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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 gennaio 2020

Cassazione n. 45274/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione ha confermato il decreto emesso in data 22.1.2020 dalla stessa sezione del Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, con relative prescrizioni, aggravando la durata della misura di prevenzione in anni due e mesi sei, decidendo sulla richiesta avanzata dalla Questura di Salerno il 30.4.2020. ,La misura di prevenzione è stata disposta, per pericolosità generica, ai sensi degli artt. 1, comma primo, lett. b) e 4, comma primo, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011 (come modificato dalla novella di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161), poiché egli, per condotta e tenore di vita, deve ritenersi che sia vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; in tal senso, militano carichi pendenti per procedimenti relativi a reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) e un precedente giudiziario per detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, il reato più recentemente commesso, poiché la condotta risulta essere stata contestata da agosto a dicembre 2018.

3. Avverso il decreto della Corte d'Appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo due motivi di censura.

3.1. Il primo argomento eccepito evidenzia violazione di legge per insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione emessa nei confronti della ricorrente e, in particolare, di quello dell'attualità; non costituirebbe un elemento sufficiente a sostenere la concreta ed attuale pericolosità l'unico precedente giudiziario più recente, relativo alla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di eroina e cocaina, anche in ragione della giovane età del proposto.

3.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto dei presupposti per disporre l'aggravamento della durata del provvedimento di prevenzione personale; non possono giocare in tal senso le violazioni in materia di COVID evidenziate nella motivazione del provvedimento impugnato, che la stessa Corte d'Appello ritiene inadempienze non gravi né tali da suscitare elevato allarme sociale.

4. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.).

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246).

La sentenza Repaci ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Di recente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01).

Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435).

L'orientamento è in linea con gli arresti della Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2015).

2.1. Ebbene, nel caso di specie, la motivazione impugnata non è affatto viziata da apparenza o mancanza evidenti e neppure dal difetto di confronto con il motivo essenziale di eccezione dedotto dal ricorrente, già proposto in sede di appello e relativo al difetto dei presupposti per un giudizio di pericolosità nei suoi confronti.

A carico del proposto, infatti, è stata riscontrata la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b), 4, comma primo, lett. c), sulla base di precisi elementi che hanno fondato il giudizio di pericolosità: i precedenti giudiziari e, in particolare, quello allarmante per una condotta di spaccio di stupefacenti continuata, ma soprattutto per un quantitativo giudicato ingente; quindi, la frequentazione con persone gravate da precedenti penali o di polizia per il reato di cessione illecita di stupefacenti; il tenore di vita elevato nonostante l'insussistenza di redditi leciti, sintomo del fatto che egli si avvale dei proventi delle attività illecite commesse, tutti con chiare finalità di lucro.

L'attualità della pericolosità sociale è stata abbinata, principalmente, al reato che si contesta commesso più di recente e logicamente è stata ritenuta sufficiente a fondare la sussistenza di detto presupposto applicativo, tanto più che per tale condotta al ricorrente è stata imposta una misura cautelare custodiale.

Il motivo di censura, pertanto, risulta inammissibile anche per manifesta infondatezza.

2.2. Quanto alle ragioni che hanno fondato l'aggravamento del tempo di durata della misura di prevenzione, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel suo secondo motivo di doglianza - peraltro evidentemente generico nella sua formulazione -, sono stati considerati plurimi elementi idonei ad incidere sul negativo giudizio di pericolosità, amplificandolo, e solo per esigenze di sintesi si è fatto riferimento "anche" alle violazioni della disciplina emergenziale da COVID-19, collegando comunque l'aggravamento alle molteplici violazioni delle prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione segnalate dalla Questura (risultano denunce a carico del proposto ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per essersi associato con persone gravate da precedenti penali; per resistenza a pubblico ufficiale ed ancora inosservanza degli obblighi inerenti alla [OSCURATO:PERSONA]; ed anche segnalazioni ex art. 76, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione al d.l. 23.2.2020, n.6).

La motivazione del giudice d'appello, pertanto, non può considerarsi né apparente né gravemente carente, ma, anzi, trae fondamento dall'analisi della posizione personale complessiva del ricorrente.gg

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione ha confermato il decreto emesso in data 22.1.2020 dalla stessa sezione del Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, con relative prescrizioni, aggravando la durata della misura di prevenzione in anni due e mesi sei, decidendo sulla richiesta avanzata dalla Questura di Salerno il 30.4.2020. ,La misura di prevenzione è stata disposta, per pericolosità generica, ai sensi degli artt. 1, comma primo, lett. b) e 4, comma primo, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011 (come modificato dalla novella di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161), poiché egli, per condotta e tenore di vita, deve ritenersi che sia vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; in tal senso, militano carichi pendenti per procedimenti relativi a reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) e un precedente giudiziario per detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, il reato più recentemente commesso, poiché la condotta risulta essere stata contestata da agosto a dicembre 2018. 3. Avverso il decreto della Corte d'Appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo due motivi di censura. 3.1. Il primo argomento eccepito evidenzia violazione di legge per insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione emessa nei confronti della ricorrente e, in particolare, di quello dell'attualità; non costituirebbe un elemento sufficiente a sostenere la concreta ed attuale pericolosità l'unico precedente giudiziario più recente, relativo alla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di eroina e cocaina, anche in ragione della giovane età del proposto. 3.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per difetto dei presupposti per disporre l'aggravamento della durata del provvedimento di prevenzione personale; non possono giocare in tal senso le violazioni in materia di COVID evidenziate nella motivazione del provvedimento impugnato, che la stessa Corte d'Appello ritiene inadempienze non gravi né tali da suscitare elevato allarme sociale. 4. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246). La sentenza Repaci ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Di recente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01). Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435). L'orientamento è in linea con gli arresti della Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2015). 2.1. Ebbene, nel caso di specie, la motivazione impugnata non è affatto viziata da apparenza o mancanza evidenti e neppure dal difetto di confronto con il motivo essenziale di eccezione dedotto dal ricorrente, già proposto in sede di appello e relativo al difetto dei presupposti per un giudizio di pericolosità nei suoi confronti. A carico del proposto, infatti, è stata riscontrata la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b), 4, comma primo, lett. c), sulla base di precisi elementi che hanno fondato il giudizio di pericolosità: i precedenti giudiziari e, in particolare, quello allarmante per una condotta di spaccio di stupefacenti continuata, ma soprattutto per un quantitativo giudicato ingente; quindi, la frequentazione con persone gravate da precedenti penali o di polizia per il reato di cessione illecita di stupefacenti; il tenore di vita elevato nonostante l'insussistenza di redditi leciti, sintomo del fatto che egli si avvale dei proventi delle attività illecite commesse, tutti con chiare finalità di lucro. L'attualità della pericolosità sociale è stata abbinata, principalmente, al reato che si contesta commesso più di recente e logicamente è stata ritenuta sufficiente a fondare la sussistenza di detto presupposto applicativo, tanto più che per tale condotta al ricorrente è stata imposta una misura cautelare custodiale. Il motivo di censura, pertanto, risulta inammissibile anche per manifesta infondatezza. 2.2. Quanto alle ragioni che hanno fondato l'aggravamento del tempo di durata della misura di prevenzione, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel suo secondo motivo di doglianza - peraltro evidentemente generico nella sua formulazione -, sono stati considerati plurimi elementi idonei ad incidere sul negativo giudizio di pericolosità, amplificandolo, e solo per esigenze di sintesi si è fatto riferimento "anche" alle violazioni della disciplina emergenziale da COVID-19, collegando comunque l'aggravamento alle molteplici violazioni delle prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione segnalate dalla Questura (risultano denunce a carico del proposto ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per essersi associato con persone gravate da precedenti penali; per resistenza a pubblico ufficiale ed ancora inosservanza degli obblighi inerenti alla [OSCURATO:PERSONA]; ed anche segnalazioni ex art. 76, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione al d.l. 23.2.2020, n.6). La motivazione del giudice d'appello, pertanto, non può considerarsi né apparente né gravemente carente, ma, anzi, trae fondamento dall'analisi della posizione personale complessiva del ricorrente.gg 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 45274/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris