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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 12349/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19810/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1050/2019 depositata il26/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, per un verso, inammissibile l’appello incidentale di essi ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale -per quanto interessa- era stata rigettata la domanda originaria proposta dai medesimi ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per danni da mancato godimento di un “immobile-deposito” in conseguenza di lavori edili realizzati dai convenuti in un immobile adiacente e, per altro verso, accolto l’appello principale dei convenuti, in punto di compensazione solo parziale delle spese.

La Corte di Appello ha infine posto le spese del grado di appello a carico degli odierni ricorrenti;

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 161 c.p.c., del comma 7 dell’art.16 bis del d.l. n.179 del 18 ottobre 2012, conv. in l.n.221 del 17 dicembre 2012, 13 d.m. 44 del 21 febbraio 2011, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c.”.

La Corte di Appello ha affermato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati citati a comparire all’udienza del 31 marzo 2016 tenutasi il 1° aprile; il termine, di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. c.p.c., di 20 giorni prima dell’udienza, per la proposizione dell’appello incidentale scadeva “il 12 marzo 2016”; era inammissibile “l’appello incidentale proposto dagli appellati costituitisi tardivamente in data 14 marzo 2016”.

Deducono i ricorrenti che la Corte di Appello ha errato in quanto ha tenuto conto della data -il 14 marzo 2016, lunedì- in cui l’atto di costituzione di essi ricorrenti, inviato telematicamente, era stato “lavorato” dalla cancelleria della stessa Corte di Appello laddove invece avrebbe dovuto tener conto della data -l’11 marzo 2016, venerdì- in cui l’atto era stato consegnato da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia”;

2. il motivo è fondato.

2.1. È incontestato - e comunque risulta dalle produzioni dei ricorrenti- che l’atto di costituzione degli allora appellanti, contenente l’appello incidentale, è stato inviato alle ore 20 e 31 di venerdì 11 marzo 2016 e che la ricevuta di consegna è stata generata.

Il lunedì successivo -14 marzo- l’atto è stato accettato.

L’udienzadi comparizione fissata per il 31 marzo si tenne il primo aprile2016.

2.2. La Corte di Appello, dichiarando inammissibile perché tardivamente proposto l’appello incidentale degli odierni ricorrenti, ha violato le norme indicate nel motivo in esame.

Infatti, come precisato da questa Corte di legittimità “Ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cass. Sez.L - ,Sentenza n.9087 del 31/03/2023 (Rv. 667820 - 01): i l termine finale,calcolato a ritroso dal 31 marzo 2016 (il giorno inziale non si conta), calcolato a ritroso, scadeva l’11 marzo 2016 (essendo il ventesimo giorno 12 marzo 2016 un sabato); pertanto, la costituzione avvenuta il l’11 marzo 2016 alle ore 20,31 era tempestiva(v. tra le varie, cass. n. 8496/2023; 21335/2017).

3. con il secondo vengono denunciate “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” per non avere la Corte di Appello ammesso le prove richieste da essi ricorrenti a supporto delle allegazioni a base dell’appello incidentale;

4. il motivo resta assorbito;

5. con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1168 c.c. ,112,115,116 e 132 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” per avere la Corte di Appello compensato per intero le spese del grado di appello in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata contestata la decisione di primo grado di compensazione delle spese solo per metà;

5. il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo dovendo la liquidazione delle spese seguire alla rivalutazione del fondamento dell’appello incidentale;

6. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, gli altri restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere casata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19810/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1050/2019 depositata il26/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, per un verso, inammissibile l’appello incidentale di essi ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale -per quanto interessa- era stata rigettata la domanda originaria proposta dai medesimi ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per danni da mancato godimento di un “immobile-deposito” in conseguenza di lavori edili realizzati dai convenuti in un immobile adiacente e, per altro verso, accolto l’appello principale dei convenuti, in punto di compensazione solo parziale delle spese. La Corte di Appello ha infine posto le spese del grado di appello a carico degli odierni ricorrenti; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 161 c.p.c., del comma 7 dell’art.16 bis del d.l. n.179 del 18 ottobre 2012, conv. in l.n.221 del 17 dicembre 2012, 13 d.m. 44 del 21 febbraio 2011, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c.”. La Corte di Appello ha affermato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati citati a comparire all’udienza del 31 marzo 2016 tenutasi il 1° aprile; il termine, di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. c.p.c., di 20 giorni prima dell’udienza, per la proposizione dell’appello incidentale scadeva “il 12 marzo 2016”; era inammissibile “l’appello incidentale proposto dagli appellati costituitisi tardivamente in data 14 marzo 2016”. Deducono i ricorrenti che la Corte di Appello ha errato in quanto ha tenuto conto della data -il 14 marzo 2016, lunedì- in cui l’atto di costituzione di essi ricorrenti, inviato telematicamente, era stato “lavorato” dalla cancelleria della stessa Corte di Appello laddove invece avrebbe dovuto tener conto della data -l’11 marzo 2016, venerdì- in cui l’atto era stato consegnato da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia”; 2. il motivo è fondato. 2.1. È incontestato - e comunque risulta dalle produzioni dei ricorrenti- che l’atto di costituzione degli allora appellanti, contenente l’appello incidentale, è stato inviato alle ore 20 e 31 di venerdì 11 marzo 2016 e che la ricevuta di consegna è stata generata. Il lunedì successivo -14 marzo- l’atto è stato accettato. L’udienzadi comparizione fissata per il 31 marzo si tenne il primo aprile2016. 2.2. La Corte di Appello, dichiarando inammissibile perché tardivamente proposto l’appello incidentale degli odierni ricorrenti, ha violato le norme indicate nel motivo in esame. Infatti, come precisato da questa Corte di legittimità “Ildeposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cass. Sez.L - ,Sentenza n.9087 del 31/03/2023 (Rv. 667820 - 01): i l termine finale,calcolato a ritroso dal 31 marzo 2016 (il giorno inziale non si conta), calcolato a ritroso, scadeva l’11 marzo 2016 (essendo il ventesimo giorno 12 marzo 2016 un sabato); pertanto, la costituzione avvenuta il l’11 marzo 2016 alle ore 20,31 era tempestiva(v. tra le varie, cass. n. 8496/2023; 21335/2017). 3. con il secondo vengono denunciate “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” per non avere la Corte di Appello ammesso le prove richieste da essi ricorrenti a supporto delle allegazioni a base dell’appello incidentale; 4. il motivo resta assorbito; 5. con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 1168 c.c. ,112,115,116 e 132 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., 244 ss c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” per avere la Corte di Appello compensato per intero le spese del grado di appello in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata contestata la decisione di primo grado di compensazione delle spese solo per metà; 5. il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo dovendo la liquidazione delle spese seguire alla rivalutazione del fondamento dell’appello incidentale; 6. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, gli altri restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere casata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi,
Sentenza Cassazione n. 12349/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris