 gennaio 2014 era stato novato a seguito dell’inibitoria intimata dal Tribunale di Milano, onde la sublicenza del marchio «[OSCURATO:PERSONA]»da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] era stata sostituita da una sublicenza avente ad oggetto il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», di cui [OSCURATO:PERSONA] era licenziatario in forza del contratto concluso, in data15 giugno 2010, col custode giudiziario dei marchi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; che, sempre in base alla detta citazione,[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste inadempienti agli accordi in questione,non avendo dato seguito alla proposta di [OSCURATO:SOCIETA] del 29 ottobre 2014, che prevedeva la sostituzione nei capi di vestiario realizzati da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’etichetta «[OSCURATO:PERSONA]» con quella «[OSCURATO:PERSONA]» (proposta che era stata rifiutata temendo le società da ultimo menzionate di contravvenire all’inibitoria pronunciata); che era evidente l’inadempimento degli attori, i quali «non avevano alcun diritto di pretendere dalla sublicenziataria la sostituzione delle etichette «[OSCURATO:PERSONA]» con le etichette «[OSCURATO:PERSONA]», non essendo stata allegata alcuna circostanza di fatto dalla quale desumere che, a fronte dell’impossibilità per le ragioni esposte dell’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» da parte di [OSCURATO:PERSONA], le parti avessero concluso un nuovo contratto avente a oggetto la sublicenza del diverso marchio «[OSCURATO:PERSONA]»; che detta prova non era infatti desumibile dall’iniziale disponibilità manifestata da [OSCURATO:PERSONA] quanto Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 al proposto cambio di etichetta; che la deduzione circa la responsabilità precontrattuale basata sull’abbandono ingiustificato delle trattative per la stipula di un nuovo contratto di sublicenza era inammissibile, introducendo in appello un profilo di indagine del tutto nuovo e, comunque, priva di fondamento. 3. ― La sentenza della Corte di Roma è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] facendo valere due motivi di ricorso . Resist ono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, nonché la violazione dell’art. 132 c.p.c. , la nullità della sentenza e la falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Le censuresvolte col motivo in questione si riassumono in ciò: la Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto l’accertamento della concorrenza sleale e la condanna al risarcimento del danno per la mancata consegna dei figurini e i campionari delle stagioni autunno-inverno 2014-2015 e primavera- estate 2015,di proprietà dello stilista. Il mezzo appare privo di concludenza, in quanto il ricorrente deduce: che in primo grado, con la citazione notificata alle società [OSCURATO:PERSONA], aveva domandato accertarsi «gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dalle stesse,con conseguente condanna al risarcimento del danno» (pag. 17 del ricorso), senza nulla specificare quanto al preciso oggetto di tale domanda; che in appello era stato richiestodi ordinare la consegna all’attore dei figurini e dei campionari di cui si è detto; che nell’atto di gravame si era precisa to che [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’obbligo di restituire i figurini in caso di risoluzione del contratto e che gli stessi, trattenuti dalla detta società, andavano «economicamente valorizzati proporzionalmente alle royalties ed al Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 fatturato, che comunque, secondo un criterio valutativo-comparativo, [erano]superiori al danno rivendicato dalla parte appellata» (ricorso, pag. 19). Ciò posto, è e vidente quanto segue. La domanda proposta in primo grado, per come riprodotta, non prevedeva la restituzione dei figurini e dei campionari: onde l’illecito concorrenziale non può correlarsi a quanto domandato in appello. A pag. 2 del la sentenza impugnata sono riprodotte le conclusioni r assegnate dagli attor i in primo grado e ivi è parola non già di una domanda restitutoria, ma di una domanda risarcitoria per la mancata consegna dei figurini e dei campionari.Solo per completezza, è il caso di aggiungere che a fronte di un’omessa pronuncia sulla domanda vertente sull’ illecito concorrenziale, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto formulare un preciso motivo di appello: infatti, il giudizio di appello integra una revisio prioris instantiae, sicché l'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. ma deve essere denunciata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale motivo possa esaurirsi nell'evidenziare l'omessa decisione sulla domanda ritualmente proposta (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2855 ) ; ebbene, di un motivo di appello vertente sull’omessa pronuncia non fanno menzione né la sentenza impugnata, né il ricorso per cassazione. Vero è, poi, che con l’atto di appello si è domand at a la restituzione dei figurini e dei campionari. Tuttavia, tale domanda, che, come si è detto, non si raccorda a quella spiegata in primo grado, non poteva essere proposta in fase di gravame, stante la sua novità: e a un diverso esito non conduce il rilievo per cui la stessa era stata introdotta «in caso di risoluzionedel contratto»; va ricordato, in proposito, che la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 7 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda direstituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova (Cass. 4 ottobre 2022, n. 28722 ; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2562). 2. ― Co l se condo mezzo si lamenta la violazione dell’artt. 1322, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1938 c.c. , la violazione dell’art. 1363 c.c., la violazione dell’art. 1453, comma 2, e dell’art. 1458 c.c. e la violazione dell’art. 1976 c.c. Anche tale motivo è inammissibile. Esso si risolve in un cumulo di doglianzela cui prospettazionenon soddisfa il requisito di specificit à che devono presentare i motivi del ricorso per cassazione.Infatti, l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).Ciò che si richiede ― e che il mezzo di censura in esame non Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 presenta ― è , dunque , una formulazione del motivo che permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100). Il motivo èanche carente dei pertinenti riferimenti, in quanto le varie doglianze non si accompagnano a una puntuale trascrizione degli atti in cui le varie questionisarebbero state proposte in sede di merito . Il ricorrente habensì riprodotto ampi stralci del proprio atto di appello (le pagine da 5 a 17 e quelle da pagg. 36 a 39): tale operazione non può però avere una funzione sostitutiva degli elementi essenziali del ricorso stesso, sicché essa deve essere pur sempre accompagnata da un'esposizione dei motivi che risulti puntuale e connotata dalla completezza degli appropriati richiami (si veda, in tema, Cass. 14 ottobre 2011, n. 21297). Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.,assistite ― queste sì ― da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297). Tale rilievo è spendibile con riguardo a vari temi, affro nta ti disordinatamente nel ricorso , che non risultano essere stati affrontati dalla Corte di appello e che non si chiarisce come fosserostati veicolati in sede di gravame. 3. ― Il ricorso è da ritenere in conclusione inammissibile. Sez. I–RG 1721/2021 camera di consiglio 28.4.2023 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida , per ciascuno delle due controricorrenti,in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers