CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46060/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. in relazione alla detenzione di diversi capi recanti segni distintivo contraffatti riferibili a Gucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pinko, Moncler, D e G, Adidas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Chanel, Lacoste, 1" classe, Diquared, Wollrich. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata provata la registrazione dei marchi in ipotesi contraffatti; con specifico riguardo al marchio Adidas era stata svalutata la decisione del Tribunale dell'UE aveva dichiarato legittima la decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale nella parte in cui aveva annullato la registrazione del marchio Adidas nel territorio dell'Unione. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata. Come si dirà (infra § 2.6.) il reato previsto dall'art. 474 cod. pen deve essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione; tuttavia la sussistenza dell'illecito deve essere verificata in quanto il reato in questione è il "presupposto" della ricettazione, in relazione al quale il termine di prescrizione non è estinto. In via preliminare il collegio ribadisce che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi la deduce (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01). Ebbene: nel caso in esame le allegazioni della difesa sono tutte relative alla questione del mancato riconoscimento della tutela nell'ambito dell'Unione europea del marchio adidas "figurativo" costituito da tre strisce equidistanti verticali; il Tribunale dell'Unione Europea ha infatti ritenuto di non validare la registrazione nel territorio dell'Unione, a causa della mancata dimostrazione dell'acquisizione di una idoneità distintiva del logo in tutti gli stati aderenti all'ordinamento UE (sentenza del Tribunale UE del 19 giugno 2019 nella causa T-307/17).Il Tribunale europeo ha dunque confermato la mancata registrazione del marchio Adidas nella sua dimensione figurativa, ritenendo che il logo costituito dalle tre strisce parallele equidistanti non avesse acquisito capacità distintiva in tutto il territorio dell'Unione; non si è tuttavia pronunciato sulla capacità distintiva del marchio letterale Adidas. Come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale i capi contraffatti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente erano caratterizzati non solo dal marchio "figurativo" costituito dalle tre strisce verticali, ma anche dal marchio "letterale" scritto per esteso, la cui capacità distintiva è in re ipsa e rendeva incontestata la riferibilità dei capi falsificati alla Adidas nota azienda produttrice di capi sportivi. La Corte di appello, nel respingere la doglianza faceva appunto riferimento, con motivazione ineccepibile, alla sicura riconoscibilità - e capacità distintiva - del marchio oggetto di contraffazione - costituito non solo dalle strisce, ma anche dalla parola "Adidas" - nel territorio nazionale. A ciò si aggiunge che il ricorrente veniva sorpreso con la disponibilità di numerosi capi di abbigliamento contraffatti, riferibili anche ad aziende diverse dalla Adidas ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pinko, Moncler, D e G, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Chanel, Lacoste, 1^ classe, Diquared, Wollrich). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per la ricettazione, che sarebbe stata confermata senza valutare che il ricorrente poteva avere agito direttamente la falsificazione; 2.2.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. La Corte di appello, con motivazione accurata e persuasiva, aveva infatti ritenuto che la complessità della azione di falsificazione escludeva che la stessa potesse essere stata agita dal solo ricorrente e richiamava la consolidata ed autorevole giurisprudenza di legittimità che esclude che tra il reato previsto dall'art. 474 cod pen, e la ricettazione si configuri un concorso apparente di norme (Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 - 01) 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che avrebbe dovuto essere riconosciuta a causa del numero esiguo di capi detenuti, dello scarso valore commerciale della merce, e delle modalità di contraffazione;2.3.1. Anche in questo caso si insta per una valutazione di "merito", senza indicare vizi logici manifesti e decisivi della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile in quanto insta per una nuova valutazione di merito relativa alla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità, senza confrontarsi con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello, che riteneva ostativi sia la gravità dell'offesa, che la biografia criminale del ricorrente, caratterizzata da un precedente specifico, ritenuto predittivo di una possibile reiterazione (pag. 5 della sentenza impugnata). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. tenuto conto della speciale tenuità della condotta e del danno ad essa correlato. 2.4.1. La valutazione della gravità del danno rientra tra quelle di puro merito che, se giustificate con motivazione logica e persuasiva, si sottare al sindacato di legittimità. Nel caso di specie l'attenuante invocata non veniva riconosciuta in ragione del danno cagionato alle aziende che producono i prodotti originali, lese dalla diffusione dei prodotti contraffatti. A ciò si aggiunge che nel caso in esame veniva concessa l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. proprio in ragione della valutazione del danno complessivo cagionato dall'azione illecita (pag. 7 sentenza primo grado), il che esclude radicalmente la possibilità di riconoscere anche l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Si ribadisce infatti che pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, Marcianò, Rv. 227135 - 01) cui consegue che la circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2 - Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, Rv. 277963; Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01; 2.5. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche effettuata con l'atto di appello.Le attenuanti atipiche veniva invocate puntualmente con l'atto di appello, che segnalava la precaria condizione socio economica del Coulibaly ed il suo corretto comportamento processuale: la richiesta tuttavia non veniva presa in considerazione dalla Corte Sul punto il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). 2.6. La instaurazione del rapporto processuale correlata alla ammissibilità del motivo sul trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla mancata valutazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, impone la dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo a) (art. 474 cod. pen,) per prescrizione. Deve invece essere dichiarata la irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione contestato al capo b). P.Q.M. Annulla senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'accertamento di responsabi