CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14250/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27592/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.61/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 27592/2022 Numero sezionale 1425/2025 Numero di raccolta generale 14250/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27592/2022 Numero sezionale 1425/2025 Numero di raccolta generale 14250/2025 Data pubblicazione 28/05/2025