CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 11633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente-- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorren te- contro[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1929/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03168 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2-Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro stradale, avvenuto nel luglio 2010, e ottenere la condanna per i danni subiti. L'autocarro, guidato dal [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], durante la manovra di retromarcia aveva urtato dei bancali contenenti della merce, in particolare piante, vegetali e fiori, già predisposta per essere inviati in Istraele. Il Tribunale, con sentenza n. 2818 del 2016, rigettò la domanda attorea non ravvisando alcuna responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ritenne che non vi era la prova della caduta delle cassette a causa della manovra dell'autocarro. All'attore fu irrogata anche la sanzione di cui all'art. 96, co. 3, del cpc.. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello lamentando come il Giudice di primo grado condividendo le tesi del CTU, non avrebbe preso debitamente in considerazione tutte le specificità dei vari elementi oggettivi del caso concreto. Il consulente tecnico avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se quanto raffigurato nelle fotografie nell'immediatezza del fatto potesse essere o meno compatibile con la ricostruzione attorea. Censurava inoltre, la condanna predisposta dal primo Giudice ex art. 96, co.3 cpc, per insussistenza degli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave. Anche in secondo grado si è costituita la sola [OSCURATO:PERSONA], domandando il rigetto del gravame. 2.1. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1929 del 27 luglio 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale. 3Ha ritenuto che il consulente tecnico avesse risposto adeguatamente e congruamente al quesito che gli era stato sottoposto, ritenendo che non vi fosse corrispondenza tra le fotografie allegate e la ricostruzione fattuale dell'attore nonché la prova del danno. Il consulente ha realizzato un'approfondita e seria analisi di tutti gli elementi oggettivi del sinistro, tra cui la posizione dell'autocarro, il peso delle cassette, arrivando ad escludere definitivamente la possibilità di ricondurre l'evento dannoso alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha respinto anche il motivo di gravame concernente la sanzione ex art. 96, co.3, cpc, aderendo alla valutazione prospettata dal primo giudice e riconoscendo la sussistenza dell'elemento soggettivo nel contegno processuale dell'attore, che ha proposto una domanda di risarcimento del danno, predisponendo artatamente un quadro probatorio a suo sostegno, quali le fotografie scattate poco dopo il sinistro nonché la compilazione di una constatazione amichevole. La Corte d'Appello ha, inoltre, applicato la sanzione ex art. 96 c.p.c. anche con riferimento al secondo grado di giudizio, avendo l'appellante basato il proprio gravame su censure palesemente infondate e pretestuose. 3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] dei F.11i Gazzola S.S. propone ricorso per Cassazione con tre motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violnione di legge degli art. 112, 115 e 356 cpc, rilevante ai sensi del n. 3 dell'ad. 360 oc. Denuncia che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere la prova per testi sulle circostanze dedotte dalla Società ricorrente in primo grado ritenendole determinanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. 44.2. Con il secondo motivo, censura la viola.zione di legge degli arti. 115,116 e 345, co.3, Oc. Nello specifico, il ricorrente contesta il rigetto della domanda in primo grado senza che il Giudice abbia preso in debita considerazione le sentenze di assoluzione emesse dal Tribunale Penale di Treviso che avrebbero potuto offrire diversi spunti per la ricostruzione della vicenda fattuale. 4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli arti. 96 co. 3,115,116 e 345, co.3, oc, in quanto, il Giudice d'Appello avrebbe erroneamente applicato la sanzione di cui all'art. 96, co. 3, cpc, perché, se avesse preso in considerazione quanto emergeva dalle sentenze penali di assoluzione, avrebbe escluso la preordinazione dell'attore a precostituirsi delle prove a sostegno delle proprie ragioni. 5. I tre motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili. Si richiede infatti una rivalutazione dei dati fattuali ) e in particolar probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). 5Nel caso di specie il Tribunale prima, e il giudice dell'appello dopo, ha ritenuto irrilevanti, o comunque superflue, le prove richieste dall'attore, ex art. 261 cpc. Per quanto riguarda l'ultimo motivo del ricorso, ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 96 c.p.c, il Giudice di primo grado e successivamente il Giudice d'Appello, in base all'analisi del comportamento processuale tenuto nel processo civile, ha valutato la sussistenza dei presupposti ai fini dell'irrogazione della sanzione e conseguentemente ha congruamente motivato le ragioni sottese alla propria decisione. Si tratta di tutte valutazioni probatorie non censurabili in sede di legittimità. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P P.Q.MAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in data 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] nte 7