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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 30370/2026

Testo disponibile della fonte

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ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 3.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Massa haprovveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, alla revoca nei confronti diXXXXXXXXXXXXX della pena dei lavori di pubblica utilità, applicata ex art. 444cod. proc. pen. con sentenza del 13.11.2025 in sostituzione di quella detentiva didue anni di reclusione.La revoca è stata motivata in ragione della inosservanza delle prescrizioniimposte con la sopraindicata sentenza a tutela della persona offesa del reato dimaltrattamenti, XXXXXXXXXXXXXX.

In particolare, il condannato, in violazionedel divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, ha minacciato e offeso ladonna tramite messaggi telefonici, dimostrando di non essere in grado dirispettare il complesso degli obblighi e delle regole comportamentali che gravanosu di lui ex art. 56-bis L. n. 689 del 1981 per avere aderito alla pena sostitutiva.Inoltre, dal contenuto delle chat, si evince – secondo il giudice dell’esecuzione –che egli consideri le norme sui benefici cui è stato ammesso come “soluzioniconvenienti” con cui è riuscito a convincere circa il suo ravvedimento, decidendopoi in totale autonomia se attenersi o meno alle prescrizioni imposte.Il G.i.p., pertanto, ha disposto il ripristino della pena di due anni direclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, al contempo, di non poterformulare prognosi favorevole in ordine al rispetto del regime più gravoso dellepene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà.2.

Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 66 L. n.689 del 1981, per avere il giudice disposto la revoca dei lavori di pubblica utilitàsenza accertamenti e sulla scorta di presupposti diversi da quelli tassativamenteprevisti dalla norma in questione, la quale richiede che le violazioni delleprescrizioni imposte siano plurime.Nel caso di specie, invece, v’è stata una sola condotta realizzata dalcondannato, concretizzatasi in una conversazione, seppur articolata in unoscambio di più messaggi, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla ex compagna se fossedisponibile ad autorizzare le comunicazioni anche per motivi diversi da quellirelativi ai rapporti con il figlio comune.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, in quanto mancante di un percorso logico giuridicoche esplichi la gravità e il numero degli episodi contestati nonché la loro effettivaincidenza sui lavori di pubblica utilità.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1.

Quanto al primo motivo, non è ravvisabile la violazione di legge dedotta,in quanto l’art. 66, comma 1, L. n. 689 del 1981 ricollega la revoca della penasostitutiva alla “violazione grave o reiterata” degli obblighi o delle prescrizioni adessa inerenti.La doglianza di mancato accertamento della violazione delle prescrizioni daparte di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con il disposto dello stesso art. 66, il quale alcomma 2 prevede che la polizia giudiziaria informa il giudice della violazionedegli adempimenti.Il comma 3 prevede, poi, che il giudice compia “sommari” accertamenti, solo“ove occorra”.

Si tratta, infatti, di una valutazione che il giudice compie in unaprospettiva diversa da quella inerente al giudizio di responsabilità penale, inquanto finalizzata piuttosto alla verifica della pertinenza dei fatti segnalatirispetto all’osservanza delle prescrizioni impartite e alla verifica della perdurantecompatibilità della condotta del condannato con la finalità della pena sostitutiva.In questo caso, il G.i.p. del Tribunale di Messina, enucleando diffusamentegli elementi fattuali risultanti dalla informativa di polizia giudiziaria e senzadisporre ulteriori accertamenti, ha adeguatamente valutato il comportamento diXXXXXXX sulla base degli atti ricevuti, giudicandolo quantomeno “grave”.Di conseguenza, non ha pregio nemmeno la ulteriore censura secondo cuinon s’è tenuto conto del fatto che la violazione si è risolta in un'unica condotta,benché articolatasi in uno scambio di plurimi messaggi telefonici.Secondo il sopra menzionato disposto dell’art. 66 L. n. 681 del 1981, basta,infatti, che la violazione sia “grave” e non anche necessariamente “reiterata”.L’uso nella norma in questione della disgiunzione tra i termini “grave” e“reiterata” indica la valenza alternativa dei due elementi separati, rendendoevidente che sia necessaria e sufficiente, ai fini della revoca, la sussistenza anchedi una sola delle due connotazioni della violazione richiamate dalla norma.Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.2.

Il secondo motivo è inammissibile, perché consiste essenzialmente nellamera reiterazione delle censure articolate con il primo motivo, ma sotto il profilodel vizio di motivazione.Ciò non toglie, tuttavia, che le doglianze siano le medesime e, peraltro,manifestamente infondate, non potendosi in alcun modo considerare mancante oapparente la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale viceversa – comegià evidenziato – si confronta ampiamente con le risultanze processuali e indicain modo nient’affatto apodittico le ragioni poste a base della decisione del giudicedi revocare la pena sostitutiva.Anche il secondo motivo, dunque, va disatteso.3.

Alla luce di quanto complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deveessere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 3.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Massa haprovveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, alla revoca nei confronti diXXXXXXXXXXXXX della pena dei lavori di pubblica utilità, applicata ex art. 444cod. proc. pen. con sentenza del 13.11.2025 in sostituzione di quella detentiva didue anni di reclusione.La revoca è stata motivata in ragione della inosservanza delle prescrizioniimposte con la sopraindicata sentenza a tutela della persona offesa del reato dimaltrattamenti, XXXXXXXXXXXXXX. In particolare, il condannato, in violazionedel divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, ha minacciato e offeso ladonna tramite messaggi telefonici, dimostrando di non essere in grado dirispettare il complesso degli obblighi e delle regole comportamentali che gravanosu di lui ex art. 56-bis L. n. 689 del 1981 per avere aderito alla pena sostitutiva.Inoltre, dal contenuto delle chat, si evince – secondo il giudice dell’esecuzione –che egli consideri le norme sui benefici cui è stato ammesso come “soluzioniconvenienti” con cui è riuscito a convincere circa il suo ravvedimento, decidendopoi in totale autonomia se attenersi o meno alle prescrizioni imposte.Il G.i.p., pertanto, ha disposto il ripristino della pena di due anni direclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, al contempo, di non poterformulare prognosi favorevole in ordine al rispetto del regime più gravoso dellepene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà.2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 66 L. n.689 del 1981, per avere il giudice disposto la revoca dei lavori di pubblica utilitàsenza accertamenti e sulla scorta di presupposti diversi da quelli tassativamenteprevisti dalla norma in questione, la quale richiede che le violazioni delleprescrizioni imposte siano plurime.Nel caso di specie, invece, v’è stata una sola condotta realizzata dalcondannato, concretizzatasi in una conversazione, seppur articolata in unoscambio di più messaggi, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla ex compagna se fossedisponibile ad autorizzare le comunicazioni anche per motivi diversi da quellirelativi ai rapporti con il figlio comune.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto difetto di motivazione delprovvedimento impugnato, in quanto mancante di un percorso logico giuridicoche esplichi la gravità e il numero degli episodi contestati nonché la loro effettivaincidenza sui lavori di pubblica utilità.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. Quanto al primo motivo, non è ravvisabile la violazione di legge dedotta,in quanto l’art. 66, comma 1, L. n. 689 del 1981 ricollega la revoca della penasostitutiva alla “violazione grave o reiterata” degli obblighi o delle prescrizioni adessa inerenti.La doglianza di mancato accertamento della violazione delle prescrizioni daparte di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con il disposto dello stesso art. 66, il quale alcomma 2 prevede che la polizia giudiziaria informa il giudice della violazionedegli adempimenti.Il comma 3 prevede, poi, che il giudice compia “sommari” accertamenti, solo“ove occorra”. Si tratta, infatti, di una valutazione che il giudice compie in unaprospettiva diversa da quella inerente al giudizio di responsabilità penale, inquanto finalizzata piuttosto alla verifica della pertinenza dei fatti segnalatirispetto all’osservanza delle prescrizioni impartite e alla verifica della perdurantecompatibilità della condotta del condannato con la finalità della pena sostitutiva.In questo caso, il G.i.p. del Tribunale di Messina, enucleando diffusamentegli elementi fattuali risultanti dalla informativa di polizia giudiziaria e senzadisporre ulteriori accertamenti, ha adeguatamente valutato il comportamento diXXXXXXX sulla base degli atti ricevuti, giudicandolo quantomeno “grave”.Di conseguenza, non ha pregio nemmeno la ulteriore censura secondo cuinon s’è tenuto conto del fatto che la violazione si è risolta in un'unica condotta,benché articolatasi in uno scambio di plurimi messaggi telefonici.Secondo il sopra menzionato disposto dell’art. 66 L. n. 681 del 1981, basta,infatti, che la violazione sia “grave” e non anche necessariamente “reiterata”.L’uso nella norma in questione della disgiunzione tra i termini “grave” e“reiterata” indica la valenza alternativa dei due elementi separati, rendendoevidente che sia necessaria e sufficiente, ai fini della revoca, la sussistenza anchedi una sola delle due connotazioni della violazione richiamate dalla norma.Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché consiste essenzialmente nellamera reiterazione delle censure articolate con il primo motivo, ma sotto il profilodel vizio di motivazione.Ciò non toglie, tuttavia, che le doglianze siano le medesime e, peraltro,manifestamente infondate, non potendosi in alcun modo considerare mancante oapparente la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale viceversa – comegià evidenziato – si confronta ampiamente con le risultanze processuali e indicain modo nient’affatto apodittico le ragioni poste a base della decisione del giudicedi revocare la pena sostitutiva.Anche il secondo motivo, dunque, va disatteso.3. Alla luce di quanto complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deveessere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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