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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 07076/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7076/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 94/2026* * CC 20/01/2026* * Relatore * 34945/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiestol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 e depositata il 25 settembre2025 il Tribunale di Catania pronunciando in materia di misure cautelari personali harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza emessa dalTribunale di Ragusa che aveva respinto l istanza di revoca o sostituzione della custodia incarcere applicata il 9 febbraio 2024.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti di ** in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 cod. pen. per la condotta diviolenza sessuale in danno di persona minore di anni diciotto.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** con atto sottoscritto dall * * * articolando un unico motivo.Con il motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma 1 lett. ecod. proc. pen. con riguardo alla violazione dell art. 34 cod. proc. pen.Preliminarmente si rappresenta che nel procedimento a carico dell attuale ricorrente ilmedesimo giudice persona fisica il dott. * in servizio al Tribunale di Siracusa 1dapprima in qualità di Giudice per le indagini preliminari ha emesso l ordinanza di convalidadel fermo nonché disposto e condotto l incidente probatorio per l assunzione dellatestimonianza della persona offesa 2 poi è stato designato quale presidente del Collegiodel Tribunale che procede per il giudizio di merito ma all udienza del 7 febbraio 2025 hadichiarato di astenersi ed è stato sostituito 3 quindi nonostante ciò in data 30 maggio2025 ha a sua volta sostituito il presidente del Collegio impedito per ragioni istituzionali edha concorso a deliberare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misuracautelare redigendone le motivazioni.Si deduce sulla base di queste premesse fattuali che l ordinanza emessa dalTribunale di Siracusa il 30 maggio 2025 è nulla e che tale invalidità non è superabile sullabase dei rilievi del Tribunale adito in sede di appello esposti nell ordinanza impugnatasecondo cui l esistenza di una causa di incompatibilità prevista dall art. 34 cod. proc. pen.ove non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedottacon istanza di ricusazione non determina la nullità del provvedimento.

Si osserva che il dott.* era consapevole della situazione di incompatibilità in cui versava e che la difesanon avrebbe potuto dedurre l incompatibilità con istanza di ricusazione poiché avevapresentato l istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti ad un Collegiodiversamente composto ed ha avuta conoscenza della partecipazione del predettomagistrato alla deliberazione solo a seguito della notifica dell ordinanza.3.

Il ricorrente ha depositato memoria a firma dell * * * nella quale siripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso anche in replica alla memoriascritta del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Le censure deducono esclusivamente la nullità dell ordinanza impugnata perl incompatibilità di uno dei componenti del Tribunale che ha emesso l ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.3. * una prima ragione da sola autonoma e sufficiente ad escluderel ammissibilità delle censure attiene alla preclusione della deducibilità dell incompatibilità delgiudice quale causa di nullità della sua decisione.Invero come già rilevato dall ordinanza impugnata l incompatibilità del giudice personafisica non dà mai luogo a nullità ma deve essere fatta valere mediante ricusazione.* infatti orientamento consolidato quello secondo cui l esistenza di una causa diincompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato in quanto non incide suirequisiti di capacità del giudice ma costituisce unicamente motivo di astensione o diricusazione che deve essere fatto valere con la procedura prevista dagli artt. 37 e ss. cod.proc. pen. cfr. * U n. 23 del 24/11/1999 dep. 2000 * * 215097 – 01 e *U n. 5 del 17/04/1996 D * * 204464 – 01 nonché tra le tantissime altre da ultimo* 6 n. 39509 del 28/10/2025 A. .Né questo principio trova deroga nel caso in cui come nella specie l interessato a farrilevare l incompatibilità sia venuto a conoscenza della partecipazione del giudice ritenutoincompatibile all adozione del provvedimento solo dopo il deposito di quest ultimo.

Si è infattiosservato che l incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dellostesso non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando lacausa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e siaormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione * 3 n. 34581 del 19/05/2021* * 282136 01 .4. * seconda ragione anch essa autonoma e sufficiente ad escludere l ammissibilitàdelle censure attiene alla insussistenza della incompatibilità del giudice che ha emesso ilprovvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzionedello stesso nella fase del giudizio.Invero la decisione sull istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nellafase del giudizio costituisce provvedimento privo di carattere decisorio in punto diresponsabilità anche solo a livello di predelibazione.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7076/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 94/2026* * CC 20/01/2026* * Relatore * 34945/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiestol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 e depositata il 25 settembre2025 il Tribunale di Catania pronunciando in materia di misure cautelari personali harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza emessa dalTribunale di Ragusa che aveva respinto l istanza di revoca o sostituzione della custodia incarcere applicata il 9 febbraio 2024.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti di ** in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 cod. pen. per la condotta diviolenza sessuale in danno di persona minore di anni diciotto.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** con atto sottoscritto dall * * * articolando un unico motivo.Con il motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma 1 lett. ecod. proc. pen. con riguardo alla violazione dell art. 34 cod. proc. pen.Preliminarmente si rappresenta che nel procedimento a carico dell attuale ricorrente ilmedesimo giudice persona fisica il dott. * in servizio al Tribunale di Siracusa 1dapprima in qualità di Giudice per le indagini preliminari ha emesso l ordinanza di convalidadel fermo nonché disposto e condotto l incidente probatorio per l assunzione dellatestimonianza della persona offesa 2 poi è stato designato quale presidente del Collegiodel Tribunale che procede per il giudizio di merito ma all udienza del 7 febbraio 2025 hadichiarato di astenersi ed è stato sostituito 3 quindi nonostante ciò in data 30 maggio2025 ha a sua volta sostituito il presidente del Collegio impedito per ragioni istituzionali edha concorso a deliberare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misuracautelare redigendone le motivazioni.Si deduce sulla base di queste premesse fattuali che l ordinanza emessa dalTribunale di Siracusa il 30 maggio 2025 è nulla e che tale invalidità non è superabile sullabase dei rilievi del Tribunale adito in sede di appello esposti nell ordinanza impugnatasecondo cui l esistenza di una causa di incompatibilità prevista dall art. 34 cod. proc. pen.ove non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedottacon istanza di ricusazione non determina la nullità del provvedimento.

Si osserva che il dott.* era consapevole della situazione di incompatibilità in cui versava e che la difesanon avrebbe potuto dedurre l incompatibilità con istanza di ricusazione poiché avevapresentato l istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti ad un Collegiodiversamente composto ed ha avuta conoscenza della partecipazione del predettomagistrato alla deliberazione solo a seguito della notifica dell ordinanza.3.

Il ricorrente ha depositato memoria a firma dell * * * nella quale siripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso anche in replica alla memoriascritta del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Le censure deducono esclusivamente la nullità dell ordinanza impugnata perl incompatibilità di uno dei componenti del Tribunale che ha emesso l ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.3. * una prima ragione da sola autonoma e sufficiente ad escluderel ammissibilità delle censure attiene alla preclusione della deducibilità dell incompatibilità delgiudice quale causa di nullità della sua decisione.Invero come già rilevato dall ordinanza impugnata l incompatibilità del giudice personafisica non dà mai luogo a nullità ma deve essere fatta valere mediante ricusazione.* infatti orientamento consolidato quello secondo cui l esistenza di una causa diincompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato in quanto non incide suirequisiti di capacità del giudice ma costituisce unicamente motivo di astensione o diricusazione che deve essere fatto valere con la procedura prevista dagli artt. 37 e ss. cod.proc. pen. cfr. * U n. 23 del 24/11/1999 dep. 2000 * * 215097 – 01 e *U n. 5 del 17/04/1996 D * * 204464 – 01 nonché tra le tantissime altre da ultimo* 6 n. 39509 del 28/10/2025 A. .Né questo principio trova deroga nel caso in cui come nella specie l interessato a farrilevare l incompatibilità sia venuto a conoscenza della partecipazione del giudice ritenutoincompatibile all adozione del provvedimento solo dopo il deposito di quest ultimo.

Si è infattiosservato che l incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dellostesso non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando lacausa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e siaormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione * 3 n. 34581 del 19/05/2021* * 282136 01 .4. * seconda ragione anch essa autonoma e sufficiente ad escludere l ammissibilitàdelle censure attiene alla insussistenza della incompatibilità del giudice che ha emesso ilprovvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzionedello stesso nella fase del giudizio.Invero la decisione sull istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nellafase del giudizio costituisce provvedimento privo di carattere decisorio in punto diresponsabilità anche solo a livello di predelibazione.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7076/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 94/2026* * CC 20/01/2026* * Relatore * 34945/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiestol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 e depositata il 25 settembre2025 il Tribunale di Catania pronunciando in materia di misure cautelari personali harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza emessa dalTribunale di Ragusa che aveva respinto l istanza di revoca o sostituzione della custodia incarcere applicata il 9 febbraio 2024.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti di ** in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 cod. pen. per la condotta diviolenza sessuale in danno di persona minore di anni diciotto.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** con atto sottoscritto dall * * * articolando un unico motivo.Con il motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma 1 lett. ecod. proc. pen. con riguardo alla violazione dell art. 34 cod. proc. pen.Preliminarmente si rappresenta che nel procedimento a carico dell attuale ricorrente ilmedesimo giudice persona fisica il dott. * in servizio al Tribunale di Siracusa 1dapprima in qualità di Giudice per le indagini preliminari ha emesso l ordinanza di convalidadel fermo nonché disposto e condotto l incidente probatorio per l assunzione dellatestimonianza della persona offesa 2 poi è stato designato quale presidente del Collegiodel Tribunale che procede per il giudizio di merito ma all udienza del 7 febbraio 2025 hadichiarato di astenersi ed è stato sostituito 3 quindi nonostante ciò in data 30 maggio2025 ha a sua volta sostituito il presidente del Collegio impedito per ragioni istituzionali edha concorso a deliberare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misuracautelare redigendone le motivazioni.Si deduce sulla base di queste premesse fattuali che l ordinanza emessa dalTribunale di Siracusa il 30 maggio 2025 è nulla e che tale invalidità non è superabile sullabase dei rilievi del Tribunale adito in sede di appello esposti nell ordinanza impugnatasecondo cui l esistenza di una causa di incompatibilità prevista dall art. 34 cod. proc. pen.ove non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedottacon istanza di ricusazione non determina la nullità del provvedimento. Si osserva che il dott.* era consapevole della situazione di incompatibilità in cui versava e che la difesanon avrebbe potuto dedurre l incompatibilità con istanza di ricusazione poiché avevapresentato l istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti ad un Collegiodiversamente composto ed ha avuta conoscenza della partecipazione del predettomagistrato alla deliberazione solo a seguito della notifica dell ordinanza.3. Il ricorrente ha depositato memoria a firma dell * * * nella quale siripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso anche in replica alla memoriascritta del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Le censure deducono esclusivamente la nullità dell ordinanza impugnata perl incompatibilità di uno dei componenti del Tribunale che ha emesso l ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.3. * una prima ragione da sola autonoma e sufficiente ad escluderel ammissibilità delle censure attiene alla preclusione della deducibilità dell incompatibilità delgiudice quale causa di nullità della sua decisione.Invero come già rilevato dall ordinanza impugnata l incompatibilità del giudice personafisica non dà mai luogo a nullità ma deve essere fatta valere mediante ricusazione.* infatti orientamento consolidato quello secondo cui l esistenza di una causa diincompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato in quanto non incide suirequisiti di capacità del giudice ma costituisce unicamente motivo di astensione o diricusazione che deve essere fatto valere con la procedura prevista dagli artt. 37 e ss. cod.proc. pen. cfr. * U n. 23 del 24/11/1999 dep. 2000 * * 215097 – 01 e *U n. 5 del 17/04/1996 D * * 204464 – 01 nonché tra le tantissime altre da ultimo* 6 n. 39509 del 28/10/2025 A. .Né questo principio trova deroga nel caso in cui come nella specie l interessato a farrilevare l incompatibilità sia venuto a conoscenza della partecipazione del giudice ritenutoincompatibile all adozione del provvedimento solo dopo il deposito di quest ultimo. Si è infattiosservato che l incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dellostesso non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando lacausa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e siaormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione * 3 n. 34581 del 19/05/2021* * 282136 01 .4. * seconda ragione anch essa autonoma e sufficiente ad escludere l ammissibilitàdelle censure attiene alla insussistenza della incompatibilità del giudice che ha emesso ilprovvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzionedello stesso nella fase del giudizio.Invero la decisione sull istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nellafase del giudizio costituisce provvedimento privo di carattere decisorio in punto diresponsabilità anche solo a livello di predelibazione.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7076/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 94/2026* * CC 20/01/2026* * Relatore * 34945/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato il ricorso e la memoriaudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per il ricorrente dell * * * che ha chiestol accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 settembre 2025 e depositata il 25 settembre2025 il Tribunale di Catania pronunciando in materia di misure cautelari personali harigettato l appello proposto nell interesse di * * avverso l ordinanza emessa dalTribunale di Ragusa che aveva respinto l istanza di revoca o sostituzione della custodia incarcere applicata il 9 febbraio 2024.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti di ** in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 cod. pen. per la condotta diviolenza sessuale in danno di persona minore di anni diciotto.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l ordinanza indicata in epigrafe ** con atto sottoscritto dall * * * articolando un unico motivo.Con il motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606 comma 1 lett. ecod. proc. pen. con riguardo alla violazione dell art. 34 cod. proc. pen.Preliminarmente si rappresenta che nel procedimento a carico dell attuale ricorrente ilmedesimo giudice persona fisica il dott. * in servizio al Tribunale di Siracusa 1dapprima in qualità di Giudice per le indagini preliminari ha emesso l ordinanza di convalidadel fermo nonché disposto e condotto l incidente probatorio per l assunzione dellatestimonianza della persona offesa 2 poi è stato designato quale presidente del Collegiodel Tribunale che procede per il giudizio di merito ma all udienza del 7 febbraio 2025 hadichiarato di astenersi ed è stato sostituito 3 quindi nonostante ciò in data 30 maggio2025 ha a sua volta sostituito il presidente del Collegio impedito per ragioni istituzionali edha concorso a deliberare ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica della misuracautelare redigendone le motivazioni.Si deduce sulla base di queste premesse fattuali che l ordinanza emessa dalTribunale di Siracusa il 30 maggio 2025 è nulla e che tale invalidità non è superabile sullabase dei rilievi del Tribunale adito in sede di appello esposti nell ordinanza impugnatasecondo cui l esistenza di una causa di incompatibilità prevista dall art. 34 cod. proc. pen.ove non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedottacon istanza di ricusazione non determina la nullità del provvedimento. Si osserva che il dott.* era consapevole della situazione di incompatibilità in cui versava e che la difesanon avrebbe potuto dedurre l incompatibilità con istanza di ricusazione poiché avevapresentato l istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare davanti ad un Collegiodiversamente composto ed ha avuta conoscenza della partecipazione del predettomagistrato alla deliberazione solo a seguito della notifica dell ordinanza.3. Il ricorrente ha depositato memoria a firma dell * * * nella quale siripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso anche in replica alla memoriascritta del Procuratore generale della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Le censure deducono esclusivamente la nullità dell ordinanza impugnata perl incompatibilità di uno dei componenti del Tribunale che ha emesso l ordinanza di rigettodella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.3. * una prima ragione da sola autonoma e sufficiente ad escluderel ammissibilità delle censure attiene alla preclusione della deducibilità dell incompatibilità delgiudice quale causa di nullità della sua decisione.Invero come già rilevato dall ordinanza impugnata l incompatibilità del giudice personafisica non dà mai luogo a nullità ma deve essere fatta valere mediante ricusazione.* infatti orientamento consolidato quello secondo cui l esistenza di una causa diincompatibilità non determina la nullità del provvedimento adottato in quanto non incide suirequisiti di capacità del giudice ma costituisce unicamente motivo di astensione o diricusazione che deve essere fatto valere con la procedura prevista dagli artt. 37 e ss. cod.proc. pen. cfr. * U n. 23 del 24/11/1999 dep. 2000 * * 215097 – 01 e *U n. 5 del 17/04/1996 D * * 204464 – 01 nonché tra le tantissime altre da ultimo* 6 n. 39509 del 28/10/2025 A. .Né questo principio trova deroga nel caso in cui come nella specie l interessato a farrilevare l incompatibilità sia venuto a conoscenza della partecipazione del giudice ritenutoincompatibile all adozione del provvedimento solo dopo il deposito di quest ultimo. Si è infattiosservato che l incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dellostesso non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando lacausa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale e siaormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione * 3 n. 34581 del 19/05/2021* * 282136 01 .4. * seconda ragione anch essa autonoma e sufficiente ad escludere l ammissibilitàdelle censure attiene alla insussistenza della incompatibilità del giudice che ha emesso ilprovvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzionedello stesso nella fase del giudizio.Invero la decisione sull istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nellafase del giudizio costituisce provvedimento privo di carattere decisorio in punto diresponsabilità anche solo a livello di predelibazione.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delleammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 07076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris