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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23369/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza; Lette l'e conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili oltre alla condanna del ricorrente alle spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 23 maggio 2018 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannando l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di lesioni, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen., cagionate con un pugno al volto alla persona offesa in data 1 novembre 2011 in Pietrasanta e, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile e alle spese di costituzione e rappresentanza processuale.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo qui di seguito esposto.

2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione del ricorrente quale autore del reato in contestazione.

In particolare, secondo il ricorrente, la conferma del riconoscimento del Larushi sarebbe avvenuta nel corso dell'udienza da parte dei testimoni di parte civile Taddei e Bettocchi senza l'osservanza delle prescrizioni in tema di ricognizione di persona ai sensi dell'art. 213 cod. proc. pen. e attraverso la cd. identificazione fotografica.

A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie rappresentate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proverebbero che la sera dei fatti il Larushi aveva prestato servizio presso il locale Kimana a Sarzana e in considerazione della distanza che intercorre tra questo locale e [OSCURATO:PERSONA] di Marina di Pietrasanta, è inverosimile che il Larushi possa essersi recato a svolgere il suo lavoro di agente di sicurezza anche a Marina di Pietrasanta dopo avere lavorato al Kimana.

Il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulla probabilità che il ricorrente avesse raggiunto il luogo teatro dei fatti e non su elementi probatori certi e i neq u ivoci.

Il ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza.

Il difensore di parte civile ha inviato telematicamente conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto generico, risolvendosi in una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato, non confrontandosi con l'esaustivo e puntuale percorso motivazionale ivi contenuto.

Il motivo di censura, inoltre, si risolve in una pedissequa riproduzione di quanto già dedotto con l'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata con motivazione logica e completa ha chiarito che la ricostruzione difensiva non solo è smentita dalle risultanze processuali, ma anche incongrua in punto di fatto. 1.1.Le risultanze processuali, quali la identificazione del Larushi nell'autore delle lesioni in danno del Cecere e la sua presenza la sera del primo novembre 2011 presso il locale [OSCURATO:PERSONA] di Marina di Petrasanta sono risultate provate attraverso l'esame dibattimentale di tre testimoni i quali hanno concordemente riferito in ordine all'abbigliamento del ricorrente riconducibile ad un addetto alla sicurezza. 1.2.Egualmente è a dirsi, con riferimento alla presenza nel locale di Pietrasanta, motivo in fatto, che non confrontandosi con la completa motivazione della sentenza, offre una versione incongrua ed illogica sul piano fattuale.

La sentenza evidenzia al riguardo che la distanza esistente tra il locale di Sarzana e il locale di Marina di Pietrasanta è del tutto compatibile con la presenza del ricorrente nei due diversi luoghi nella medesima sera.

Il ricorrente sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio, e propone una diversa e più favorevole ricostruzione fattuale che non è compatibile con il rito di legittimità.

2. Quanto alle modalità con cui è avvenuto il riconoscimento del ricorrente quale autore delle lesioni, in punto di tipicità dei mezzi di prova, la Corte territoriale ha fornito esaustiva motivazione attraverso specifici richiami giurisprudenziali.

In questa sede può richiamarsi il pacifico orientamento di questa Corte secondo il quale: <<L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» ( ex multis Sez.5, n.23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437).

Il rispetto delle modalità formali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo - costituente una prova tipica - non è un'opzione obbligata, come sembra invece sostenere il ricorrente, elencando requisiti dell'atto di riconoscimento che evocano tale disposizione e che sarebbero stati disattesi.

Nella giurisprudenza di legittimità, alcune pronunce hanno in passato espressamente affermato che l'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885); altre pronunce, pur rilevando che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, non arrivano certo ad omologare tale ultimo mezzo di prova a quello atipico dell'individuazione fotografica o svolta "in presenza" dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 9505, del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876).

La metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. 3.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

Atteso il deposito di conclusioni e nota spese della parte civile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza processuale sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza; Lette l'e conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili oltre alla condanna del ricorrente alle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, la Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 23 maggio 2018 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannando l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di lesioni, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen., cagionate con un pugno al volto alla persona offesa in data 1 novembre 2011 in Pietrasanta e, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile e alle spese di costituzione e rappresentanza processuale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo qui di seguito esposto. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione del ricorrente quale autore del reato in contestazione. In particolare, secondo il ricorrente, la conferma del riconoscimento del Larushi sarebbe avvenuta nel corso dell'udienza da parte dei testimoni di parte civile Taddei e Bettocchi senza l'osservanza delle prescrizioni in tema di ricognizione di persona ai sensi dell'art. 213 cod. proc. pen. e attraverso la cd. identificazione fotografica. A ciò si aggiunga che le risultanze istruttorie rappresentate dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proverebbero che la sera dei fatti il Larushi aveva prestato servizio presso il locale Kimana a Sarzana e in considerazione della distanza che intercorre tra questo locale e [OSCURATO:PERSONA] di Marina di Pietrasanta, è inverosimile che il Larushi possa essersi recato a svolgere il suo lavoro di agente di sicurezza anche a Marina di Pietrasanta dopo avere lavorato al Kimana. Il giudizio di colpevolezza è stato fondato sulla probabilità che il ricorrente avesse raggiunto il luogo teatro dei fatti e non su elementi probatori certi e i neq u ivoci. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza. Il difensore di parte civile ha inviato telematicamente conclusioni e nota spese. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto generico, risolvendosi in una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato, non confrontandosi con l'esaustivo e puntuale percorso motivazionale ivi contenuto. Il motivo di censura, inoltre, si risolve in una pedissequa riproduzione di quanto già dedotto con l'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata con motivazione logica e completa ha chiarito che la ricostruzione difensiva non solo è smentita dalle risultanze processuali, ma anche incongrua in punto di fatto. 1.1.Le risultanze processuali, quali la identificazione del Larushi nell'autore delle lesioni in danno del Cecere e la sua presenza la sera del primo novembre 2011 presso il locale [OSCURATO:PERSONA] di Marina di Petrasanta sono risultate provate attraverso l'esame dibattimentale di tre testimoni i quali hanno concordemente riferito in ordine all'abbigliamento del ricorrente riconducibile ad un addetto alla sicurezza. 1.2.Egualmente è a dirsi, con riferimento alla presenza nel locale di Pietrasanta, motivo in fatto, che non confrontandosi con la completa motivazione della sentenza, offre una versione incongrua ed illogica sul piano fattuale. La sentenza evidenzia al riguardo che la distanza esistente tra il locale di Sarzana e il locale di Marina di Pietrasanta è del tutto compatibile con la presenza del ricorrente nei due diversi luoghi nella medesima sera. Il ricorrente sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio, e propone una diversa e più favorevole ricostruzione fattuale che non è compatibile con il rito di legittimità. 2. Quanto alle modalità con cui è avvenuto il riconoscimento del ricorrente quale autore delle lesioni, in punto di tipicità dei mezzi di prova, la Corte territoriale ha fornito esaustiva motivazione attraverso specifici richiami giurisprudenziali. In questa sede può richiamarsi il pacifico orientamento di questa Corte secondo il quale: <<L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» ( ex multis Sez.5, n.23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437). Il rispetto delle modalità formali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione di persona effettuata dinanzi al giudice nel corso del processo - costituente una prova tipica - non è un'opzione obbligata, come sembra invece sostenere il ricorrente, elencando requisiti dell'atto di riconoscimento che evocano tale disposizione e che sarebbero stati disattesi. Nella giurisprudenza di legittimità, alcune pronunce hanno in passato espressamente affermato che l'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885); altre pronunce, pur rilevando che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, non arrivano certo ad omologare tale ultimo mezzo di prova a quello atipico dell'individuazione fotografica o svolta "in presenza" dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 9505, del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876). La metodologia dell'assunzione del riconoscimento fotografico potrà influenzare la sua efficacia dimostrativa, sotto il profilo della valenza di attendibilità della dichiarazione attraverso la quale viene veicolato ed introdotto nel processo, ma non potrà certamente essere ritenuta idonea a generare nullità o inutilizzabilità di sorta, qualora non si avvicini o non ricalchi le sembianze procedimentali previste dall'art. 213 cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. Atteso il deposito di conclusioni e nota spese della parte civile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza processuale sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in
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