Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34453/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Sassari, alla v ia Roma , n. 1 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] F IVE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori p.t., elettivamente domiciliato in Roma , al la via Siacci , n. 2 /b , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso ildecreto n. 6697/2017 del Tribunale di Padova, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S s S ocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza in data 5.11.2015.

Premetteva che aveva concesso in affitto un fondo rustico di sua proprietà alla società fallita e che il contratto di affitto era stato risolto per inadempimento dell’affittuaria con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Sassari.

Premettevache i curatori del fallimento avevano, tra l’altro, inventariato un “impianto di irrigazione ad ala imperniata (detto anche Pivot) da 330 m. circa con traliccio avvitato su basamento” nonché “n. 7 (sette) rotoloni mod.

ST4/D –turbina 10/50 – 090 , marca Irrimec” ( cfr. ricorso, pag. 2) , beni che la fallita s.r.l. aveva installato sul terreno preso in affitto.

Indi esponeva che tali beni erano di sua proprietà, “in quanto miglioramenti e addizioni eseguiti nel corso del rapporto di affitto di fondo rustico che, per espressi accordi contrattuali, dovevano restare in capo al proprietario del terreno” (così ricorso, pagg. 2 –3).

Esponeva segnatamente che all’art. 8.1 del contratto l’affittuaria era stata espressamente abilitata ad “apportare miglioramenti e/o addizioni al cespite immobiliare”, miglioramenti e/o addizioni che, qualora apportati, “non produrranno alcun titolo di rimborso e/o indennizzo a favore di parte conduttrice, che vi rinuncia fin d’ora” (cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva quindi disporsi la restituzione in suo favore dei beni mobili anzidetti. 2.Il g.d. rigettava la domanda.

Evidenziava, conformemente alla proposta del curatore, che trattavasi di beni autonomi, amovibili, non collegati funzionalmente al terreno, sicché non potevano essere ricompresi nella nozione di “miglioramenti e/o addizioni” al terreno di cui all’art. 8.1 del contratto di affitto (cfr. ricorso, pagg. 3 e 5). 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo.

Resistevanoi curatori del fallimento. 4.Con decreto n. 6697/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione.

Premetteva il tribunale, nel quadro degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. ed in ordine alla quaestio postulata dalla materia controversa, o ssia in ordine alla natura di addizioni o meno dei beni de quibus, che la nozione di addizione implica un rapporto di accessorietà, sì che l’addizione sia posta al servizio del bene principale (cfr. decreto impugnato, pagg. 2e 3).

Indiriteneva che l’impianto di irrigazione, ben ché di utilità per il fondo, n on ne costituiva un accessorio (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Esponeva dunqueche, attesa l’impossibilità di riconoscere a l ben e natura di addizione, la rivendica non poteva che esser respinta.

5. Avverso tale d e creto ha proposto ricorso Pier G i useppe Carboni ; ne ha chiesto, sulla scorta di d u e motivi , la cassazione con ogni susseguent e statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso col quale ha eccepito in via pregiudiziale l ’inammissibilità del ricorso, siccome spedito per la notifica a mezzo posta in data 3.10.2017, allorché il termine di trenta giorni di cui all’art. 99., u.c., l.fall., decorrente dalla data del 3.8.2017 in cui il decreto impugnato è stato depositato e comunicato, era già decorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria .

CONSIDERATO CHE7.

L’eccezionesvolta in via pregiudiziale dal Fallimento controricorrente deve essere respinta, non essendo ris contrabile in atti che la cancelleria abbia provveduto a comunicare il decreto alCarboni, ai sensi dell’u. comma dell’art. 99 l. fall., il medesimo giorno del suo deposito. 8.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.

Deduce che alla stregua della nozione di addizione, quale implicante un rapporto di accessorietà rispetto albene principale, le conclusioni del tribunale avrebbero dovuto esser disegno opposto (cfr. ricorso, pag. 9) .

Deduce che l’impianto di irrigazione per cui si controverte nasce propriamente come bene accessorio per quel determinato bene principaleche è costituito dal terreno(cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce dunque che il vincolo di accessorietà rispetto al terreno risulta in maniera oggettiva (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce quindi che è indubitabile nella specie che i beni rivendicati costituiscono delle addizioni, “che il proprietario del fondo ha diritto di ritenere a norma dell’art. 1593 c.c.” (così ricorso, pag. 11). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.

Deduce che i l decreto i mpugnato non reca alcun riferimento alle caratteristiche dell’impianto di irrigazione, sicché difetta di motivazione (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce in particolareche il tribunale non ha esplicitato gli elementi di fatto o di diritto in forza dei quali ha ritenuto che l’impianto non avesse natura di bene al servizio del fondo (cfr. ricorso, pag. 13). 10.Il ricorso deve essere respinto.

11. Invero, col primo mezzodi impugnazione, a fronte del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Padova ha atteso -“considerate le caratteristiche dell’impianto di cui si discute” (così decreto impugnato, pag. 3)- il ricorrente sollecita senza dubbioquesta Corte al relativo riesame ( “trattasi di un manufatto imponente progettato per quel sito specifico, in cui sono state realizzate importanti opere edilizie”: così ricorso, pag. 9,e memoria, pag. 4, ove è riprodotto stralcio della relazione di c.t.p.; “non può dubitarsi dell’esistenza, fra i beni rivendicati e il fondo, di quel rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale ”: così ricorso, pag. 12; “in tutto il provvedimento non vi è cenno alcuno alle caratteristiche dell’impianto: così ricorso, pag. 13).

Del resto, con riferimento al rapporto pertinenziale, l’accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che lo caratterizzano , comporta un giudizio “di fatto” che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (cfr. Cass. 2.3.2006, n. 4599).

In questi termini, il motiv o, che si limita a richiedere a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento dell’opposizione, va dichiarato inammissibile (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/2014).12.

Il secondo mezzo che, pur se rubricato sotto il profilo della violazione di legge, denuncia in realtà il vizio procedurale di motivazione apparente, è infondato.

Invero, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte –e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui iltribunale ha ancorato il suo dictum .

La motivazione apparente ricorreallorché il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (c fr.

Cass.21.7.2006, n. 16672).

Nella specie il tribunale ha invece compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, in particolare puntualizza ndo che la circostanza per cui l’impianto di irrigazionefosse destinato a muoversi su di un basamento ancorato al suolo non ne escludeva la natura autonoma , sicché lo stesso impianto ben si prestava ad esser altrove utilizzato (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Innegabilmente, poi, il tribunale ha disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

13. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Sassari, alla v ia Roma , n. 1 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] F IVE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de i curatori p.t., elettivamente domiciliato in Roma , al la via Siacci , n. 2 /b , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso ildecreto n. 6697/2017 del Tribunale di Padova, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S s S ocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza in data 5.11.2015. Premetteva che aveva concesso in affitto un fondo rustico di sua proprietà alla società fallita e che il contratto di affitto era stato risolto per inadempimento dell’affittuaria con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Sassari. Premettevache i curatori del fallimento avevano, tra l’altro, inventariato un “impianto di irrigazione ad ala imperniata (detto anche Pivot) da 330 m. circa con traliccio avvitato su basamento” nonché “n. 7 (sette) rotoloni mod. ST4/D –turbina 10/50 – 090 , marca Irrimec” ( cfr. ricorso, pag. 2) , beni che la fallita s.r.l. aveva installato sul terreno preso in affitto. Indi esponeva che tali beni erano di sua proprietà, “in quanto miglioramenti e addizioni eseguiti nel corso del rapporto di affitto di fondo rustico che, per espressi accordi contrattuali, dovevano restare in capo al proprietario del terreno” (così ricorso, pagg. 2 –3). Esponeva segnatamente che all’art. 8.1 del contratto l’affittuaria era stata espressamente abilitata ad “apportare miglioramenti e/o addizioni al cespite immobiliare”, miglioramenti e/o addizioni che, qualora apportati, “non produrranno alcun titolo di rimborso e/o indennizzo a favore di parte conduttrice, che vi rinuncia fin d’ora” (cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva quindi disporsi la restituzione in suo favore dei beni mobili anzidetti. 2.Il g.d. rigettava la domanda. Evidenziava, conformemente alla proposta del curatore, che trattavasi di beni autonomi, amovibili, non collegati funzionalmente al terreno, sicché non potevano essere ricompresi nella nozione di “miglioramenti e/o addizioni” al terreno di cui all’art. 8.1 del contratto di affitto (cfr. ricorso, pagg. 3 e 5). 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo. Resistevanoi curatori del fallimento. 4.Con decreto n. 6697/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione. Premetteva il tribunale, nel quadro degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. ed in ordine alla quaestio postulata dalla materia controversa, o ssia in ordine alla natura di addizioni o meno dei beni de quibus, che la nozione di addizione implica un rapporto di accessorietà, sì che l’addizione sia posta al servizio del bene principale (cfr. decreto impugnato, pagg. 2e 3). Indiriteneva che l’impianto di irrigazione, ben ché di utilità per il fondo, n on ne costituiva un accessorio (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Esponeva dunqueche, attesa l’impossibilità di riconoscere a l ben e natura di addizione, la rivendica non poteva che esser respinta. 5. Avverso tale d e creto ha proposto ricorso Pier G i useppe Carboni ; ne ha chiesto, sulla scorta di d u e motivi , la cassazione con ogni susseguent e statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso col quale ha eccepito in via pregiudiziale l ’inammissibilità del ricorso, siccome spedito per la notifica a mezzo posta in data 3.10.2017, allorché il termine di trenta giorni di cui all’art. 99., u.c., l.fall., decorrente dalla data del 3.8.2017 in cui il decreto impugnato è stato depositato e comunicato, era già decorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria . CONSIDERATO CHE7. L’eccezionesvolta in via pregiudiziale dal Fallimento controricorrente deve essere respinta, non essendo ris contrabile in atti che la cancelleria abbia provveduto a comunicare il decreto alCarboni, ai sensi dell’u. comma dell’art. 99 l. fall., il medesimo giorno del suo deposito. 8.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. Deduce che alla stregua della nozione di addizione, quale implicante un rapporto di accessorietà rispetto albene principale, le conclusioni del tribunale avrebbero dovuto esser disegno opposto (cfr. ricorso, pag. 9) . Deduce che l’impianto di irrigazione per cui si controverte nasce propriamente come bene accessorio per quel determinato bene principaleche è costituito dal terreno(cfr. ricorso, pag. 9). Deduce dunque che il vincolo di accessorietà rispetto al terreno risulta in maniera oggettiva (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce quindi che è indubitabile nella specie che i beni rivendicati costituiscono delle addizioni, “che il proprietario del fondo ha diritto di ritenere a norma dell’art. 1593 c.c.” (così ricorso, pag. 11). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. Deduce che i l decreto i mpugnato non reca alcun riferimento alle caratteristiche dell’impianto di irrigazione, sicché difetta di motivazione (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce in particolareche il tribunale non ha esplicitato gli elementi di fatto o di diritto in forza dei quali ha ritenuto che l’impianto non avesse natura di bene al servizio del fondo (cfr. ricorso, pag. 13). 10.Il ricorso deve essere respinto. 11. Invero, col primo mezzodi impugnazione, a fronte del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Padova ha atteso -“considerate le caratteristiche dell’impianto di cui si discute” (così decreto impugnato, pag. 3)- il ricorrente sollecita senza dubbioquesta Corte al relativo riesame ( “trattasi di un manufatto imponente progettato per quel sito specifico, in cui sono state realizzate importanti opere edilizie”: così ricorso, pag. 9,e memoria, pag. 4, ove è riprodotto stralcio della relazione di c.t.p.; “non può dubitarsi dell’esistenza, fra i beni rivendicati e il fondo, di quel rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale ”: così ricorso, pag. 12; “in tutto il provvedimento non vi è cenno alcuno alle caratteristiche dell’impianto: così ricorso, pag. 13). Del resto, con riferimento al rapporto pertinenziale, l’accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che lo caratterizzano , comporta un giudizio “di fatto” che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (cfr. Cass. 2.3.2006, n. 4599). In questi termini, il motiv o, che si limita a richiedere a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento dell’opposizione, va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).12. Il secondo mezzo che, pur se rubricato sotto il profilo della violazione di legge, denuncia in realtà il vizio procedurale di motivazione apparente, è infondato. Invero, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte –e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui iltribunale ha ancorato il suo dictum . La motivazione apparente ricorreallorché il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (c fr. Cass.21.7.2006, n. 16672). Nella specie il tribunale ha invece compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, in particolare puntualizza ndo che la circostanza per cui l’impianto di irrigazionefosse destinato a muoversi su di un basamento ancorato al suolo non ne escludeva la natura autonoma , sicché lo stesso impianto ben si prestava ad esser altrove utilizzato (cfr. decreto impugnato, pag. 4). Innegabilmente, poi, il tribunale ha disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa. 13. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassa
Sentenza Cassazione n. 34453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris